Corte costituzionale

Ordinanza n. 307/2012

Corte cost., ord. 19 dicembre 2012, n. 307

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
307/2012
Data di deposito
19 dicembre 2012
Data di decisione
11 dicembre 2012
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:307

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 61, decreto-legge n. 225 del 29 dicembre 2010
  • legge n. 10 del 26 febbraio 2011

Parametri

Massime

Massima n. 36827

Va dichiarata la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione. Infatti, successivamente alle ordinanze di rimessione, la Corte, con sentenza n. 78 del 2012, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale di detto art. 2, comma 61; per effetto di tale sentenza, la questione di legittimità costituzionale della medesima norma è divenuta priva di oggetto e, pertanto, deve essere dichiarata manifestamente inammissibile.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 2, comma 61, del decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225 (Proroga di termini previsti da disposizioni legislative e di interventi urgenti in materia tributaria e di sostegno alle imprese e alle famiglie), convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, sollevata, in riferimento - nel complesso - agli articoli 3, 24, 102, 111, primo e secondo comma, e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Catania, sezione distaccata di Paternò, e dal Tribunale ordinario di Cassino, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'11 dicembre 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 19 dicembre 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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