Corte costituzionale

Sentenza n. 178/2012

Corte cost., sent. 11 luglio 2012, n. 178

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
178/2012
Data di deposito
11 luglio 2012
Data di decisione
2 luglio 2012
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Franco Gallo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:178

Norme oggetto del giudizio

  • art. 29, comma 1, alinea, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 37, comma 1, secondo periodo, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 29, comma 1, lett. k), decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011
  • art. 37, comma 1, primo periodo, decreto legislativo n. 118 del 23 giugno 2011

Parametri

  • art. 31, comma 4, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 32, comma 3, legge n. 87 del 11 marzo 1953
  • art. 76, Costituzione
  • legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 117, comma 3, Costituzione
  • art. 117, comma 4, Costituzione
  • art. 118, Costituzione
  • art. 119, Costituzione
  • art. 10, legge costituzionale n. 3 del 18 ottobre 2001
  • art. 2, comma 1, lett. a), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 2, comma 1, lett. b), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. f), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 3, comma 1, lett. l), statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 4, statuto regione Valle d'Aosta
  • art. 48-bis, statuto regione Valle d'Aosta
  • legge n. 690 del 26 novembre 1981
  • art. 1, comma 2, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 116, Costituzione
  • art. 117, Costituzione
  • art. 27, legge n. 42 del 5 maggio 2009
  • art. 8, n. 1, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 9, n. 10, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 83, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 104, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 107, statuto regione Trentino Alto Adige
  • art. 36, statuto regione Sicilia
  • art. 43, statuto regione Sicilia
  • art. 2, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992
  • art. 8, decreto del Presidente della Repubblica n. 526 del 19 novembre 1987
  • art. 16, decreto legislativo n. 268 del 16 marzo 1992

Massime

Massima n. 36481

Sono ammissibili i ricorsi aventi ad oggetto questioni di legittimità costituzionale dell'art. 37, comma 1 e dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, proposti dalle Province autonome di Trento e di Bolzano nonostante che siano state depositate in giudizio tardivamente - cioè oltre il termine perentorio previsto per la costituzione della ricorrente in giudizio - le ratifiche dei Consigli provinciali delle deliberazioni di proposizione dei ricorsi medesimi, adottate in via d'urgenza dalle Giunte provinciali. La prassi della Corte di non rilevare l'inammissibilità del ricorso sotto tale profilo, anche per l'obiettiva incertezza interpretativa delle norme processuali in materia, ha ingenerato nelle ricorrenti un errore scusabile circa la non perentorietà del suddetto termine di deposito. - v. la citata sent. n. 142 del 2012.

Massima n. 36482

Va rigettata l'eccezione di inammissibilità delle questioni promosse dalle Regioni a statuto speciale e dalle Province autonome in relazione agli artt. 37, comma 1, primo e secondo periodo, 29 alinea e lettera k ) del comma 1, e dell'intero testo del d.lgs. n. 118 del 2011, per violazione dell'art. 76 Cost. Le ricorrenti, nel denunciare la violazione del principio posto dalla legge di delegazione n. 42 del 2009 secondo cui il coordinamento della finanza delle Regioni a statuto speciale e delle Province autonome deve essere disciplinato non in via unilaterale dallo Stato, ma dalla normativa di attuazione statutaria da adottare attraverso il coinvolgimento di detti enti, hanno dedotto la ridondanza delle asserite lesioni sul riparto delle competenze, sostenendo che dal loro mancato coinvolgimento nella formazione delle norme attuative della legge di delega, è derivata l'immediata e diretta applicazione di norme unilateralmente fissate dallo Stato in materie che rientrano nelle loro competenze statutarie. - Sulla ammissibilità di questioni di legittimità costituzionale prospettate da una Regione, nell'ambito di un giudizio in via principale, in riferimento a parametri diversi da quelli riguardanti il riparto delle competenze tra lo Stato e le Regioni, quando sia possibile rilevare la ridondanza delle asserite violazioni su tale riparto e la ricorrente abbia indicato le specifiche competenze ritenute lese e le ragioni della lamentata lesione, v. citate sentenze n. 22 del 2012 e n. 128 del 2011; n. 326, n. 156, n. 52 e n. 40 del 2010; n. 341 del 2009; n. 216 del 2008; n. 116 del 2006; n. 383 e n. 50 del 2005; n. 287, n. 280 e n. 6 del 2004. - Con specifico riferimento alla impugnazione, da parte delle Regioni, di decreti legislativi per violazione dell'art. 76 Cost., v. le citate sentenze n. 250 del 2009; n. 80 del 2012; n. 303 del 2003; n. 353 del 2001; n. 503 del 2000; n. 408 del 1998 e n. 87 del 1996.

Massima n. 36483

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto l'art. 37, comma 1, primo periodo del d.lgs. n. 118 del 2011 promosse - in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge cost. n. 3 del 2001, agli artt. 2, primo comma, lettere a ) e b ), 3, primo comma, lettere f ) ed l ), 4 e 48- bis della legge cost. n. 4 del 1948. Un'interpretazione della normativa impugnata conforme all'art. 76 Cost., e perciò compatibile con i principi e criteri direttivi fissati dagli artt. 1, comma 2, e 27, commi 1 e 3 della legge di delegazione n. 42 del 2009, consente di escludere la diretta applicazione agli enti ad autonomia speciale delle disposizioni dei decreti delegati in quanto nei confronti di tali enti il coordinamento della finanza pubblica si deve attuare solo mediante la normativa di attuazione statutaria. - In senso analogo, v. le citate sentenze n. 145 del 2008; 180 del 1980; 166 del 1976; n. 298 del 1974.

Massima n. 36484

È costituzionalmente illegittimo - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011 il quale, nel prevedere la diretta, ancorché transitoria, applicazione agli enti ad autonomia differenziata del decreto stesso nonché dei decreti legislativi di cui all'art. 36, comma 5, nel caso in cui non vengano concluse, nel termine indicato, le procedure per l'adozione delle norme di attuazione degli statuti, eccede i limiti fissati dall'art. 27 della legge di delegazione n. 42 del 2009 il quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione. - Riguardo alle disposizioni della legge n. 42 del 2009 applicabili agli enti ad autonomia differenziata, v. le citate sentenze n. 71 e n. 64 del 2012; n. 201 del 2010.

Massima n. 36485

Sono costituzionalmente illegittimi - per violazione dell'art. 76 Cost. - l'alinea e la lettera k ) dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011 nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome e alle Province in quanto eccedono i limiti fissati dalla legge di delegazione n. 42 del 2009 la quale stabilisce il principio per cui tutte le disposizioni attuative della legge di delegazione, senza alcuna deroga, si applicano agli enti ad autonomia differenziata solo se recepite tramite le speciali procedure "pattizie" previste per le norme di attuazione statutaria. Restano assorbite le ulteriori questioni prospettate sulla medesima disposizione.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

1) dichiara l'illegittimità costituzionale del secondo periodo del comma 1 dell'art. 37 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 (Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42);

2) dichiara l'illegittimità costituzionale dell'alinea e della lettera k) del comma 1 dell'art. 29 del d.lgs. n. 118 del 2011, nella parte in cui si applicano direttamente alle Regioni autonome ed alle Province autonome;

3) dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 37 del d.lgs. n. 118 del 2011, promosse - in riferimento agli artt. 76, 117, terzo e quarto comma, 118, e 119 Cost. della Costituzione, al principio di leale collaborazione, all'art. 10 della legge costituzionale 18 ottobre 2011, n. 3 (Modifiche al titolo V della parte seconda della Costituzione), agli artt. 2, primo comma, lettere a) e b), 3, primo comma, lettere f) ed l), 4 e 48-bis della legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 4 (Statuto speciale per la Valle d'Aosta) ed alla legge 26 novembre 1981, n. 690 (Revisione dell'ordinamento finanziario della Regione Valle d'Aosta) - dalla Regione autonoma Valle d'Aosta/Vallée d'Aoste.

Cosí deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 2 luglio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Franco GALLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 luglio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.

Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze