Corte costituzionale
Ordinanza n. 26/2012
Corte cost., ord. 16 febbraio 2012, n. 26
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 26/2012
- Data di deposito
- 16 febbraio 2012
- Data di decisione
- 13 febbraio 2012
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:26
Norme oggetto del giudizio
- art. 707, comma 1, codice di procedura civile
- art. 2, comma 3, lett e) ter, decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
- art. 708, codice di procedura civile
Parametri
Massime
Massima n. 36078
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del d.l. 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 Cost. - nella parte in cui si prevedono che i coniugi "debbono" (e non "possono") comparire personalmente davanti al presidente con l'assistenza del difensore, con la conseguenza di non poter ascoltare il convenuto che si presenti non munito di difensore, e di non poter esperire il tentativo di conciliazione previsto dalla legge: l'ordinanza di rimessione è priva di adeguata motivazione in ordine alla ragione per cui il rimettente abbia inteso estendere anche all'art. 708 cod. proc. civ. (censurato nel primo comma e nell'intero testo) i dubbi di legittimità costituzionale riguardanti propriamente solo la previsione dell'assistenza dei difensori operata dal primo comma dell'art. 707 cod. proc. civ.; in ordine all'incidenza dell'invocata pronuncia al solo svolgimento del tentativo di conciliazione o anche riguardo al successivo momento processuale della emanazione dei provvedimenti presidenziali (nel qual caso la questione sarebbe prematura); in ordine alla portata e alle conseguenze applicative (con modalità di partecipazione dei coniugi ai due momenti caratterizzanti la fase dell'udienza presidenziale) della previsione dell'assistenza del difensore; in ordine alle ricadute processuali della eventuale scelta di dar luogo comunque alla audizione del coniuge comparso ma non assistito; e inoltre per non aver sperimentato - in un contesto caratterizzato dall'ampia discrezionalità di cui gode il legislatore in tema di disciplina processuale - una interpretazione costituzionalmente conforme delle norme impugnate, nel tentativo di ottenere dalla Corte un avallo interpretativo. sull'inammissibilità della medesima per indeterminatezza del petitum : ord. n. 21 del 2011; sull'inammissibilità della questione prematura: ord. n. 176 del 2011, n. 363 e n. 96 del 2010; sull'inammissibilità della questione in mancanza di tentativo di interpretazione costituzionalmente conforme: ord. n. 101, n. 103 e n. 212 del 2011; sull'inammissibilità della questione senza argomentazione in ordine alle cause di violazione dei parametri indicati: ord. n. 106 del 2011 e n. 343 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 (Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, recante disposizioni urgenti nell'àmbito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali) -, e dell'articolo 708, intero testo, dello stesso codice, sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 13 febbraio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 16 febbraio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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