Corte costituzionale
Ordinanza n. 322/2013
Corte cost., ord. 19 dicembre 2013, n. 322
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 322/2013
- Data di deposito
- 19 dicembre 2013
- Data di decisione
- 11 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- MAZZELLA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:322
Norme oggetto del giudizio
- art. 1352, comma 1, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
- art. 1363, comma 2, decreto legislativo n. 66 del 15 marzo 2010
- art. 14, comma 14, ter, legge n. 246 del 28 novembre 2005
- art. 4, comma 1, lett. a), legge n. 69 del 18 giugno 2009
- art. 14, comma 14, legge n. 246 del 28 novembre 2005
Parametri
Massime
Massima n. 37576
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, Cost., del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del d.lgs. 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), concernenti l'esperimento del ricorso gerarchico prima del ricorso giurisdizionale o del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica e la nozione di illecito disciplinare. Infatti, il remittente non ha sufficientemente motivato la qualificazione in termini di illecito disciplinare dell'esperimento immediato del ricorso giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico, e, soprattutto, non ha dimostrato l'impossibilità di accedere a diversi significati delle disposizioni impugnate, tali da renderle compatibili coi parametri costituzionali invocati. Inoltre, la divergenza tra l'interpretazione delle disposizioni adottata nell'ordinanza di rimessione e l'applicazione concreta delle stesse nella fase cautelare del medesimo giudizio a quo induce a ritenere che la questione sia stata impropriamente sollevata al fine di ottenere un avallo interpretativo. - Sull'obbligo del personale militare di esperire previamente il ricorso gerarchico avverso le sanzioni disciplinari, v. la citata sentenza n. 113/1997. - Sull'ispirazione democratica dell'ordinamento militare e sull'attenuazione dei suoi caratteri di specialità, v. la citata sentenza n. 203/1991. - Sulla manifesta inammissibilità per il mancato esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, v. le citate ordinanze nn. 102/2012 e 212/2011. - Sull'uso improprio dell'incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 126/2012, 26/2012 e 240/2012. - Sull'insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, connessa al non adeguato esercizio dei poteri interpretativi del giudice, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.
Massima n. 37577
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale, in riferimento all'art. 76 Cost., dell'art. 14, commi 14 e 14 -ter , della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificata dall'art. 4, comma 1, lett. a) , della legge n. 69 del 2009, con cui si delega al Governo l'individuazione delle disposizioni legislative statali pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970 da mantenere in vigore. Infatti, il remittente non ha adeguatamente utilizzato i suoi poteri interpretativi e non ha esplorato diverse soluzioni ermeneutiche per far fronte agli ipotizzati dubbi di costituzionalità, che concernono, in ultima analisi, la possibilità di configurare un illecito disciplinare a carico del personale militare in caso di esperimento diretto del gravame giurisdizionale senza il previo ricorso gerarchico. - Sulla manifesta inammissibilità per il mancato esperimento di interpretazioni delle disposizioni impugnate conformi alla Costituzione, v. le citate ordinanze nn. 102/2012 e 212/2011. - Sull'uso improprio dell'incidente di costituzionalità per ottenere dalla Corte costituzionale un avallo interpretativo, v. le citate ordinanze nn. 126/2012, 26/2012 e 240/2012. - Sull'insufficiente motivazione in ordine alla rilevanza della questione, connessa al non adeguato esercizio dei poteri interpretativi del giudice, v. le citate ordinanze nn. 198/2013 e 240/2012.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 1363, comma 2, e 1352, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), sollevata - in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 28 e 52, terzo comma, della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per il Molise, con l'ordinanza indicata in epigrafe;
2) dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 14, commi 14 e 14-ter, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), come modificata dall'art. 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n. 69 (Disposizioni per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività nonché in materia di processo civile), sollevata - in riferimento all'art. 76 Cost. - dallo stesso Tribunale amministrativo regionale, con la medesima ordinanza.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2013.
F.to:
Luigi MAZZELLA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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