Corte costituzionale
Sentenza n. 20/2013
Corte cost., sent. 14 febbraio 2013, n. 20
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 20/2013
- Data di deposito
- 14 febbraio 2013
- Data di decisione
- 11 febbraio 2013
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:20
Norme oggetto del giudizio
- art. 35, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, comma 1, Costituzione
- art. 113, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 6, Costituzione
- art. 118, comma 1, Costituzione
- art. 118, comma 2, Costituzione
- legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
Massime
Massima n. 36911
Vanno dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 35 del d.l. n. 201 del 2011 (convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011), promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma Cost., alla legge costituzionale n. 3 del 2001, nonché al principio di leale collaborazione, in quanto la norma censurata, che attribuisce gli atti dell'Autorità garante della concorrenza e del mercato alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ex art. 133 del d.lgs. n. 104 del 2010, ha un perimetro ben individuato (quello, per l'appunto, della concorrenza), compreso in una materia appartenente alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, e alle Regioni è preclusa la possibilità di impugnare le leggi statali adducendo la violazione di un qualsiasi parametro costituzionale, in quanto ad esse è riconosciuta soltanto la possibilità di far valere eventuali violazioni di competenze alle Regioni medesime costituzionalmente attribuite. - V. citate sentenze n. 199/2012, n. 151/2012 e n. 80/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici) convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n. 214;
dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 35 del d.l. n. 201 del 2011 convertito, con modificazioni, dalla legge n. 214 del 2011, promosse in via principale dalla Regione Veneto, in riferimento agli articoli 3, 97, primo comma, 113, primo comma, 117, sesto comma e 118, primo e secondo comma della Costituzione, alla legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), nonché al principio di leale collaborazione, con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 febbraio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 febbraio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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