Corte costituzionale

Sentenza n. 102/2013

Corte cost., sent. 29 maggio 2013, n. 102

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
102/2013
Data di deposito
29 maggio 2013
Data di decisione
22 maggio 2013
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
GALLO
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:102

Norme oggetto del giudizio

  • art. 14, legge della Regione Lombardia n. 5 del 27 febbraio 2007
  • art. 1, comma 8, lettera a), dalla, legge regionale n. 5 del 31 marzo 2008
  • art. 4, , e dalla, legge regionale n. 33 del 23 dicembre 2008
  • art. 23, legge regionale n. 7 del 5 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 37092

E' costituzionalmente illegittimo l'art. 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5, dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, e dall'art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7, il quale salvaguarda il potenziamento dell'aeroporto di Montichiari, stabilendo il divieto nell'ambito territoriale limitrofo all'aeroporto di interventi edificatori fino all'entrata in vigore del Piano territoriale regionale d'area (PTRA) di Montichiari e, in ogni caso, non oltre il 30 giugno 2011, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. Il termine finale, più volte reiterato dal legislatore regionale, è, infatti, in contrasto con il principio, ripetutamente affermato dalla giurisprudenza costituzionale, del necessario indennizzo nel caso di reiterazione di vincoli urbanistici che comportino l'inedificabilità e viola la competenza legislativa statale nella materia concorrente del governo del territorio. In particolare, la fattispecie normativa risulta essere affetta dai seguenti vizi: a) la violazione dei principi fondamentali dettati dalla legislazione statale in materia di attività edilizia (nel caso di specie il differimento temporale dello ius aedificandi , riconosciuto per un periodo di anni ben superiore a quello fissato dalla legislazione statale); b) l'indeterminatezza dei tempi dell'iter procedimentale (dato che i differimenti a volta a volta operati hanno indicato dei termini finali che venivano successivamente prorogati); c) l'adozione di misure non meramente sospensive, ma di divieto all'attività edificatoria. - In materia di reiterazione dei vincoli urbanistici, si vedano le sentenze nn. 243/2011; 314/2007; 167/2009; 179/1999 e 262/1997.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 14 della legge della Regione Lombardia 27 febbraio 2007, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2007), come risultante a seguito delle modifiche introdotte, successivamente, dall'art. 1, comma 8, lettera a), della legge della Regione Lombardia 31 marzo 2008, n. 5 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2008), dall'art. 4 della legge della Regione Lombardia 23 dicembre 2008, n. 33, recante «Disposizioni per l'attuazione del documento di programmazione economico-finanziaria regionale, a sensi dell'articolo 9-ter della legge regionale 31 marzo 1978, n. 34 (Norme sulla procedura della programmazione, sul bilancio e sulla contabilità della Regione - Collegato 2009)», e dall'art. 23 della legge della Regione Lombardia 5 febbraio 2010, n. 7 (Interventi normativi per l'attuazione della programmazione regionale e di modifica e integrazione di disposizioni legislative - Collegato ordinamentale 2010).

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 22 maggio 2013.

F.to:

Franco GALLO, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 29 maggio 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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