Corte costituzionale
Sentenza n. 103/2013
Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 103
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 103/2013
- Data di deposito
- 29 maggio 2013
- Data di decisione
- 22 maggio 2013
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:103
Norme oggetto del giudizio
- art. 15, comma 1, lettera c), legge n. 96 del 4 giugno 2010
- art. 11, comma 5, legge n. 88 del 7 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 37093
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 15, comma 1, lettera c ), della legge 4 giugno 2010, n. 96, sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, per violazione dell'art. 3 Cost., restando assorbite le censure prospettate in riferimento agli altri parametri costituzionali invocati. Tale norma prevede che l'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88, sia sostituito dalla norma di interpretazione autentica secondo la quale, «In attesa dell'emanazione dei decreti legislativi di cui al comma 1, l'art. 3, comma 1, lettera e ), della legge 26 ottobre 1995, n. 447, si interpreta nel senso che la disciplina relativa ai requisiti acustici passivi degli edifici e dei loro componenti non trova applicazione nei rapporti tra privati e, in particolare, nei rapporti tra costruttori-venditori e acquirenti di alloggi, fermi gli effetti derivanti da pronunce giudiziali passate in giudicato e la corretta esecuzione dei lavori a regola d'arte asseverata da un tecnico abilitato». Infatti il divieto di retroattività della legge, previsto dall'art. 11 delle disposizioni sulla legge in generale, pur costituendo valore fondamentale di civiltà giuridica, non riceve nell'ordinamento la tutela privilegiata di cui all'art. 25 Cost. e il legislatore può emanare norme retroattive, anche di interpretazione autentica. Tuttavia, nel caso di specie, la retroattività non trova giustificazione nella tutela di principi, diritti e beni di rilievo costituzionale, che costituiscono altrettanti «motivi imperativi di interesse generale», ai sensi della Convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (CEDU) e incide su rapporti ancora in corso, vanificando il legittimo affidamento di coloro che hanno acquistato beni immobili nel periodo nel quale vigeva ancora la norma "sostituita", che, a tutela di tale affidamento e della certezza del diritto, specificava che la sospensione dell'applicazione nei rapporti tra privati delle norme sull'inquinamento acustico degli edifici valesse per il futuro, in riferimento agli «alloggi sorti successivamente alla data di entrata in vigore della presente legge».
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 15, comma 1, lettera c), della legge 4 giugno 2010, n. 96 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2009), sostitutivo dell'art. 11, comma 5, della legge 7 luglio 2009, n. 88 (Disposizioni per l'adempimento di obblighi derivanti dall'appartenenza dell'Italia alle Comunità Europee. Legge comunitaria 2008).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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