Corte costituzionale

Sentenza n. 294/2012

Corte cost., sent. 19 dicembre 2012, n. 294

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
294/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maria Napolitano
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:294

Norme oggetto del giudizio

  • art. 9, comma 2, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36798

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2, del d.l. n. 78 del 2010, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 122 del 2010 (che dispone la riduzione nella misura del 5% per le retribuzioni oltre i 90.000 euro, e nella misura del 10% per le retribuzioni oltre i 150.000 euro, nel periodo dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013), sollevata in relazione agli artt. 3, 36, 39, 117, terzo e quarto comma, e 119 Cost. in quanto la disposizione de qua è già stata dichiarata costituzionalmente illegittima (sentenza n. 223 del 2012), nella parte in cui dispone che a decorrere dal 1° gennaio 2011 e sino al 31 dicembre 2013 «i trattamenti economici complessivi dei singoli dipendenti, anche di qualifica dirigenziale, previsti dai rispettivi ordinamenti, delle amministrazioni pubbliche, inserite nel conto economico consolidato della pubblica amministrazione, come individuate dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT), ai sensi del comma 3 dell'art. 1 della legge 31 dicembre 2009, n. 196» (Legge di contabilità e finanza pubblica), superiori a 90.000 euro lordi annui «siano ridotti del 5% per la parte eccedente il predetto importo fino a 150.000 euro, nonché del 10% per la parte eccedente 150.000 euro»; sicché la questione di legittimità costituzionale ad essa relativa è divenuta, alla data in cui è assunta la presente decisione, priva di oggetto.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle questioni inerenti ad altre disposizioni contenute nel decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse dalla Regione Liguria, con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara la inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito, con modificazioni, nella legge 30 luglio 2010, n. 122, promossa, in riferimento agli articoli 3, 36, 39, 117, commi terzo e quarto, e 119 della Costituzione con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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