Corte costituzionale
Sentenza n. 32/2012
Corte cost., sent. 23 febbraio 2012, n. 32
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 32/2012
- Data di deposito
- 23 febbraio 2012
- Data di decisione
- 15 febbraio 2012
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:32
Norme oggetto del giudizio
- art. 47, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 55, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 36, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 63, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 11, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 16, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 75, comma 3, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 75, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
- art. 76, comma 1, legge della Regione Abruzzo n. 1 del 10 gennaio 2011
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 97, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. g), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 23-bis, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- legge n. 133 del 6 agosto 2008
- art. 3, decreto del Presidente della Repubblica n. 168 del 7 settembre 2010
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 23-bis, comma 8, lett. e), decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
- art. 1, comma 1, decreto legge n. 225 del 29 dicembre 2010
- legge n. 10 del 26 febbraio 2011
- art. 49, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- art. 56, Trattato sul funzionamento dell'Unione europea
- decreto legislativo n. 163 del 12 aprile 2006
- art. 5, comma 2, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- art. 23, Costituzione
- art. 18, Costituzione
- legge n. 266 del 11 agosto 1991
- art. 11, legge n. 225 del 24 febbraio 1992
- legge n. 74 del 21 marzo 2001
Massime
Massima n. 36093
All'abrogazione dell'art. 47 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), per effetto dell'art. 9 della legge reg. 3 agosto 2011, n. 24, e alla rinuncia al ricorso nella parte in cui il Presidente del Consiglio dei ministri aveva denunciato la norma per aver disposto ulteriori stabilizzazioni di personale precario al di fuori delle procedure ordinarie e concorsuali di accesso al pubblico impiego, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., segue la parziale estinzione del giudizio di costituzionalità.
Massima n. 36094
Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in parte qua , relativamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), riguardante la lotta all'abusivismo nell'edilizia residenziale pubblica, sollevata dal Presidente del Consiglio dei ministri per violazione dell'àmbito di competenza esclusiva dello Stato in materia di organizzazione amministrativa dello Stato stesso, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera g ), Cost., poiché nelle more del giudizio la norma è stata modificata dall'art. 3, comma 3, della legge reg. 6 luglio 2011, n. 19, in modo satisfattivo delle pretese del ricorrente, anche perché non consta che la norma regionale abbia potuto trovare applicazione medio tempore nella versione originaria. - In senso analogo, v. citate sentenze n. 192, n. 153 e n. 89 del 2011; ordinanze n. 238 del 2011 e n. 136 del 2010.
Massima n. 36095
E' inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare il ricorso sul punto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), promossa, per aver conservato agli attuali gestioni l'affidamento del servizio idrico, in relazione all'art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, all'art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168, ed ai princìpi di diritto europeo a tutela della concorrenza e del mercato di cui all'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., poiché il legislatore statale, nel solco del referendum abrogativo dell'art. 23- bis , ha sancito inequivocabilmente, con l'art. 1 del decreto del Presidente della Repubblica 18 luglio 2011, n. 113, e poi con l'art. 4, comma 34, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 14 settembre 2011, n. 148, l'esclusione del servizio idrico integrato dalla normativa pro-concorrenziale.
Massima n. 36096
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri, per aver dettato, in tema di affidamento del servizio idrico, disposizioni difformi dalla normativa statale di riferimento (art. 23- bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge 6 agosto 2008, n. 133, e art. 3 del decreto del Presidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 168), per l'evocazione solo generica, e soltanto nelle memorie depositate in prossimità dell'udienza, del parametro di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., e per il carattere sostanzialmente immotivato e oscuro del riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera s ), Cost.
Massima n. 36097
E' inammissibile, per sopravvenuto difetto d'interesse del Presidente del Consiglio dei ministri a coltivare il ricorso sul punto, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), il quale prevede, al comma 1, che in materia di trasporti, le concessioni regionali e comunali in essere alla data di entrata in vigore della legge sono prorogate fino al 30 giugno 2011, non coincidente con il termine finale della proroga (31 marzo 2011) secondo la norma interposta di legge statale di cui all'art. 23- bis , comma 8, lettera e) , del decreto-legge n. 112 del 2008, come modificato dall'art. 1, comma 1, del decreto-legge n. 225 del 2010, e dunque in contrasto con l'art. 117, primo comma, Cost., e con l'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in quanto con l'art. 1, comma 1, del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 25 marzo 2011 in combinato disposto con l'art. 1, comma 2, del citato decreto-legge n. 225 del 2010 (e a seguito dell'abrogazione referendaria dell'art. 23- bis del decreto-legge n. 112 del 2008), il legislatore statale ha prorogato il termine fino al 30 settembre 2011 e l'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 2011, n. 21, ha ulteriormente differito la proroga alla stessa scadenza.
Massima n. 36098
E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 1 della legge della Regione Abruzzo 19 luglio 2011, n. 21 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che ha aggiunto un comma 1- bis all'art. 63 della legge reg. 10 gennaio 2011, n. 1 per uniformarsi al regime di prorogabilità delle concessioni di cui all'art. 5, paragrafo 5, del regolamento (CE) 23 ottobre 2007, n. 1370/2007, regolamento del Parlamento europeo e del Consiglio relativo ai servizi pubblici di trasporto di passeggeri su strada e per ferrovia e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 1191/69 e (CEE) n. 1107/70, denunciata per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., in quanto la lesività della disposizione, che ha assunto nelle more del giudizio un nuovo e diverso contenuto, avrebbe potuto essere denunciata dal Governo, non con una memoria, ma solo adempiendo all'onere di tempestiva impugnazione. In senso analogo, sull'onere di tempestiva impugnazione, v. sentenza citata n. 40 del 2010.
Massima n. 36099
E' illegittimo l'art. 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che prevedendo che i compensi per lavoro straordinario erogati dalla Regione nell'ambito dell'emergenza terremoto del 2009, siano rimborsati alla stessa da parte della Struttura nazionale per la gestione dell'emergenza, dispone unilateralmente a favore della Regione di somme precedentemente attribuite per il perseguimento di determinate finalità ad un'autorità statale, il Commissario delegato per la ricostruzione successiva al terremoto, con l'effetto di incidere, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettere e ) e g ), Cost., nel sistema contabile dello Stato e nella disciplina della dotazione di un organo della sua amministrazione, e inoltre sovrappone la propria disciplina a quella dettata dalle ordinanze di protezione civile, che viceversa imputano gli stanziamenti ad uno specifico fondo statale, in guisa da ledere, in violazione dell'art. 117, terzo comma, il principio fondamentale desumibile dall'art. 5, comma 2, della legge n. 225 del 1992, nella materia di legislazione concorrente della protezione civile (con assorbimento di ogni altra censura).
Massima n. 36100
E' illegittimo l'art. 16 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale il potere di predisporre un provvedimento legislativo per la revisione complessiva delle tasse, dei canoni e delle imposte regionali, sottintende la possibilità d'incremento dei predetti tributi, così da contravvenire, in violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera e ), Cost., al principio (confermato dall'art. 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42) secondo cui è vietato alle Regioni istituire e disciplinare tributi propri con gli stessi presupposti dei tributi dello Stato ovvero legiferare sui tributi esistenti istituiti e regolati da leggi statali, e prevedendo, in caso di inadempienza da parte della Giunta, un adeguamento su base ISTAT, è lesivo della competenza esclusiva statale in materia tributaria, come pure della riserva di legge ex art. 23 Cost., intermediata dalle previsioni dello Statuto dei diritti del contribuente sulla chiarezza e trasparenza delle disposizioni fiscali (art. 2 della legge n. 212 del 2000). - Sui limiti all'attività impositiva regionale, v. citata sentenza n. 102 del 2008.
Massima n. 36101
E' illegittimo l'art. 75, comma 3, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che attribuendo alla Giunta regionale, sentito il SASA - CNAS, il potere di integrare e aggiornare, entro centoventi giorni dall'entrata in vigore della legge, il proprio tariffario per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario con riduzione, a favore dei residenti nella regione Abruzzo, della tariffa la cui misura verrà concordata tra la Regione Abruzzo e le Aziende sanitarie locali, sedi di SUEM (Servizio di urgenza ed emergenza medica), e copertura finanziaria del minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118, configura una misura di assistenza supplementare, ponendosi in contrasto con l'obiettivo dichiarato del Piano di rientro di cui all'Accordo tra il Ministro della salute, il Ministro dell'economia e delle finanze e il Presidente della Regione in data 6 marzo 2007, poi recepito con deliberazione della Giunta regionale del 13 marzo 2007, n. 224, di riequilibrare il profilo erogativo dei livelli essenziali di assistenza e la gestione corrente per il perseguimento del pareggio economico nel rispetto dei livelli essenziali di assistenza, in violazione di un principio fondamentale della materia del coordinamento della finanza pubblica di cui all'art. 117, terzo comma, Cost. - In senso analogo, sul rispetto dei piani di rientro, v. citata sentenza n. 163 del 2011.
Massima n. 36102
Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), nella parte in cui assicurerebbe interventi di soccorso ed elisoccorso non previsti su tutto il territorio nazionale e costituenti prestazioni ulteriori rispetto ai Livelli Essenziali di Assistenza (LEA), in quanto tali interventi - stando alla formulazione letterale della norma - «devono considerarsi come prestazioni a carico del Servizio Sanitario Nazionale se effettuati nei limiti di quanto disposto dall'art. 11 del decreto del Presidente della Repubblica 27 marzo 1992», e dunque non comportano alcuna eccedenza rispetto a quanto disciplinato con legge statale.
Massima n. 36103
E' illegittimo l'art. 76 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011), che in materia di segni distintivi, dispone che il SASA - CNSAS (Soccorso Alpino Speleologico Abruzzo del Corpo nazionale del Soccorso Alpino Speleologico) adotta sulle proprie divise di ordinanza e sui mezzi in dotazione il logo della Protezione Civile regionale: premesso che il Corpo nazionale del soccorso alpino rientra tra le strutture operative nazionali della protezione (art. 11 della legge n. 225 del 1992), e la disciplina dell'ordinamento, del funzionamento e della natura del suddetto Corpo è stabilita a livello nazionale dalla legge n. 74 del 2001, la norma regionale interferisce con la materia organizzativa degli apparati di pubblico servizio di rilevanza nazionale, di competenza esclusiva dello Stato, ponendosi in contrasto con l'art. 117, secondo comma, lettera g) , Cost., e, sotto l'aspetto funzionale, con l'àmbito dei princìpi fondamentali in materia di protezione civile, del pari ascrivibile alla legislazione statale (art. 117, terzo comma, Cost.), e inoltre, posto che l'autonomia dell'attività di volontariato, per espresso riconoscimento della legge n. 266 del 1991, è salvaguardata anche dalle Regioni, la natura volontaria del Corpo nazionale del soccorso alpino, titolare per sua libera scelta di un proprio logo, urta contro l'imposizione di un nuovo segno di riconoscimento non espressamente concordato o assentito, donde l'ulteriore lesione dei princìpi costituzionali sulla libertà di associazione di cui all'art. 18 Cost.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 11 della legge della Regione Abruzzo 10 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni finanziarie per la redazione del bilancio annuale 2011 e pluriennale 2011-2013 della Regione Abruzzo - Legge Finanziaria Regionale 2011);
2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 16 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;
3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 75, comma 3, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011, relativamente alla disposizione di una riduzione della tariffa per i servizi di soccorso sanitario e non sanitario in favore dei residenti nella Regione Abruzzo ed alla copertura finanziaria del conseguente minor introito in quota parte delle risorse assegnate dal fondo sanitario per il funzionamento del SUEM 118;
4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 76, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011;
5) dichiara estinto il giudizio relativo alle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 47 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento agli artt. 3, 97 e 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
6) dichiara cessata la materia del contendere limitatamente alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 55 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera g), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
7) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 36 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere e), l) e s), Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
8) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 63 della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promosse, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettera e), Cost., nonché all'art. 117, primo comma, Cost. e agli artt. 49 e 56 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011;
9) dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 75, comma 1, della legge reg. Abruzzo n. 1 del 2011 promossa, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso n. 26 del 2011.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 15 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 23 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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