Corte costituzionale
Sentenza n. 215/2012
Corte cost., sent. 30 luglio 2012, n. 215
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 215/2012
- Data di deposito
- 30 luglio 2012
- Data di decisione
- 18 luglio 2012
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:215
Norme oggetto del giudizio
- decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- legge n. 122 del 30 luglio 2010
- art. 9, comma 2, bis, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 1, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 4, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
- art. 9, comma 21, decreto-legge n. 78 del 31 maggio 2010
Parametri
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 2, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 3, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
- art. 119, Costituzione
- art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
- art. 36, Costituzione
- art. 2, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
- art. 39, Costituzione
- art. 3, Costituzione
Massime
Massima n. 36593
In relazione alla questione di legittimità costituzionale di disposizioni già contenute nel decreto-legge n. 78 del 2010 non modificate in sede di conversione, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per tardiva presentazione dei ricorsi, poiché sono ammissibili le questioni concernenti disposizioni contenute in un decreto-legge proposte solamente successivamente alla conversione in legge. - In senso analogo, v. citata sentenza n. 383 del 2005.
Massima n. 36594
In relazione alle questioni di legittimità costituzionale proposte contro l'art. 9, comma 2- bis , del decreto-legge n. 78 del 2010 deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, poiché la ricorrente, nella memoria depositata in prossimità dell'udienza pubblica dell'8 maggio 2011, ha affermato che, a sèguito della sopravvenuta entrata in vigore della legge 13 dicembre 2010, n. 220, il suo concorso agli obiettivi di finanza pubblica ha luogo, ormai, con misure da definire mediante accordi con lo Stato; sicché alla luce di tale normativa, è applicabile alla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste solo eventualmente attraverso le misure fissate nell'accordo concluso in data 11 novembre 2010 con il Ministro per la semplificazione e approvate con legge ordinaria dello Stato; esso, dunque, non trovando diretta applicazione nei confronti di tale Regione autonoma, non può violarne l'autonomia legislativa e finanziaria, con conseguente cessazione della materia del contendere in ordine alle questioni promosse dalla ricorrente.
Massima n. 36595
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione nello stabilire un limite massimo al trattamento economico di tutti i dipendenti delle Regioni e degli enti regionali, ha l'effetto finale di fissare, per gli anni del triennio 2011-2013, l'ammontare complessivo degli esborsi a carico delle Regioni a titolo di trattamento economico del personale, già in servizio alla data di entrata in vigore della norma, in misura non superiore a quello dell'anno 2010. Si tratta, pertanto, di una norma, che impone un limite generale ad una rilevante voce del bilancio regionale, legittimamente emanata dallo Stato nell'esercizio della sua potestà legislativa concorrente in materia di coordinamento della finanza pubblica.
Massima n. 36596
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 2- bis , del decreto-legge n. 78 del 2010 promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., in quanto detta disposizione - la quale dispone che, dal 1° gennaio 2011 al 31 dicembre 2013, l'ammontare complessivo delle risorse destinate annualmente al trattamento accessorio del personale di ciascuna delle amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del decreto legislativo n. 165 del 2001, tra le quali sono comprese anche tutte le Regioni e le Province, non può superare il corrispondente importo dell'anno 2010 ed è, comunque, automaticamente ridotto in misura proporzionale alla riduzione del personale in servizio - ha natura di principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica e, pertanto, introducendo un limite per un settore rilevante della spesa per il personale e, cioè, quello concernente una delle due grandi parti in cui si suddivide il trattamento economico del personale pubblico e, precisamente, quella relativa alle voci del trattamento accessorio, è stato legittimamente emanato dallo Stato nell'esercizio della sua competenza legislativa concorrente in tale materia. Infatti la norma impugnata.
Massima n. 36597
Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - il quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento al principio di ragionevolezza e all'art. 36 Cost. sono inammissibili, in quanto si risolvono nella evocazione di parametri non attinenti al riparto di competenza legislativa tra Stato e Regioni; né sussiste un collegamento con l'autonomia finanziaria ed organizzativa delle Regioni, non potendosi affermare che qualsiasi norma statale che abbia incidenza sulla disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici costituisca una lesione delle prerogative regionali.
Massima n. 36598
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010 - la quale stabilisce che i rinnovi contrattuali del personale dipendente dalle pubbliche amministrazioni per il biennio 2008-2009 ed i miglioramenti economici del rimanente personale in regime di diritto pubblico per il medesimo biennio non possono determinare aumenti retributivi superiori al 3,2 per cento - promosse in riferimento agli artt. 117, terzo comma, e 119, Cost., e dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/ Vallée d'Aoste , in riferimento agli artt. 2, lettere a ) e b ), 3, lettera f ), e 4, della legge cost. n. 4 del 1948, in quanto detta una disposizione è il frutto dell'esercizio della competenza esclusiva statale in materia di ordinamento civile. Infatti il legislatore, nell'imporre un limite massimo agli aumenti retributivi che possono essere disposti dalla contrattazione collettiva in sede di rinnovi relativi al biennio 2008-2009, è intervenuto a definire la disciplina di un istituto del contratto di lavoro subordinato pubblico e, cioè, quello attinente alla retribuzione. Neppure la questione promossa in riferimento all'art. 39 Cost. è fondata, in quanto il fatto che il trattamento economico sia materia di contrattazione collettiva non esclude che quest'ultima si debba svolgere entro limiti generali di compatibilità con le finanze pubbliche legittimamente fissati dal legislatore; come, di fatto, avviene sempre, poiché è la legge che ogni volta individua le risorse destinate a finanziare i rinnovi contrattuali nell'impiego pubblico; ed è questo il caso della norma in esame che, fissando esclusivamente un limite agli aumenti che possono essere disposti dai contratti collettivi relativi ad un determinato biennio, non fa altro che definire, appunto, il confine entro il quale può liberamente svolgersi l'attività negoziale delle parti.
Massima n. 36599
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promesse in riferimento agli artt. 3, 36 e 39 Cost., consistendo nella denuncia di lesione di parametri costituzionali estranei al riparto di competenze tra Stato e Regioni; né si può sostenere, per mancanza di nesso logico, che il fatto che determinati lavoratori percepiscano uno stipendio diverso da quello previsto dal contratto collettivo per la qualifica rivestita ed inferiore rispetto a colleghi che svolgano identiche mansioni determinerebbe la lesione di prerogative regionali e, in particolare, di quelle attinenti all'autonomia finanziaria e alla gestione del personale e del bilancio.
Massima n. 36600
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010 - impugnato nella parte in cui stabilisce che «per il personale contrattualizzato le progressioni di carriera comunque denominate ed i passaggi tra le aree eventualmente disposti negli anni 2011, 2012 e 2013 hanno effetto, per i predetti anni, ai fini esclusivamente giuridici» - promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto la disposizione integra la disciplina di un istituto contrattuale (il trattamento economico dei dipendenti pubblici), con conseguente sua riconducibilità alla materia dell'ordinamento civile, riservata alla competenza esclusiva dello Stato, nell'àmbito della quale quest'ultimo, pertanto, può emanare anche norme di dettaglio.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riservata a separate pronunce la decisione sulle altre questioni promosse dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
riuniti i ricorsi,
1) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, promosse, in riferimento all'articolo 36 della Costituzione e al principio di ragionevolezza dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
2) dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 3, 36 e 39 della Costituzione dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
3) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, all'articolo 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2001, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), e agli articoli 2, lettera a), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta), dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste con il ricorso indicato in epigrafe;
4) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 1, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
5) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 2-bis, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 117, terzo comma, e 119 della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria, Emilia-Romagna e Puglia con i ricorsi indicati in epigrafe;
6) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 4, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento agli articoli 39, 117, terzo comma, e 119 della Costituzione e agli articoli 2, lettere a) e b), 3, lettera f), e 4, della legge costituzionale n. 4 del 1948, dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste e dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe;
7) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 21, del decreto-legge n. 78 del 2010, promosse, in riferimento all'articolo 117, terzo comma, della Costituzione, dalle Regioni Liguria, Umbria ed Emilia-Romagna con i ricorsi indicati in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Roberto MILANA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.
Il Cancelliere
F.to: Roberto MILANA
Testo integrale
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