Corte costituzionale

Sentenza n. 212/2012

Corte cost., sent. 30 luglio 2012, n. 212

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
212/2012
Data di deposito
30 luglio 2012
Data di decisione
18 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:212

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 4, comma 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 4, comma 11, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 5, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 5, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 1, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 8, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 9, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 9, comma 6, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 10, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 6, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 16 del 4 agosto 2011
  • art. 12-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 3, legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 2, legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 4, legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 5, legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 3, lett. a), legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985
  • art. 22-bis, comma 3, lett. b), legge della Regione autonoma Sardegna n. 26 del 5 novembre 1985

Parametri

  • art. 3, statuto regione Sardegna
  • art. 4, statuto regione Sardegna
  • art. 5, statuto regione Sardegna
  • art. 3, Costituzione
  • art. 81, comma 4, Costituzione
  • art. 97, Costituzione
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 9, comma 28, decreto legge n. 78 del 31 maggio 2010
  • legge n. 122 del 30 luglio 2012
  • art. 1, comma 557, legge n. 296 del 27 dicembre 2006
  • art. 51, Costituzione
  • legge n. 122 del 30 luglio 2010
  • art. 117, comma 2, lett. o), Costituzione
  • art. 72, comma 1, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 72, comma 2, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 72, comma 3, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 72, comma 4, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 72, comma 5, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 72, comma 6, decreto legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
  • art. 17, comma 10, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 11, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 12, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • art. 17, comma 13, decreto legge n. 78 del 1° luglio 2009
  • legge n. 102 del 3 agosto 2009

Massime

Massima n. 36574

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa dal Presidente del Consiglio dei ministri in riferimento agli artt. 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), perché la censura difetta di adeguata e specifica argomentazione, limitandosi il ricorrente ad affermare che le norme impugnate non sarebbero riconducibili alle materie rispetto alle quali la Regione può legiferare, senza specificare quale sarebbe la materia alla quale appartengono le disposizioni censurate, e investendo una pluralità di disposizioni regionali, di oggetto vario, senza contenere una motivazione specifica dell'asserita illegittimità di ciascuna.

Massima n. 36575

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo il comma 4- bis nell'art. 28 della legge Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione), detta la disciplina generale relativa all'attribuzione delle funzioni dirigenziali, né in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., perché consentendo solo la temporanea assegnazione di mansioni superiori, scaduta la quale il dipendente sarà tenuto a riassumere le mansioni proprie della categoria di appartenenza, non introduce un sistema di copertura delle posizioni dirigenziali che prescinda dallo svolgimento di un concorso pubblico, né in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., perché la disposizione non può essere qualificata come norma di spesa, costituendo invece una norma di organizzazione, che, di per sé stessa, non determina alcun incremento della spesa.

Massima n. 36576

E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che aggiungendo il comma 11- bis all'art. 34 della legge della Regione Sardegna 23 maggio 2008, n. 6 (Legge-quadro in materia di consorzi di bonifica), dispone che i consorzi di bonifica prevedono l'assunzione nelle proprie dotazioni organiche, per almeno sei mesi di ciascun anno, del personale che ha prestato attività lavorativa, con contratti a tempo determinato, per le opere trasferite all'Ente acque della Sardegna (ENAS), per almeno centottanta giornate lavorative nei tre anni a partire dal 10 gennaio 2008, poiché risulta leso il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 9, comma 28, del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78 (Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 30 luglio 2010, n. 122, in virtù del quale, a decorrere dall'anno 2011, le amministrazioni pubbliche possono avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, solamente nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009.

Massima n. 36577

E' illegittimo, in riferimento all'art. 81, quarto comma, Cost., l'art. 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che disponendo la proroga fino al 31 dicembre 2012 del «progetto SIADARS per la realizzazione di un primo nucleo dell'archivio storico e reclutamento di personale archivistico qualificato», comporta una spesa, necessaria per l'attuazione del progetto, che il legislatore regionale non ha quantificato, senza prevedere la necessaria copertura finanziaria.

Massima n. 36578

E' illegittimo, in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., l'art. 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 12- bis che, a sua volta, istituisce la scuola, prevedendo, al comma 3, una dotazione organica del Corpo forestale regionale aumentata di 20 unità, finalizzata al funzionamento della neo istituita scuola, si pone in contrasto con il principio di coordinamento della finanza pubblica espresso dall'art. 1, comma 557, della legge n. 296 del 2006, che obbliga le Regioni alla riduzione delle spese per il personale e al contenimento della dinamica retributiva, senza che nel contesto normativo regionale sia rinvenibile alcuna misura compensativa dell'aumento della pianta organica.

Massima n. 36579

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che introducendo nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22- bis , rubricato «Prima costituzione della dirigenza del Corpo forestale e di vigilanza ambientale», pur sollevata riguardo ai commi 2, 3, 4 e 5 di tale nuova disposizione, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede un'ipotesi di inquadramento nella qualifica dirigenziale riservato a chi svolga già funzioni dirigenziali.

Massima n. 36580

E' infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento agli artt. 3 e 97 Cost., che ha introdotto nella legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), l'art. 22- bis , rispetto alla previsione di cui alla lettera a ) del comma 3 della stessa disposizione, che prevede l'attribuzione della qualifica di dirigente del Corpo forestale regionale a favore di chi, già appartenente al predetto Corpo, rivesta tale qualifica secondo l'ordinamento generale del personale regionale, non essendo riscontrabile alcun accesso senza concorso ad una superiore qualifica, ma essendosi il legislatore regionale limitato, nel momento in cui ha istituito la dirigenza del Corpo forestale, a prevedere, non irragionevolmente, che in tale categoria confluiscano quanti, nella vigenza del precedente assetto, già possedessero la doppia qualifica di appartenente al Corpo e di dirigente.

Massima n. 36581

E' illegittimo l'art. 22- bis , comma 3, lettera b ), della legge della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), così come introdotto dall'art. 5, comma 5, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), poiché, in violazione dell'art. 97 Cost., dispone l'accesso senza concorso alla qualifica di dirigente del Corpo forestale a favore di chi, pur non rivestendo tale qualifica, sia in possesso dei requisiti per l'accesso alla dirigenza e sia titolare di un incarico dirigenziale da più di quattro anni in virtù di quanto disposto dall'art. 73, comma 4- ter , della legge della Regione Sardegna 13 novembre 1998, n. 31 (Disciplina del personale regionale e dell'organizzazione degli uffici della Regione). - Sulla necessità del pubblico concorso quale modalità di accesso ai pubblici uffici, anche nei casi di passaggio ad una superiore qualifica, v. sent. n. 30 del 2012, n. 108 e n. 7 del 2011.

Massima n. 36582

E' illegittimo l'art. 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale) - la questione di legittimità costituzionale, pur promossa in riferimento ai commi 1, 2, 3, 4, 5 e 6, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 2 perché solo tale norma prevede un concorso riservato al personale precario - per le medesime ragioni poste a base della sentenza n. 30 del 2012, che ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della misura di stabilizzazione dei lavoratori precari di cui all'art. 7, comma 2, della legge della Regione Sardegna 19 gennaio 2011, n. 1 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione - legge finanziaria 2011), di cui la nuova disposizione detta la disciplina di attuazione.

Massima n. 36583

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), censurati per contenere misura di stabilizzazione dei lavoratori precari, per difetto di argomentazioni a sostegno riferibili al contenuto di tali norme.

Massima n. 36584

E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento degli ulteriori profili di illegittimità costituzionale) l'art. 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), che disponendo uno stanziamento per finanziare la stipulazione dei contratti a tempo determinato per la prosecuzione dell'attività lavorativa del personale in servizio presso i Centri servizi per il lavoro, i Centri servizi inserimento lavorativo e le agenzie di sviluppo locale, non richiama il limite di cui all'art. 9, comma 28, del decreto-legge n. 78 del 2010, che esprimendo un principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, a decorrere dall'anno 2011, consente alle amministrazioni pubbliche di avvalersi di personale a tempo determinato o con convenzioni o con contratti di collaborazione coordinata e continuativa, nel limite del 50 per cento della spesa sostenuta per le stesse finalità nell'anno 2009, e in tal modo consente alla Regione di procedere ad assunzioni a termine che comportano una spesa superiore a quella massima stabilita dalla legislazione statale di principio.

Massima n. 36585

La questione di legittimità costituzionale dell'art. 9 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), promossa in riferimento all'art. 117, terzo comma, Cost., in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, pur sollevata riguardo al combinato disposto dei commi 3 e 6, deve essere intesa come riferita esclusivamente al comma 3 perché solo tale norma prevede che al dipendente che presenti la domanda di esonero dal servizio è corrisposto «un incentivo costituito da dodici mensilità per il personale del comparto e da sei mensilità per il personale dirigenziale».

Massima n. 36586

E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), in base al quale, nell'ultimo quinquennio di servizio, i dipendenti possono chiedere di essere esonerati dal servizio e, in caso di accoglimento dell'istanza, si determina la sospensione dell'obbligazione lavorativa e la sostituzione dell'obbligazione retributiva con un trattamento economico, definito «temporaneo», pari alla metà di quello goduto in costanza di rapporto, cumulabile con altri redditi da lavoro, poiché contrasta con la disciplina statale dell'istituto, contenuta nell'art. 72, commi da 1 a 6, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 6 agosto 2008, n. 133, che assicura al dipendente che chieda ed ottenga di essere esonerato dal servizio, quale trattamento economico, esclusivamente il 50 per cento di quello che sarebbe stato il trattamento economico che avrebbe percepito continuando ad eseguire regolarmente la propria prestazione lavorativa, ma non prevede invece alcun incentivo economico a favore di chi chieda di accedere all'istituto.

Massima n. 36587

E' illegittimo, per violazione dell'art. 117, terzo comma, Cost. (con assorbimento di ulteriore profilo di illegittimità costituzionale), l'art. 10 della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale), perché, ponendosi in contrasto con la disciplina dettata dall'art. 17, commi da 10 a 13, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1 della legge 3 agosto 2009, n. 102, che esprimendo un principio fondamentale in materia di coordinamento della finanza pubblica, dispone, tra l'altro, che le amministrazioni possano attribuire rilevanza al pregresso svolgimento di attività lavorativa in esecuzione di rapporti precari mediante la previsione di una riserva di posti (pari al 40 per cento dei posti messi a concorso, quota innalzabile al 50 per cento in alcuni casi) nei concorsi banditi per le nuove assunzioni, ovvero mediante valorizzazione, per il tramite del riconoscimento di apposito punteggio sempre nell'àmbito di concorsi pubblici banditi per le nuove assunzioni, dell'esperienza professionale maturata in virtù dei predetti rapporti, prevede una stabilizzazione del personale non dirigenziale addetto al servizio sanitario di urgenza ed emergenza che abbia lavorato per almeno trenta mesi negli ultimi cinque anni, o su semplice domanda degli interessati ovvero previo espletamento di «prove selettive concorsuali» delle quali non è prevista tuttavia la pubblicità.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separata pronuncia la decisione sulle altre questioni promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 10, della legge della Regione Sardegna 4 agosto 2011, n. 16 (Norme in materia di organizzazione e personale);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 11, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

3) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 12-bis, comma 3, della legge della Regione Sardegna 5 novembre 1985, n. 26 (Istituzione del Corpo forestale e di vigilanza ambientale della Regione sarda), introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

4) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 22-bis, comma 3, lettera b), della legge della Regione Sardegna n. 26 del 1985, introdotto dall'articolo 5, comma 1, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

5) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 2, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

6) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 6, comma 8, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

7) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 9, comma 3, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

8) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011;

9) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 4, commi 5, 10 e 11, 5, commi 1 e 5, 6, commi 1, 2, 3, 4, 5, 6 e 8, 9, commi 3 e 6, e 10 della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 4 e 5 della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 3 (Statuto speciale per la Sardegna), dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

10) dichiara l'inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 6, commi 1, 3, 4, 5 e 6, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promossa, in riferimento agli articoli 3, 51 e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

11) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 4, comma 5, della legge della Regione Sardegna n. 16 del 2011, promosse, in riferimento agli articoli 3, 81, quarto comma, e 97 della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Roberto MILANA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 30 luglio 2012.

Il Cancelliere

F.to: Roberto MILANA

Testo integrale

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