Corte costituzionale

Ordinanza n. 145/2012

Corte cost., ord. 6 giugno 2012, n. 145

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
145/2012
Data di deposito
6 giugno 2012
Data di decisione
23 maggio 2012
Esito
Cessata materia del contendere
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Marta Cartabia
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:145

Norme oggetto del giudizio

  • art. 1, comma 1, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 1, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 1, comma 9, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 3, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 4, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 7, comma 2, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 8, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • art. 5, delibera legislativa Regione Siciliana del 22 dicembre 2011
  • disegno di legge n. 828
  • disegno di legge n. 563
  • disegno di legge n. 824

Parametri

Massime

Massima n. 36382

Va dichiarata cessata la materia del contendere in ordine al ricorso proposto in relazione ad un disegno di legge approvato dall'Assemblea regionale siciliana in quanto, successivamente alla proposizione del ricorso, la delibera legislativa impugnata è stata promulgata e pubblicata come legge della Regione siciliana 16 gennaio 2012, n. 9 con omissione di tutte le disposizioni oggetto di censura. Infatti la promulgazione parziale del testo approvato dall'Assemblea regionale siciliana realizza l'esaurimento del potere promulgativo, che si esercita necessariamente in modo unitario e contestuale rispetto al testo deliberato dalla medesima Assemblea. Tale promulgazione sul piano processuale preclude definitivamente la possibilità che le parti della legge impugnate ed omesse in sede di promulgazione acquistino o esplichino una qualsiasi efficacia, privando così di oggetto il giudizio di legittimità costituzionale. - V. le citate ordinanze n. 11 del 2012, n. 166, n. 76, n. 2 del 2011; n. 183 del 2010.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara cessata la materia del contendere in ordine al ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 maggio 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Marta CARTABIA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 6 giugno 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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