Corte costituzionale
Sentenza n. 91/2011
Corte cost., sent. 21 marzo 2011, n. 91
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 91/2011
- Data di deposito
- 21 marzo 2011
- Data di decisione
- 9 marzo 2011
- Esito
- Conflitto di attribuzione
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO PER CONFLITTO DI ATTRIBUZIONE TRA ENTI
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:91
Norme oggetto del giudizio
- decreto del Presidente del Consiglio dei ministri del 19 novembre 2008
Parametri
Massime
Massima n. 35493
E' inammissibile il conflitto di attribuzione promosso, in riferimento agli artt. 3, 97, 117, 118 e 119 Cost., dalla Regione Veneto nei confronti dello Stato in relazione al d.P.C.M. 19 novembre 2008 di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della legge n. 244 del 2007, relativamente alle disposizioni del suddetto decreto che si riferiscono a Regioni diverse dalla ricorrente e sono, pertanto, estranee all'oggetto del conflitto medesimo.
Massima n. 35494
Non spettava allo Stato disporre che per la Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge n. 244 del 2007, secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, con conseguente annullamento dell'art. 2 del d.P.C.M. 19 novembre 2008 di riordino della disciplina delle Comunità montane ai sensi dell'art. 2, comma 21, della citata legge n. 244, nella parte in cui si riferisce alla ricorrente. Successivamente alla proposizione del ricorso, la sentenza n. 237 del 2009 - dichiarando l'illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20 e 22, della legge n. 244 del 2007, nonché dell'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della stessa legge, secondo il quale «gli effetti di cui al comma 20 si producono dalla data di pubblicazione del predetto decreto» - ha riconosciuto che la previsione della cessazione dell'esistenza di comunità montane o dell'automatico scorporo di comuni dall'ambito delle comunità stesse vanifica il contenuto precettivo della legge regionale eventualmente adottata, con violazione del criterio di riparto di competenze e del principio di legalità costituzionale, in forza dei quali ogni intervento sull'efficacia di leggi regionali deve trovare puntuale giustificazione in fonti costituzionali. In particolare, posto che l'ordinamento delle comunità montane rientra nella competenza legislativa residuale delle Regioni, il comma 20 è stato giudicato lesivo anche dell'art. 117, terzo comma, Cost., in quanto contiene una disciplina di dettaglio ed autoapplicativa che non può essere ricondotta all'alveo dei principi fondamentali della materia del coordinamento della finanza pubblica, giacché non lascia alle Regioni alcuno spazio di autonoma scelta e dispone, in via principale, direttamente, la conseguenza, molto incisiva, della soppressione delle comunità che si trovino nelle specifiche e puntuali condizioni ivi previste. Inoltre, palesemente illegittima è stata giudicata l'ultima parte del comma 21, che attribuisce ad un atto amministrativo dello Stato (il d.P.C.M. in questione), a decorrere dalla data della sua pubblicazione, efficacia abrogativa delle disposizioni regionali adottate, ove riconosciute insufficienti a garantire le riduzioni di spesa indicate nel comma 17. Il d.P.C.M. 19 novembre 2008, nella parte in cui forma oggetto della presente controversia, contrasta con gli effetti prodotti dalla citata sentenza n. 237 e, in conseguenza dell'intervenuta caducazione della normativa di base posta dalla legge n. 244 del 2007, é venuta meno anche la legittimità dell'art. 2 del medesimo decreto nella parte in cui si riferisce alla Regione Veneto. Per la declaratoria di illegittimità costituzionale dell'art. 2, commi 20, 21, ultimo periodo, e 22, della legge n. 244 del 2007, v. la citata sentenza n. 237/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
a) dichiara che non spettava allo Stato disporre che per la Regione Veneto si producano gli effetti di cui al comma 20 dell'art. 2 della legge 24 dicembre 2007, n. 244 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2008), secondo quanto previsto dall'art. 2, comma 21, ultimo periodo, della medesima legge, e per l'effetto, in parziale accoglimento del ricorso proposto dalla stessa Regione, annulla l'art. 2 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 19 novembre 2008 (Riordino della disciplina delle Comunità montane, ai sensi dell'articolo 2, comma 20, della legge 24 dicembre 2007, n. 244) nella parte in cui si riferisce alla ricorrente;
b) dichiara inammissibile, per il resto, il medesimo ricorso proposto dalla Regione Veneto.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 marzo 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfonso QUARANTA , Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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