Corte costituzionale
Ordinanza n. 86/2013
Corte cost., ord. 14 maggio 2013, n. 86
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 86/2013
- Data di deposito
- 14 maggio 2013
- Data di decisione
- 8 maggio 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giorgio Lattanzi
- Presidente
- GALLO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:86
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 37052
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., avente ad oggetto l'art. 36, comma 1, lettera g ), cod. proc. pen., in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il giudice debba formalizzare richiesta di astensione in luogo dell'attivazione di automatismi di tipo tabellare preordinati dall'ufficio». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato. - V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.
Massima n. 37053
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25, 101 e 111 Cost., dell'art. 36, comma 3, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'articolo 34» dello stesso codice, «nella parte in cui prevede che, nel caso in cui vi sia "incompatibilità del giudice determinata da atti compiuti nel procedimento", il Presidente del Tribunale possa "decidere" discrezionalmente sull'astensione imponendo al giudice del rito abbreviato la prosecuzione del giudizio nel caso in cui lo stesso abbia definito l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di co-imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo». Il rimettente muove dall'erroneo presupposto interpretativo secondo cui la disposizione censurata stabilirebbe che il giudice che ha deciso l'esito del processo preliminare non possa essere lo stesso che assumerà la decisione finale, sia che essa venga assunta attraverso il rito abbreviato ovvero attraverso il dibattimento. Infatti, poiché l'istituto dell'incompatibilità si riferisce a situazioni di pregiudizio per l'imparzialità del giudice che si verificano all'interno del medesimo procedimento e concernono la medesima regiudicanda, esso non concerne l'ipotesi del giudice che, dopo aver disposto il rinvio a giudizio di alcuni imputati, procede con il rito abbreviato nei confronti di coimputati nel medesimo reato, dal momento che in tal caso ci si trova in presenza di procedimenti diversi, destinati, dopo la separazione, ad essere definiti taluni in sede dibattimentale, altri nelle forme del rito abbreviato. - V. cit. sentenze nn. 186/1992, 371/1996, 283/2000, 113/2000 e 490/2002.
Massima n. 37054
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., in combinato disposto con l'art. 36 dello stesso codice, nella parte in cui sia interpretato nel senso di attribuire al giudice - che ha deciso l'udienza preliminare con il rinvio a giudizio di imputati per un reato associativo e/o plurisoggettivo - la possibilità di decidere anche il giudizio abbreviato nei confronti degli altri imputati per la stessa rubrica, essendo questi ultimi privati della possibile formula assolutoria "perché il fatto non sussiste"». Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel caso di concorso di persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze cit. n. 283/2000 e n. 113/2000; ordinanza n. 441/2001. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999; n. 113/2000. - Sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. cit. ordinanza n. 367/2002.
Massima n. 37055
È manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 25 e 111 Cost., dell'art. 34, comma 2, cod. proc. pen., «nella lettura in combinato disposto con l'art. 36 dello stesso codice, «nella parte in cui le parole "Non può partecipare al giudizio il giudice che ha emesso il provvedimento conclusivo dell'udienza preliminare" siano interpretate nel senso di permettere, comunque, la partecipazione al giudizio abbreviato da parte dello stesso giudice dell'udienza preliminare, che aveva già prima deciso, con il rinvio a giudizio e nei confronti di altri co-imputati, il processo relativo alla imputazione per reato associativo, plurisoggettivo e/o a partecipazione necessaria». Secondo il consolidato orientamento della Corte, nel caso di concorso di persone nel reato, alla comunanza dell'imputazione fa riscontro una pluralità di condotte distintamente ascrivibili a ciascuno dei concorrenti, tali da formare oggetto di autonome valutazioni, scindibili l'una dall'altra (salve le ipotesi estreme, prese in esame dalle sentenze n. 371 del 1996 e n. 241 del 1999) e ben potendo soccorrere, al fine di ostacolare l'eventuale pregiudizio all'imparzialità del giudice derivante da una sua precedente attività, il ricorso agli istituti dell'astensione e della ricusazione (artt. 36 e 37 cod. proc. pen.). - Per l'applicazione degli istituti dell'astensione e della ricusazione, secondo una logica 'a posteriori' e in concreto, v. sentenze cit. n. 283/2000 e n. 113/2000; ordinanza n. 441/2001. - Per le ipotesi particolari decise in precedenza, v. sentenze n. 371/1996 e n. 241/1999; n. 113/2000. - Sulla diversa sfera di operatività degli istituti dell'incompatibilità e dell'astensione-ricusazione, v. cit. ordinanza n. 367/2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 36, comma 1, lettera g), del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, e dell'articolo 36, comma 3, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 34 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25, 101 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 34, comma 2, del codice di procedura penale, in combinato disposto con l'articolo 36 dello stesso codice, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Palermo con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 maggio 2013.
F.to:
Franco GALLO, Presidente
Giorgio LATTANZI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 14 maggio 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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