Corte costituzionale
Sentenza n. 121/2013
Corte cost., sent. 5 giugno 2013, n. 121
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 121/2013
- Data di deposito
- 5 giugno 2013
- Data di decisione
- 3 giugno 2013
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Aldo Carosi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:121
Norme oggetto del giudizio
- art. 3, comma 10, decreto-legge n. 16 del 2 marzo 2012
- legge n. 44 del 26 aprile 2012
Parametri
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 118, Costituzione
- art. 119, Costituzione
- art. 120, Costituzione
- art. 11, decreto legislativo n. 68 del 6 maggio 2011
Massime
Massima n. 37118
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, del d.l. 2 marzo 2012, n. 16, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 Cost., secondo cui «A decorrere dal 1° luglio 2012, non si procede all'accertamento, all'iscrizione a ruolo e alla riscossione dei crediti relativi ai tributi erariali, regionali e locali, qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di sanzioni amministrative e interessi, non superi, per ciascun credito, l'importo di euro 30, con riferimento ad ogni periodo d'imposta». In relazione alla ritenuta violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. per interferenza nella materia «coordinamento del sistema tributario», deve rilevarsi l'erroneo presupposto interpretativo da cui muove la ricorrente, in quanto i suddetti tributi regionali derivati e le indicate addizionali, istituiti e regolati dalla legge statale, rientrano nella materia «ordinamento tributario dello Stato», che l'art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost. riserva alla competenza legislativa statale, a nulla rilevando che il gettito sia attribuito alle Regioni. Quanto poi alla dedotta violazione dell'art. 119 Cost., in combinato disposto con gli artt. 97 e 118 Cost. e, quale «parametro interposto», con l'art. 11 del d.lgs. n. 68 del 2011, perché - in mancanza delle misure compensative previste dal citato art. 11 per il caso di diminuzione di entrate tributarie - la disposizione impugnata ridurrebbe il gettito dei tributi regionali di un importo tale da impedire il corretto esercizio delle attribuzioni della Regione (art. 118 Cost.), così violando la sua autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed il principio di buon andamento della pubblica amministrazione (art. 97 Cost.), la Regione non fornisce la prova del presupposto della censura, cioè del fatto che l'applicazione della norma impugnata determinerebbe una diminuzione del gettito dei tributi regionali «derivati» (e delle addizionali regionali su tributi erariali), in misura tale da compromettere lo svolgimento delle sue funzioni. Neppure è fondata la questione riferita alla ritenuta violazione dell'art. 120 Cost., in quanto la norma impugnata è stata adottata nell'esercizio della competenza legislativa esclusiva statale in materia di «sistema tributario dello Stato», per la quale la Costituzione non impone alcun coinvolgimento delle Regioni, poiché l'attività legislativa esclusiva sfugge, in ogni caso, alle procedure di leale collaborazione. - Sulla non estensione del principio di leale collaborazione all'esercizio dell'attività legislativa esclusiva, qual è quella del «sistema tributario dello Stato», v. citate sentenze nn. 371/2008 e 222/2008, 401/2007.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 3, comma 10, del decreto-legge 2 marzo 2012, n. 16 (Disposizioni urgenti in materia di semplificazioni tributarie, di efficientamento e potenziamento delle procedure di accertamento), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 aprile 2012, n. 44, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, 97, 118, 119 e 120 della Costituzione, nonché all'art. 11 del decreto legislativo 6 maggio 2011, n. 68 (Disposizioni in materia di autonomia di entrata delle regioni a statuto ordinario e delle province, nonché di determinazione dei costi e dei fabbisogni standard nel settore sanitario), dalla Regione Veneto con il ricorso indicato in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 3 giugno 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Aldo CAROSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 5 giugno 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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