Corte costituzionale
Ordinanza n. 145/2012
Corte cost., ord. 6 giugno 2012, n. 145
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 145/2012
- Data di deposito
- 6 giugno 2012
- Data di decisione
- 23 maggio 2012
- Esito
- Cessata materia del contendere
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Marta Cartabia
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:145
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 1, comma 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 7, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
- disegno di legge n. 828
- disegno di legge n. 563
- disegno di legge n. 824
Parametri
Massime
Massima n. 36382
Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto in relazione ad un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Infatti la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dalla medesima Assemblea. Tale promulgazione sul piano processuale preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - V. le citate ordinanze n. 11 del 2012, n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Marta CARTABIA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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