Corte costituzionale

Ordinanza n. 112/2012

Corte cost., ord. 3 maggio 2012, n. 112

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
112/2012
Data di deposito
3 maggio 2012
Data di decisione
18 aprile 2012
Esito
Manifesta infondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Luigi Mazzella
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2012:112

Norme oggetto del giudizio

  • art. 32, comma 5, legge n. 183 del 4 novembre 2010
  • art. 32, comma 6, legge n. 183 del 4 novembre 2010
  • art. 32, comma 7, legge n. 183 del 4 novembre 2010

Parametri

Massime

Massima n. 36297

Deve essere dichiarata la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183, concernente l'attribuzione, in favore del lavoratore, di una indennità compresa tra un minimo di 2,5 ed un massimo di 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, ovvero di 6 mensilità in presenza di contratti collettivi, nell'ipotesi di conversione del contratto a tempo determinato. D'altronde, come già dichiarato precedentemente, l'asserita irragionevolezza del trattamento indennitario forfetizzato introdotto dalla riforma in oggetto per tutti i giudizi, instaurati ed instaurandi, non coglie il proprium della ratio della novella, ossia l'esigenza di superare, mediante «un criterio di liquidazione di più agevole, certa ed omogenea applicazione», le obiettive incertezze registratesi nell'esperienza applicativa dei princìpi di commisurazione del danno alla stregua della legislazione previgente. In ultima analisi, si è ritenuto che la normativa impugnata sia nel complesso adeguata a comporre equilibratamente i contrapposti interessi del lavoratore e del datore di lavoro, assicurando al primo, con la massima garanzia della conversione del contratto di lavoro a termine in un contratto di lavoro a tempo indeterminato, un'indennità sempre e comunque sganciata dalla necessità dell'offerta della prestazione e da oneri probatori di sorta. - Vedi le citate sentenze nn. 303/2011 e 419/2000.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale dell'articolo 32, commi 5, 6 e 7, della legge 4 novembre 2010, n. 183 (Deleghe al Governo in materia di lavori usuranti, di riorganizzazione di enti, di congedi, aspettative e permessi, ammortizzatori sociali, di servizi per l'impiego, di incentivi all'occupazione, di apprendistato, di occupazione femminile, nonché misure contro il lavoro sommerso e disposizioni in tema di lavoro pubblico e di controversie di lavoro), sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 111 e 117 della Costituzione, dalla Corte d'appello di Potenza, sezione lavoro, con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2012.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Luigi MAZZELLA, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 3 maggio 2012.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: Gabriella MELATTI

Testo integrale

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