Corte costituzionale

Sentenza n. 199/2012

Corte cost., sent. 20 luglio 2012, n. 199

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
199/2012
Data di deposito
20 luglio 2012
Data di decisione
17 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:199

Norme oggetto del giudizio

  • art. 4, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011
  • legge n. 148 del 14 settembre 2011
  • art. 4, testo originario e in quello risultante dalle successive modificazioni, decreto-legge n. 138 del 13 agosto 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36539

Va dichiarata l'inammissibilità della questione promossa dalla Regione Puglia in riferimento all'art. 117, co. 1, Cost., per contrasto con gli artt. 14, 106 e 345 del TFUE e con l'art. 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché con il principio della c.d. preemption, in quanto l'esigenza di una adeguata motivazione a sostegno della impugnativa si pone in termini perfino più pregnanti nei giudizi diretti che non in quelli incidentali, mentre nella specie l'assoluta genericità ed indeterminatezza delle censure proposte con riguardo alla pretesa violazione di principi comunitari, anch'essi genericamente invocati, non consente di individuare in modo corretto i termini della questione di costituzionalità. - Vedi, analogamente, sentenza n. 119 del 2010.

Massima n. 36540

Le Regioni possono evocare parametri di legittimità diversi da quelli che sovrintendono al riparto di attribuzioni allorquando la violazione denunciata sia potenzialmente idonea a determinare un vulnus alle attribuzioni costituzionali delle Regioni e queste abbiano sufficientemente motivato in ordine ai profili di una "possibile ridondanza" della predetta violazione sul riparto di competenze, assolvendo all'onere di operare la necessaria indicazione della specifica competenza regionale che ne risulterebbe offesa e delle ragioni di tale lesione. Nella specie, le Regioni hanno fornito una sufficiente motivazione in ordine ai profili della "possibile ridondanza" sul riparto di competenze della denunciata violazione, evidenziando la potenziale lesione della potestà legislativa regionale residuale in materia di servizi pubblici locali (e della relativa competenza regolamentare degli enti locali) che deriverebbe dalla violazione dell'art. 75 Cost.

Massima n. 36541

E' fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 4 del d.l. n. 138 del 2011, perché viola il divieto di ripristino della normativa abrogata dalla volontà popolare desumibile dall'art. 75 Cost., secondo quanto già riconosciuto dalla giurisprudenza costituzionale. Infatti, la norma impugnata detta una nuova disciplina dei servizi pubblici locali di rilevanza economica, che non solo è contraddistinta dalla medesima ratio di quella abrogata, in quanto opera una drastica riduzione delle ipotesi di affidamenti in house, ma ne riproduce anche letteralmente svariate disposizioni.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sull'impugnazione delle altre disposizioni contenute nel decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148;

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 4 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138 (Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sia nel testo originario che in quello risultante dalle successive modificazioni;

2) dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 4 del d.l. n. 138 del 2011, promossa dalla Regione Puglia, in riferimento all'articolo 117, primo comma, della Costituzione ed agli articoli 14, 106 e 345 del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea, all'articolo 36 della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione europea, nonché al principio di preemption, con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 17 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 20 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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