Corte costituzionale

Ordinanza n. 243/2013

Corte cost., ord. 21 ottobre 2013, n. 243

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
243/2013
Data di deposito
21 ottobre 2013
Data di decisione
21 ottobre 2013
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
SILVESTRI
ECLI
ECLI:IT:COST:2013:243

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 37391

Sono manifestamente infondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 70 e 71 cod. proc. pen., censurati nella parte in cui non comprendono, nella disciplina della sospensione del procedimento penale per incapacità dell'imputato, il caso di persone che siano assolutamente impossibilitate a comparire nel giudizio per infermità non afferenti allo stato mentale. Posto che la «infermità mentale» cui si riferiscono le norme censurate è una situazione completamente diversa dagli impedimenti connessi a patologie «fisiche», l'attuale disciplina dell'impedimento, già fondata sulla sospensione del processo (e dei termini prescrizionali) per un periodo di durata circoscritta (sessanta giorni, oltre il tempo di durata dell'infermità), assicura un bilanciamento non manifestamente irragionevole tra le esigenze di celerità del procedimento e la imprescindibile garanzia del diritto di difesa, favorendo una più celere reazione al superamento della situazione patologica attraverso accertamenti non vincolati nella forma ed attivati solo in caso di allegazione del perdurante impedimento nell'udienza di rinvio. Tutto questo esclude, in radice, la violazione degli artt. 3 e 111 Cost. Mentre, per quel che riguarda l'art. 97 Cost., va ribadito che il principio di buon andamento della pubblica amministrazione è riferibile anche agli uffici giudiziari esclusivamente per quanto attiene alle leggi ordinamentali ed a quelle che regolano il funzionamento amministrativo degli uffici medesimi, mentre è inapplicabile alle norme di esercizio della funzione giurisdizionale. - Sui limiti di applicabilità del principio del buon andamento della pubblica amministrazione (di cui all'art. 97 Cost.) alle norme riguardanti gli uffici giudiziari: ex plurimis , sentenza n. 272 del 2008 e ordinanza n. 84 del 2011

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 70 e 71 del codice di procedura penale, sollevate dal Tribunale ordinario di Terni, in riferimento agli articoli 3, 97 e 111, secondo comma, della Costituzione, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 ottobre 2013.

F.to:

Gaetano SILVESTRI, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 ottobre 2013.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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