Corte costituzionale
Ordinanza n. 318/2013
Corte cost., ord. 17 dicembre 2013, n. 318
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 318/2013
- Data di deposito
- 17 dicembre 2013
- Data di decisione
- 10 dicembre 2013
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Sergio Mattarella
- Presidente
- SILVESTRI
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2013:318
Norme oggetto del giudizio
- art. 24, comma 3, decreto-legge n. 201 del 6 dicembre 2011
- legge n. 214 del 22 dicembre 2011
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 11, Costituzione
- art. 38, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 6, paragrafo 1, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 37571
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, Cost., e in relazione all'art. 6, par.1, CEDU, è ammissibile l'intervento dell'INPS in quanto, pur non essendo parte del giudizio in via principale, è portatore di un interesse qualificato immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio, perché potrebbe essere direttamente inciso dall'esito del giudizio in corso. - Sulla legittimazione dei soggetti portatori di interessi qualificati, immediatamente inerenti al rapporto sostanziale dedotto in giudizio ad intervenire nei giudizi in via incidentale, v., ex plurimis , le citate sentenze nn. 134/2013, 116/2013, 199/2011.
Massima n. 37572
È manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201 (convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214), impugnato, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, Cost., e in relazione all'art. 6, par. 1, CEDU, nella parte in cui non appresta per il lavoratore pubblico una gradualità di uscita al pari del lavoratore privato e, in ogni caso, nella parte in cui non differenzia, con particolare riguardo al settore scolastico, rispetto alla data del 31 dicembre 2011, il dies ad que m della maturazione dei requisiti pensionistici secondo la normativa previgente. Innanzitutto, la rimessione della questione è incompleta poiché il giudice a quo non ha impugnato l'art. 1, comma 21, del d.l. n. 138 del 2011, che ha, di fatto, spostato di un anno in avanti la possibilità di essere collocati in pensione per coloro i quali maturavano i requisiti per il pensionamento con effetto dal 1° gennaio 2012. Inoltre, l'ordinanza di rimessione presenta un petitum incerto, perché non chiarisce se venga chiesta una pronuncia di illegittimità costituzionale che cancelli integralmente la norma censurata ovvero una pronuncia additiva, che la mantenga in vigore con le necessarie correzioni né specifica quale sarebbe il sistema correttivo, fra i vari possibili, che l'invocata pronuncia additiva dovrebbe scegliere. - Sul tema del difetto di giurisdizione del rimettente come causa di inammissibilità della questione proposta in via incidentale, v. le seguenti citate decisioni: sentenze nn. 106/2013, 41/2011 e ordinanza n. 291/2011.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 24, comma 3, del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201 (Disposizioni urgenti per la crescita, l'equità e il consolidamento dei conti pubblici), convertito, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 22 dicembre 2011, n. 214, sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 11, 38, 97 e 117, primo comma, della Costituzione - quest'ultimo richiamato in relazione all'art. 6, paragrafo 1, della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata con la legge 4 agosto 1955, n. 848 - dal Tribunale ordinario di Siena, in funzione di giudice del lavoro, con l'ordinanza di cui in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 dicembre 2013.
F.to:
Gaetano SILVESTRI, Presidente
Sergio MATTARELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 17 dicembre 2013.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Allegato:ordinanza letta all'udienza del 19 novembre 2013ORDINANZARilevato che l'Istituto nazionale della previdenza sociale ha depositato atto di intervento;considerato che il suddetto Istituto non è parte del giudizio principale;che, per costante giurisprudenza di questa Corte secondo cui nei giudizi in via incidentale sono legittimati ad intervenire i soggetti che, pur non essendo parti del giudizio principale, siano tuttavia portatori di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio (tra le tante, sentenze n. 199 del 2011; n. 116 del 2013; n. 134 del 2013);che, nel caso specifico, sussiste un simile interesse in capo all'Istituto nazionale della previdenza sociale, atteso che esso è portatore di un interesse qualificato e potrebbe pertanto essere direttamente inciso dall'esito del giudizio in corso.per questi motiviLA CORTE COSTITUZIONALEdichiara ammissibile l'intervento dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.F.to: Gaetano SILVESTRI, Presidente
Testo integrale
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