Corte costituzionale
Ordinanza n. 112/2012
Corte cost., ord. 3 maggio 2012, n. 112
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 112/2012
- Data di deposito
- 3 maggio 2012
- Data di decisione
- 18 aprile 2012
- Esito
- Manifesta infondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2012:112
Norme oggetto del giudizio
- art. 32, comma 5, legge n. 183 del 4 novembre 2010
- art. 32, comma 6, legge n. 183 del 4 novembre 2010
- art. 32, comma 7, legge n. 183 del 4 novembre 2010
Parametri
Massime
Massima n. 36297
Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'attribuzione, in favore del lavoratore, di una indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di 6 mensilità in presenza di contratti collettivi, nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato. D'altronde, come già dichiarato precedentemente, l'asserita irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato introdotto dalla riforma in oggetto per tutti i giudizi, instaurati ed instaurandi, non coglie il proprium della ratio della novella, ossia l'esigenza di superare, mediante «un criterio di liquidazione di più agevole, certa ed omogenea applicazione», le obiettive incertezze registratesi nell'esperienza applicativa dei princìpi di commisurazione del danno alla stregua della legislazione previgente. In ultima analisi, si è ritenuto che la normativa impugnata sia nel complesso adeguata a comporre equilibratamente i contrapposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro, assicurando al primo, con la massima garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un'indennità sempre e comunque sganciata dalla necessità dell'offerta della prestazione e da oneri probatori di sorta. - Vedi le citate sentenze nn. 303/2011 e 419/2000.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Potenza, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: Gabriella MELATTI
Testo integrale
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