Corte costituzionale
Sentenza n. 2/2013
Corte cost., sent. 18 gennaio 2013, n. 2
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 2/2013
- Data di deposito
- 18 gennaio 2013
- Data di decisione
- 14 gennaio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:2
Norme oggetto del giudizio
- art. 6, comma 3, lett. c), legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 6, comma 6, limitatamente al riferimento alla lettera c), legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 1, comma 3, lett. g), secondo periodo, ultima parte, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 10, comma 2, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 10, comma 3, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 12, comma 4, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 13, comma 3, secondo periodo, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 14, comma 3, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 14, comma 5, legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 16, comma 3, (nella parte in cui aggiunge la lettera e) all'art. 3, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7) limitatamente alle parole «da almeno cinque anni», legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 16, comma 4, (nella parte in cui aggiunge la lettera e) all'art. 2, comma 1, della legge della Provincia di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9), limitatamente alle parole «da cinque anni»., legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
- art. 2, comma 1, legge provincia Bolzano n. 5 del 13 marzo 1987
- art. 16, comma 2, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno»., legge provincia Bolzano n. 12 del 28 ottobre 2011
Parametri
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 8, comma 1, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 3, Costituzione
- art. 16, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, comma 1, n. 25, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 120, Costituzione
- art. 27, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 117, comma 2, lett. b), Costituzione
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 9, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 34, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
Massime
Massima n. 36861
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g ), Cost., dell'art. 6, comma 3, lettera c ), e comma 6, limitatamente al richiamo della lettera «c)» della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), che include tra i componenti della «Consulta provinciale per l'immigrazione» - istituita dal comma 1 dello stesso articolo - anche «una persona in veste di rappresentante unico della Questura di Bolzano e del Commissariato del Governo per la provincia di Bolzano»; nonché il successivo comma 6, nella parte in cui prevede che detto rappresentante possa essere sostituito da una persona da esso delegata. Tale disposizione, attribuendo unilateralmente funzioni obbligatorie ad organi statali, viola il suindicato parametro costituzionale, che demanda alla competenza esclusiva dello Stato la legislazione in materia di «ordinamento e organizzazione amministrativa dello Stato e degli enti pubblici nazionali». Né, d'altra parte, le forme di coordinamento con lo Stato che la Provincia sostiene di aver inteso realizzare, seppure auspicabili, trovano «il loro fondamento o il loro presupposto in leggi statali che le prevedano o le consentano, o in accordi tra gli enti interessati», come invece sarebbe necessario alla luce della giurisprudenza di questa Corte (sentenze n. 30 del 2006 e n. 134 del 2004).
Massima n. 36862
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 1, comma 3, lettera g ), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell'art. 10, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nelle parti in cui rispettivamente prevedono: a) l'art. 10, comma 2, che, per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica», è richiesto ai cittadini di Stati non appartenenti all'Unione europea «un periodo minimo di cinque anni di ininterrotta residenza e dimora stabile in provincia di Bolzano»; b) l'art. 1, comma 3, lettera g ), secondo periodo, ultima parte - al quale il citato art. 10, comma 2, si correla - che, in via generale, che per gli stranieri in questione «l'accesso alle prestazioni, che vanno oltre le prestazioni essenziali, può essere condizionato alla residenza, alla dimora stabile e alla relativa durata». Infatti, in tema di accesso degli stranieri alle prestazioni di assistenza sociale, questa Corte ha già avuto modo di affermare che mentre la residenza (o... la «dimora stabile») costituisce, rispetto ad una provvidenza regionale (nella specie, provinciale), "un criterio non irragionevole per l'attribuzione del beneficio" (sentenza n. 432 del 2005, cit.), non altrettanto può dirsi quanto alla residenza (o «dimora stabile») protratta per un predeterminato e significativo periodo minimo di tempo (nella specie, quinquennale), quale è richiesta dalla normativa impugnata. La previsione di un simile requisito non risulta rispettosa dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, in quanto «introduce nel tessuto normativo elementi di distinzione arbitrari», che non possono trovare giustificazione nel fatto che si tratta di prestazioni di natura economica eccedenti quelle essenziali e che si tratta di scelte operate per contenere la spesa pubblica. Tanto l'una che l'altra circostanza non escludono, infatti, "che le scelte connesse alla individuazione dei beneficiari - necessariamente da circoscrivere in ragione della limitatezza delle risorse disponibili - debbano essere operate sempre e comunque in ossequio al principio di ragionevolezza" (sentenze n. 40 del 2011 e n. 432 del 2005).
Massima n. 36863
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 10, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), effettuata in via consequenziale in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, sul rilievo che la disciplina derogatoria rispetto a quella dettata dal precedente art. 10, comma 2 per l'accesso alle prestazioni di assistenza sociale aventi «natura economica» da parte degli stranieri prevista dal suddetto comma 3 resta priva di significato dopo la dichiarazione di illegittimità costituzionale della disposizione del comma 2, cui esso si riferisce.
Massima n. 36864
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b ), Cost., dell'art. 12, comma 4, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale stabilisce che «i requisiti igienico-sanitari, quelli di idoneità abitativa degli alloggi, nonché i requisiti inerenti al reddito minimo annuo richiesti, all'atto della domanda, ai fini del ricongiungimento familiare delle cittadine e dei cittadini stranieri di Stati non appartenenti all'Unione europea, sono quelli applicati per le cittadine e i cittadini residenti nel territorio provinciale». La suindicata disposizione, stabilendo specifici requisiti di reddito e di alloggio necessari affinché uno straniero possa stabilirsi nel territorio della Provincia di Bolzano a titolo di ricongiungimento familiare, verrebbe a determinare in via diretta le condizioni di operatività di tale istituto, attinente alle sole famiglie composte integralmente da cittadini extracomunitari, di cui uno residente in Italia e gli altri residenti all'estero, in contrasto con il suddetto parametro costituzionale che attribuisce all'esclusiva competenza statale la legislazione in materia di immigrazione. Non può dubitarsi, infatti, che la determinazione dei requisiti per il ricongiungimento familiare attenga alla disciplina del flusso migratorio degli stranieri nel territorio nazionale, che esula dell'ambito di competenza della potestà legislativa delle Regioni e delle Province autonome in materia di stranieri. Tale potestà, infatti, non può riguardare aspetti che attengono alle politiche di programmazione dei flussi di ingresso e di soggiorno nel territorio nazionale, ma altri ambiti, quali, ad esempio, il diritto allo studio o all'assistenza sociale, nei quali possa esercitarsi la competenza legislativa delle stesse Regioni o Province autonome (sentenze n. 299 e n. 134 del 2010, n. 50 del 2008, n. 156 del 2006, tutte cit.). Ne consegue che legiferare specificamente su tali requisiti, seppure solo per equipararli a quanto richiesto per gli altri residenti nella Provincia di Bolzano, si risolve nel regolare indebitamente un aspetto significativo del ricongiungimento, con conseguente lesione del parametro invocato.
Massima n. 36865
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera b ), Cost., dell'art. 13, comma 3, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), nella parte in cui stabilisce che «la Provincia promuove, per quanto di sua competenza, l'attuazione sul suo territorio della direttiva 2005/71/CE relativa alla procedura per l'ammissione di cittadini di paesi terzi a fini di ricerca scientifica, la relativa stipula di convenzioni di accoglienza e la conseguente parità di trattamento». La materia trattata, con tutta evidenza, rientra nella politica di programmazione dei flussi migratori, di esclusiva competenza statale. Infatti, la normativa dell'Unione e quella statale di recepimento della direttiva, dettata con il d.lgs. 9 gennaio 2008, n. 17 (Attuazione della direttiva 2005/71/CE relativa ad una procedura specificamente concepita per l'ammissione di cittadini di Paesi terzi a fini di ricerca scientifica), hanno prefigurato una particolare procedura di immigrazione, mediante rilascio di uno speciale permesso di soggiorno riservato ai soli ricercatori scientifici di Paesi terzi. In particolare, l'art. 1 del d.lgs. n. 17 del 2008 ha inserito nel titolo III del d.lgs. n. 286 del 1998 (disciplinante l'ingresso per motivi di lavoro) l'art. 27- ter che tra l'altro, consente l'immigrazione temporanea di ricercatori qualificati, in sovrannumero rispetto alle quote massime di stranieri da ammettere nel territorio dello Stato per lavoro subordinato, previste dall'art. 3, comma 4, dello stesso decreto legislativo. Stante l'inesistenza in materia di competenze legislative della Provincia di Bolzano, l'illegittimità dell'intervento normativo attuato non è esclusa - come prospettato dalla resistente - dalla clausola «per quanto di sua competenza», contenuta nella disposizione impugnata.
Massima n. 36866
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost. e all'art. 34 Cost., delle seguenti disposizioni della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri) delle seguenti disposizioni in materia di misure di sostegno allo studio in favore degli stranieri: 1) art. 14, commi 3 e 5, della suddetta legge; 2) art. 3, comma 1, lettera e ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 3, della legge provinciale n. 12 del 2011 cit., limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»; 3) art. 2, comma 1, lettera e ), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 4, della stessa legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»; 4) art. 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della medesima legge provinciale n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno». In analogia con quanto disposto dal precedente art. 10, comma 2, della stessa legge provinciale attraverso il generico riferimento alle prestazioni assistenziali di natura economica, il legislatore provinciale ha dunque utilizzato il dato della residenza qualificata per diversificare l'accesso degli stranieri alle prestazioni eccedenti i limiti dell'essenziale destinate al sostegno allo studio, sia scolastico che universitario. E, anche in questo caso, come per l'art. 10, comma 2, cit., «il criterio utilizzato contrasta con i principi di ragionevolezza e di eguaglianza, con conseguente violazione dell'art. 3 Cost. D'altra parte, le misure di sostegno in questione trovano il loro fondamento nell'art. 34 Cost., che, per assicurare a tutti il diritto allo studio, sancisce che «i capaci e meritevoli, anche se privi di mezzi, hanno diritto di raggiungere i gradi più alti degli studi», prevedendo, altresì, che le borse di studio, gli assegni alle famiglie e le altre provvidenze necessarie per rendere «effettivo questo diritto» siano attribuite per concorso». Orbene, «se la necessità del concorso rende legittima la previsione di forme di graduazione tra gli aventi diritto, esse devono tuttavia sempre avere un nesso con il bisogno e la meritevolezza dello studente: il che non può dirsi per la durata della residenza in Provincia».
Massima n. 36867
Dichiarazione di illegittimità costituzionale, in riferimento all'art. 3 Cost., dell'art. 16, comma 2, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri), il quale, sostituendo il comma 1 dell'art. 2 della legge provinciale n. 5 del 1987, n. 5, prevede che i cittadini dell'Unione europea, che abbiano assolto l'obbligo scolastico, possono usufruire delle sovvenzioni previste per l'apprendimento delle lingue straniere solo se residenti ininterrottamente per un anno nella Provincia di Bolzano. La suindicata disposizione introduce solo per i cittadini dell'Unione europea il requisito della residenza minima annuale nella Provincia di Bolzano per ottenere le sovvenzioni per i corsi di apprendimento delle lingue straniere. Pertanto, esso prevede un canone di selezione per diversificare l'accesso alle prestazioni incompatibile con i principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dato che la mera durata della residenza non può essere ritenuta una circostanza idonea a differenziare in modo ragionevole le posizioni dei potenziali interessati alla provvidenza in questione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 3, lettera c), e 6, limitatamente al riferimento alla lettera «c)», della legge della Provincia autonoma di Bolzano 28 ottobre 2011, n. 12 (Integrazione delle cittadine e dei cittadini stranieri);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 3, lettera g), secondo periodo, limitatamente alle parole «e alla relativa durata», e dell'art. 10, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
3) dichiara, in applicazione dell'articolo 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 13, comma 3, secondo periodo, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14, commi 3 e 5, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011;
7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 3, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 31 agosto 1974, n. 7 (Assistenza scolastica. Provvidenze per assicurare il diritto allo studio), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 3, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da almeno cinque anni»;
8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, lettera e), della legge della Provincia autonoma di Bolzano 30 novembre 2004, n. 9 (Diritto allo studio universitario), lettera aggiunta dall'articolo 16, comma 4, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «da cinque anni»;
9) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 1, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 13 marzo 1987, n. 5 (Incentivazione della conoscenza delle lingue), come sostituito dall'articolo 16, comma 2, della legge prov. Bolzano n. 12 del 2011, limitatamente alle parole «ininterrottamente per un anno».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 14 gennaio 2013.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 gennaio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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