Corte costituzionale

Sentenza n. 205/2013

Corte cost., sent. 18 luglio 2013, n. 205

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
205/2013
Data di deposito
18 luglio 2013
Data di decisione
3 luglio 2013
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:205

Norme oggetto del giudizio

  • art. 23-ter, comma 1, lett. g), decreto-legge n. 95 del 6 luglio 2012
  • legge n. 135 del 7 agosto 2012

Parametri

Massime

Massima n. 37245

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- ter , comma 1, lett. g ), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., nella parte in cui dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ivi contemplati è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. La Regione non ha motivato in ordine ai profili di una possibile ridondanza delle lamentate violazioni sul riparto di competenze, né ha indicato le attribuzioni considerate lese e le ragioni dell'asserita lesione; le censure su tali punti, infatti, sono formulate in termini del tutto generici e, peraltro, in forma interrogativa, che non esplicita le argomentazioni a sostegno delle doglianze mosse alla norma impugnata. - Per il costante insegnamento secondo cui, «nei giudizi in via principale, le Regioni sono legittimate a censurare le leggi dello Stato esclusivamente in riferimento a parametri relativi al riparto delle rispettive competenze legislative. Esse possono evocare altri parametri soltanto qualora la violazione di questi comporti una compromissione delle attribuzioni regionali costituzionalmente garantite, sia possibile verificare la ridondanza delle asserite violazioni sul relativo riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione», v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 311/2012, 151/2012, 128/2011, 326/2010 e 40/2010.

Massima n. 37246

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23- ter , comma 1, lett. g ), del d.l. 6 luglio 2012, n. 95 (convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135), impugnato dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., nella parte in cui dispone che la totalità delle risorse rivenienti dalla valorizzazione ed alienazione degli immobili di proprietà delle Regioni e degli Enti locali trasferiti ai fondi comuni di investimento immobiliare ivi contemplati è destinata alla riduzione del debito dell'Ente e, solo in assenza del debito, o comunque, per la parte eventualmente eccedente, a spese di investimento. Infatti, la disciplina censurata, finalizzata al conseguimento della riduzione del debito pubblico, costituisce espressione di un principio fondamentale nella materia, di competenza concorrente, del coordinamento della finanza pubblica, non introducendo disposizioni puntuali e di dettaglio. Inoltre, come previsto dal sesto e settimo periodo del comma 8- ter dell'art. 33 del d.l. n. 98 del 2011, la Regione ha facoltà di scegliere se procedere alla riduzione del debito tramite la valorizzazione e dismissione dei beni di cui trattasi; e la previsione del vincolo alla destinazione delle risorse, esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, può legittimamente comportare una limitazione dell'autonomia amministrativa della Regione. - Sulla qualificazione delle norme statali che fissano limiti alla spesa delle Regioni e degli enti locali quali principi fondamentali di coordinamento della finanza pubblica, v. le citate sentenze nn. 237/2009, 139/2009, 289/2008 e 120/2008. - Per la declaratoria di non fondatezza di una questione avente ad oggetto una previsione statale (art. 66, comma 9, del d.l. n. 1 del 2012) che impegna gli enti territoriali a destinare a riduzione del proprio debito le risorse derivanti dalle operazioni di dismissione di terreni demaniali agricoli e a vocazione agricola, v. la citata sentenza n. 63/2013.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunzie la decisione delle altre questioni di legittimità costituzionale promosse con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95 (Disposizioni urgenti per la revisione della spesa pubblica con invarianza dei servizi ai cittadini nonché misure di rafforzamento patrimoniale delle imprese del settore bancario), convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135, promossa, in riferimento agli artt. 3 e 97 della Costituzione, dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe;

2) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 23-ter, comma 1, lettera g), del medesimo d.l. n. 95 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 135 del 2012, promossa, in riferimento agli artt. 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 luglio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 18 luglio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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