Corte costituzionale

Sentenza n. 234/2012

Corte cost., sent. 19 ottobre 2012, n. 234

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
234/2012
Data di deposito
19 ottobre 2012
Data di decisione
10 ottobre 2012
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:234

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 36656

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 45, comma 1, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, secondo il quale sono acquisiti al patrimonio dello Stato tutti i beni oggetto di confisca definitiva di prevenzione, e perciò anche le miniere, le cave e le torbiere, nonché le cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico da chiunque ed in qualunque modo ritrovate nel sottosuolo regionale. Con riguardo alle cose d'interesse storico, archeologico, paletnologico, paleontologico ed artistico, che lo statuto attribuisce al patrimonio pubblico in seguito al ritrovamento, la disposizione statutaria e la norma impugnata hanno presupposti differenti, giacché quest'ultima regola gli effetti della confisca, ove essa abbia colpito tali beni che siano di proprietà privata; con riguardo alle miniere, che appartengono di diritto al patrimonio indisponibile della Regione, non è immaginabile che possano divenire oggetto di proprietà privata e siano pertanto confiscabili; mentre, con riguardo alle cave e alle torbiere, che lo statuto assegna in proprietà alla Regione quando ne è sottratta la disponibilità al proprietario del fondo, la normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione attiene alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di ordine pubblico e sicurezza, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione di essi da parte degli assegnatari, operando entro un'area estranea alle attribuzioni della Regione siciliana, sicché lo statuto non può governare la relativa vicenda acquisitiva, connessa a finalità, essenzialmente statali, di sottrazione del bene al "circuito economico" di origine, per inserirlo in un altro, esente dai condizionamenti criminali che caratterizzavano il primo. - Sull'assegnazione di categorie di beni al patrimonio regionale in relazione alle funzioni pubbliche attribuite dalle norme costituzionali alla Regione, vedi, cit, sent. n. 31 del 1959, n. 179 del 2004, n. 383 del 1991. - Sull'appartenenza alla competenza legislativa esclusiva dello Stato della normativa concernente gli effetti della confisca di prevenzione, anche con riferimento all'assegnazione dei beni e alle funzioni di vigilanza sulla corretta utilizzazione da parte degli assegnatari, vedi, cit., sent. n. 34 del 2012. - Sulle finalità della confisca di prevenzione, vedi, cit., sent. n. 335 del 1996.

Massima n. 36657

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 47, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), impugnato dalla Regione Sicilia in riferimento al principio di leale collaborazione, nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di disporre il trasferimento dei beni senza alcun coinvolgimento della Regione, pur nell'ambito di un concorso di competenze statali e regionali, poiché una volta affermato che la disposizione impugnata ricade in un ambito materiale riservato alla potestà legislativa esclusiva statale, viene meno l'obbligo di istituire meccanismi concertativi tra Stato e Regione. - Sulla limitata applicabilità dei meccanismi concertativi Stato-Regione solo quando vi sia una concorrenza di competenze nazionali e regionali, ove non possa ravvisarsi la sicura prevalenza di un complesso normativo rispetto ad altri, vedi, cit., sent. n. 88 del 2009 e n. 219 del 2005.

Massima n. 36658

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento agli artt. 114, 116, 118 e 119 Cost., applicabili solo se più favorevoli rispetto alle competenze statutarie, ai sensi dell'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al Titolo V della Parte seconda della Costituzione), nella parte in cui avrebbe previsto l'assegnazione in via preferenziale allo Stato dei beni confiscati sul territorio, mentre l'autonomia regionale e locale esigerebbe che essa sia prioritariamente riconosciuta in favore del territorio al quale questi ultimi appartengono: la questione si basa su un erroneo presupposto interpretativo, non potendosi trarre dalla disposizione impugnata alcun criterio preferenziale circa il mantenimento allo Stato, ovvero il trasferimento alla Regione o agli enti locali, dei beni confiscati, trattandosi di profilo applicativo, attribuito all'apprezzamento dell'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, che non potrà comunque prescindere dal principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati, secondo il quale la restituzione alle collettività territoriali - le quali sopportano il costo più alto dell'"emergenza mafiosa" - delle risorse economiche acquisite illecitamente dalle organizzazioni criminali rappresenta uno strumento fondamentale per contrastarne l'attività, mirando ad indebolire il radicamento sociale di tali organizzazioni e a favorire un più ampio e diffuso consenso dell'opinione pubblica all'intervento repressivo dello Stato per il ripristino della legalità. - Sul principio ispiratore sulla destinazione dei beni confiscati con restituzione alle collettività territoriali, vedi, cit., sent. n. 34 del 2012.

Massima n. 36659

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), in riferimento all'art. 120 Cost., nella parte in cui consente all'Agenzia nazionale per l'amministrazione e la destinazione dei beni sequestrati e confiscati alla criminalità organizzata, di nominare un commissario con poteri sostitutivi, nel caso in cui, entro un anno dall'assegnazione del bene confiscato, l'ente territoriale non abbia provveduto a conferire ai beni oggetto di confisca di prevenzione, una delle destinazioni previste dalla legge. Il parametro invocato è inapplicabile alla fattispecie, giacché attiene ad un potere sostitutivo straordinario, in capo al Governo, da esercitarsi sulla base dei presupposti e per la tutela degli interessi ivi esplicitamente indicati, mentre lascia impregiudicata l'ammissibilità e la disciplina di altri casi di interventi sostitutivi, configurabili, come nella specie, dalla legislazione di settore, costituendo la disposizione impugnata, un corollario del processo di allocazione, da parte della legge dello Stato, che ne è competente, della funzione amministrativa rimessa all'ente territoriale reputato idoneo, al fine di evitare che l'esercizio di tale funzione possa venire paralizzato dall'inerzia di quest'ultimo, così compromettendo un interesse assegnato alla sfera di competenza statale. - Sul potere sostitutivo di cui all'art. 120, secondo comma, Cost., vedi, cit., sent. nn. 43, 69 e 236 del 2004, n. 167 del 2005 e n. 250 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 45, comma 1, 47 e 48, comma 3, del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 (Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136), promosse, in riferimento agli articoli 114, 116, 118, 119 e 120 della Costituzione, all'articolo 33, secondo comma, dello statuto della Regione siciliana approvato con il regio decreto legislativo 15 maggio 1946, n. 455 (Approvazione dello statuto della Regione siciliana), convertito nella legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 2, e al principio di leale collaborazione, dalla Regione siciliana con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 ottobre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 ottobre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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