Corte costituzionale
Sentenza n. 226/2012
Corte cost., sent. 11 ottobre 2012, n. 226
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 226/2012
- Data di deposito
- 11 ottobre 2012
- Data di decisione
- 8 ottobre 2012
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Franco Gallo
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:226
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 1, legge della Regione Puglia n. 9 del 30 maggio 2011
- art. 3, legge della Regione Puglia n. 27 del 13 ottobre 2011
Parametri
Massime
Massima n. 36643
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, co. 1, della legge della Regione Puglia n. 9 del 2011 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), in quanto, dopo la proposizione del ricorso, il comma 1 dell'art. 3 della legge della Regione Puglia n. 27 del 2011 ha sostituito la norma impugnata con un diverso testo, abrogando quello precedente. Il testo originario è rimasto in vigore soltanto 140 giorni e non risulta che abbia avuto applicazione durante il periodo della sua vigenza: ne deriva che l'abrogazione disposta dal citato ius superveniens è intervenuta quando la norma abrogata non aveva ancora avuto applicazione.
Massima n. 36644
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del ricorso perché nella delibera di autorizzazione adottata dal Consiglio dei ministri il rilievo della "inconferenza" del richiamo, contenuto nella disposizione impugnata, ai commi 90 e 94 dell'art. 3 della legge n. 244 del 2007 sarebbe prospettato solo per sottolineare il contrasto della censurata norma con i commi da 10 a 13 dell'art. 17 del d.l. n. 78 del 2009 e non per sollevare - a differenza del ricorso - un'autonoma censura di illegittimità costituzionale. Infatti, il ricorrente non ha prospettato un'autonoma censura basata sull'"inconferenza" del richiamo effettuato dalla disposizione denunciata ai suddetti commi dell'art. 3 della legge statale n. 244 del 2007, ma si è limitato a sottolineare che tale richiamo è «inconferente», perché i commi citati riguarderebbero solo le Amministrazioni regionali e locali e non anche il personale del disciolto ATO (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese).
Massima n. 36645
E' infondata l'eccezione di inammissibilità del motivo di ricorso basato sulla violazione del primo comma dell'art. 120 Cost., assumendo che tale parametro non sarebbe stato evocato dalla delibera consiliare, neppure per relationem , e che, comunque, la censura non sarebbe motivata. Infatti, la suddetta delibera consiliare, pur senza menzionare espressamente l'ultima parte del primo comma dell'art. 120 Cost., fa ad essa chiaro riferimento allorché censura - richiamando la relazione del Presidente del Consiglio dei ministri - le illegittime limitazioni all'esercizio del diritto del lavoro che la Regione Puglia avrebbe apposto con la denunciata normativa.
Massima n. 36646
Sono infondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, co. 1, legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge reg. Puglia n. 27 del 2011, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in quanto sono errate le due premesse interpretative del ricorrente: 1) la soppressa ATO Puglia (Autorità d'àmbito per la gestione del servizio idrico pugliese) non costituiva un'amministrazione pubblica e, in particolare, un ente locale, così che ad essa non è applicabile l'art. 31 del d.lgs. 2001, n. 165 (secondo cui, «fatte salve le disposizioni speciali, nel caso di trasferimento o conferimento di attività, svolte da pubbliche amministrazioni, enti pubblici o loro aziende o strutture, ad altri soggetti, pubblici o privati, al personale che passa alle dipendenze di tali soggetti si applicano l'art. 2112 del codice civile e si osservano le procedure di informazione e di consultazione di cui all'art. 47, commi da 1 a 4, della legge 29 dicembre 1990, n. 428»); 2) la norma impugnata prevede la stabilizzazione o, comunque, l'assunzione a tempo indeterminato presso l'Autorità idrica pugliese del personale della soppressa ATO Puglia.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
1) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale del testo originario dell'art. 11, comma 1, della legge della Regione Puglia 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese), promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, terzo comma, e 117, terzo comma, della Costituzione, con il ricorso n. 81 del 2011, indicato in epigrafe;
2) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 1, della legge reg. Puglia n. 9 del 2011, quale sostituito dall'art. 3 della legge della Regione Puglia 13 ottobre 2011, n. 27, recante «Modifiche alla legge regionale 30 maggio 2011, n. 9 (Istituzione dell'Autorità idrica pugliese)», promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri, in riferimento agli artt. 3, 51, 97, 117, terzo comma, e 120, primo comma, Cost., con il ricorso n. 170 del 2011, indicato in epigrafe.
Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 ottobre 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Franco GALLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 ottobre 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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