Corte costituzionale

Sentenza n. 301/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 301

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
301/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giuseppe Frigo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:301

Norme oggetto del giudizio

  • art. 18, comma 2, legge n. 354 del 26 luglio 1975

Parametri

Massime

Massima n. 36821

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento agli artt. 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31 e 32, primo e secondo comma, Cost. - dell'art. 18, secondo comma, della legge n. 354 del 1975, nella parte in cui prevede il controllo visivo del personale di custodia sui colloqui dei detenuti e degli internati, impedendo così a questi ultimi di avere rapporti affettivi intimi, anche sessuali, con il coniuge o con la persona ad essi legata da uno stabile rapporto di convivenza. Il rimettente, sotto un primo profilo, ha omesso di descrivere in modo adeguato la fattispecie concreta e, conseguentemente, di motivare sulla rilevanza della questione. Sotto un secondo profilo, l'ordinanza di rimessione - pur evocando una esigenza reale e fortemente avvertita quale quella di permettere alle persone sottoposte a restrizione della libertà personale di continuare ad avere relazioni affettive intime, anche a carattere sessuale - prefigura un intervento meramente ablativo della previsione del controllo visivo che si rivelerebbe, per un verso, eccedente lo scopo perseguito e, per altro verso, insufficiente a realizzarlo, posto che tale controllo, da un lato, è preordinato a finalità generali di tutela dell'ordine e della sicurezza all'interno degli istituti penitenziari e che, dall'altro, la sua eliminazione non garantirebbe l'esercizio del diritto in rilievo, senza una disciplina che stabilisca termini e modalità di un tale esercizio. La definizione di detta disciplina implica scelte discrezionali, di esclusiva spettanza del legislatore, anche a fronte della ineludibile necessità di bilanciare il diritto evocato con esigenze contrapposte, in particolare con quelle legate all'ordine e alla sicurezza nelle carceri e, amplius , all'ordine e alla sicurezza pubblica. - Per il principio in base al quale l'omessa o insufficiente descrizione della fattispecie oggetto del giudizio principale - non emendabile tramite la lettura diretta degli atti di tale giudizio, ostandovi il principio di autosufficienza dell'ordinanza di rimessione - impedisce la necessaria verifica della rilevanza della questione e ne determina, di conseguenza, l'inammissibilità, si vedano, ex plurimis , la menzionata sentenza n. 338/2011 e le ordinanze n. 93/2012 e n. 260/2011. - Sulla inammissibilità delle questioni che richiedano interventi additivi in materia riservata alla discrezionalità del legislatore, in assenza di una soluzione costituzionalmente obbligata, si vedano, ex plurimis , le menzionate sentenze n. 134/2012 e n. 271/2010, e le ordinanze n. 138/2012 e n. 113/2012.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 18, secondo comma, della legge 26 luglio 1975, n. 354 (Norme sull'ordinamento penitenziario e sulla esecuzione delle misure privative e limitative della libertà), sollevata, in riferimento agli articoli 2, 3, primo e secondo comma, 27, terzo comma, 29, 31, 32, primo e secondo comma, della Costituzione, dal Magistrato di sorveglianza di Firenze con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe FRIGO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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