Corte costituzionale

Sentenza n. 214/2012

Corte cost., sent. 30 luglio 2012, n. 214

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
214/2012
Data di deposito
30 luglio 2012
Data di decisione
18 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:214

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 1, comma 2, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 1, comma 3, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 1, comma 5, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 4, comma 3, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 5, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 9, comma 1, legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • art. 3, legge della Regione Calabria n. 50 del 28 dicembre 2011
  • legge della Regione Calabria n. 35 del 28 settembre 2011
  • legge della Regione Calabria n. 50 del 28 dicembre 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36590

La questione di costituzionalità vertente sull'art. 9, co. 1, legge reg. n. 35 del 2011 va trasferita sul testo introdotto dall'art. 3 legge reg. n. 50 del 2011, che ha integralmente sostituito la norma originaria, in senso non satisfattivo rispetto alle doglianze del ricorrente. - V. citata sentenza n. 30 del 2012.

Massima n. 36591

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale degli artt. 5 e 9, co. 1, legge Regione Calabria n. 35 del 2011 (Riconoscimento della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico), per violazione dell'art. 81, co. 4, Cost. L'art. 5 infatti, nell'elencare le fonti di finanziamento dell'ente pubblico-Fondazione, non manca di annoverare tra di esse "finanziamenti pubblici" e "finanziamenti straordinari regionali": è perciò proprio il legislatore regionale a prevedere che la Fondazione non possa operare se non con l'apporto economico che le deriverà dalla Regione; quanto all'art. 9, co. 1, esso prevede che, al fine di garantire la continuità del servizio prestato dalla Fondazione, il personale di quest'ultima, nelle more dell'espletamento del pubblico concorso per il reclutamento dei dipendenti, da bandirsi immediatamente, svolga la propria attività lavorativa con contratti di lavoro a tempo determinato. Esse dunque sono generatrici di spesa pubblica e sono prive dell'indicazione dei mezzi per far fronte alle spese che esse introducono: si tratta di un obbligo costituzionale al quale il legislatore, quand'anche regionale, non può sottrarsi, ogni qual volta esso preveda attività che non possano realizzarsi se non per mezzo di una spesa, e quest'ultima possa, e debba, venire quantificata secondo una stima effettuata «in modo credibile». V. citate sentenze n. 68 del 2011 e n. 115 del 2012.

Massima n. 36592

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 legge 11 marzo 1953, n. 87, l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011: sono infatti illegittime le disposizioni che, nel dare vita o nel riorganizzare strutture amministrative, omettono di indicare il relativo organico e la disponibilità dei mezzi necessari per il loro funzionamento, in tal modo sottraendosi all'obbligo di stabilire l'entità e la conseguente copertura della spesa. Omettendo di provvedere in tal senso, gli artt. 5 e 9, co. 1, della legge n. 35 del 2011 hanno violato l'art. 81, co. 4, Cost., derivandone l'illegittimità costituzionale di esse, e, in via consequenziale, dell'intero testo delle leggi regionali. Infatti un simile vizio, investendo la componente finanziaria della legge di spesa, non può che estendersi in via consequenziale alle disposizioni sostanziali generatrici della spesa. Le ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dal ricorrente restano assorbite. - V. citate sentenze n. 115 del 2012, n. 106 del 2011 e n. 141 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 5 e 9, comma 1, quanto a quest'ultimo nel testo introdotto dall'art. 3 della legge della Regione Calabria 28 dicembre 2011, n. 50 (Norme di integrazione alla legge regionale 28 settembre 2011, n. 35), della legge della Regione Calabria 28 settembre 2011, n. 35 (Riconoscimento ex articolo 54, comma 3, della legge regionale 19 ottobre 2004, n. 25, della «Fondazione per la Ricerca e la Cura dei Tumori "Tommaso Campanella" Centro Oncologico d'Eccellenza» come ente di diritto pubblico);

2) dichiara in via consequenziale, ai sensi dell'art. 27 della legge 11 marzo 1953, n. 87 (Norme sulla costituzione e sul funzionamento della Corte costituzionale), l'illegittimità costituzionale dell'intero testo delle leggi della Regione Calabria n. 35 del 2011 e n. 50 del 2011.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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