Corte costituzionale

Sentenza n. 310/2011

Corte cost., sent. 23 novembre 2011, n. 310

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
310/2011
Data di deposito
23 novembre 2011
Data di decisione
21 novembre 2011
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Gaetano Silvestri
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:310

Norme oggetto del giudizio

  • art. 11, comma 1, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 14, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 15, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 16, comma 1, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 16, comma 5, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 18, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 29, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 46, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 49, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 50, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 14, comma 1, legge della Regione Calabria n. 34 del 29 dicembre 2010
  • art. 4-bis, legge della Regione Calabria n. 42 del 29 dicembre 2008
  • art. 1, comma 6, ter, legge della Regione Calabria n. 1 del 7 febbraio 2005

Parametri

Massime

Massima n. 35947

Non è fondata l'eccezione di inesistenza della notifica, sollevata dalla Regione Calabria sull'assunto che nei giudizi di costituzionalità non troverebbe applicazione l'art. 55 della legge 18 giugno 2009, n. 69, che consente all'Avvocatura dello Stato di eseguire la notificazione di atti civili, amministrativi e stragiudiziali ai sensi della legge 21 gennaio 1994, n. 53, che, a sua volta, legittima gli avvocati ad eseguire direttamente la notificazione, senza l'intermediazione dell'agente notificatore, anche mediante l'utilizzo del servizio postale. Infatti, gli atti relativi ai giudizi di costituzionalità, sono compresi nella formula dell'art. 55 in virtù del richiamo operato dall'art. 22 della legge 11 marzo 1953, n. 87 alle «norme del regolamento per la procedura innanzi al Consiglio di Stato in sede giurisdizionale», che, «in quanto applicabili», si osservano nel procedimento davanti alla Corte costituzionale.

Massima n. 35948

Va dichiarata cessata la materia del contendere in quanto la dichiarazione di rinuncia non accettata, pur non potendo comportare l'estinzione del processo, può fondare, unitamente ad altri elementi, una dichiarazione di cessazione della materia del contendere. Nel caso in esame, le norme impugnate, in relazione alle quali il ricorrente ha depositato atto di rinunzia, non hanno avuto medio tempore attuazione; inoltre, le modifiche operate dal legislatore regionale possono ritenersi satisfattive delle pretese avanzate col ricorso. - V. citate sentenze n. 199, n. 179 e n. 52 del 2010; ordinanze n. 159 e n. 126 del 2010.

Massima n. 35949

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale del comma 1 dell'art. 14 della legge della regione Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che la Giunta regionale è autorizzata a coprire i posti vacanti della dotazione organica della regione Calabria, disponendo, prioritariamente e progressivamente, il trasferimento, nel proprio ruolo organico, dei dipendenti dell'azienda forestale regionale (A.F.O.R.), già in servizio presso gli uffici regionali, per contrasto con l'art. 97 Cost. in quanto i casi di deroghe al principio del pubblico concorso sono circoscritti in modo rigoroso.

Massima n. 35950

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 15 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che stabilisce che per eccezionali ragioni di continuità nell'azione amministrativa restano validi gli incarichi dirigenziali conferiti, per la copertura dei posti vacanti, in data anteriore al 17 novembre 2010, per violazione della competenza esclusiva statale in materia di materia di ordinamento civile di cui all'art. 117, secondo comma, lettera l ), Cost., poiché il conferimento di incarichi dirigenziali a soggetti esterni, disciplinato dalla normativa citata, si realizza mediante la stipulazione di un contratto di lavoro di diritto privato.

Massima n. 35951

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dei commi 1 e 5 dell'art. 16 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che prorogano il termine finale entro il quale può essere disposta la stabilizzazione di alcune categorie di lavoratori precari, per violazione dell'art. 117, terzo comma, in quanto si porrebbero in contrasto con i principi fondamentali in materia di coordinamento della finanza pubblica, contenuti nell'art. 17, comma 10, del decreto legge 1° luglio 2009, n. 78, che si ispirano alla finalità del contenimento della spesa pubblica nel settore del personale.

Massima n. 35952

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 18 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 che dispone che per la copertura dei posti di qualifica dirigenziale vacanti nei ruoli della Regione Calabria (Consiglio regionale e Giunta) si procede tramite corso-concorso a cui possono partecipare i dipendenti regionali in possesso dei requisiti previsti per l'accesso alla qualifica dirigenziale, per violazione dell'art. 97, terzo comma, Cost.. Infatti, è consentita la previsione di condizioni di accesso intese a consolidare pregresse esperienze lavorative maturate nella stessa amministrazione, purché l'area delle eccezioni sia delimitata in modo rigoroso e subordinata all'accertamento di specifiche necessità funzionali dell'amministrazione e allo svolgimento di procedure di verifica dell'attività svolta dal dirigente; nella norma regionale censurata invece non sono menzionate specifiche necessità funzionali - che non possono essere identificate nella generica necessità di coprire posti vacanti - né, almeno in via generale, le modalità di verifica da adottare nel «corso-concorso» in essa previsto.

Massima n. 35953

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 29 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che, prevedendo una serie di privilegi per gli enti pubblici, gli enti locali ed i consorzi di sviluppo industriale, che intendano proporre iniziative energetiche da fonti rinnovabili per contrasto con l'art. 41 Cost., poiché le misure previste si traducono in una distorsione del mercato nel campo della produzione di energia da fonti rinnovabili. Infatti la costruzione e l'esercizio di impianti per l'energia eolica sono libere attività d'impresa soggette alla sola autorizzazione amministrativa della Regione e sono pertanto illegittime previsioni che si concretizzino in vantaggi economici per la Regione e per gli altri enti locali.

Massima n. 35954

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 46 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 secondo cui anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 4 legge 154 del 1981 e dall'art. 65 d.lgs. n. 267 del 2000 le cariche di Presidente e Assessore della Giunta provinciale e di Sindaco e Assessore dei comuni compresi nel territorio della Regione sono compatibili con la carica di Consigliere regionale per violazione degli artt. 122, primo comma, e 51 Cost. Infatti, il Consigliere regionale che svolge contestualmente anche l'incarico di Presidente o Assessore della Giunta Provinciale, di Sindaco o Assessore Comunale deve optare e percepire solo una indennità di carica per evitare le ripercussioni che da tale unione possano derivare sulla distinzione degli ambiti politico-amministrativi delle istituzioni locali e, in ultima istanza, sull'efficienza e sull'imparzialità delle funzioni.

Massima n. 35955

E' infondata l'eccezione della Regione Calabria secondo cui l'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010 ha ormai cessato di produrre effetti e non è dimostrato che abbia avuto effettiva applicazione, perché il venir meno degli effetti della norma non esclude il sindacato di costituzionalità della stessa, che trova una specifica ragion d'essere nell'esigenza di ristabilire il corretto riparto di competenze tra Stato e Regioni; inoltre dalla formulazione della norma impugnata si deve ritenere che la stessa abbia trovato applicazione.

Massima n. 35956

Va dichiarata l'illegittimità costituzionale dell'art. 50 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, che fissa il calendario venatorio regionale e contiene una disciplina delle specie cacciabili, per violazione dell'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost., in quanto, ponendosi in contrasto con quanto stabilito dall'art. 18 della legge 11 febbraio 1992, n. 157 (necessità di un parere dell'Istituto superiore per la protezione e la ricerca ambientale per modificare le spese cacciabili), risulta invasiva della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

1) dichiara l'illegittimità costituzionale degli articoli 14, comma 1, 15, 16, commi 1 e 5, 18, 29, 46 e 50 della legge della Regione Calabria 29 dicembre 2010, n. 34 (Provvedimento generale recante norme di tipo ordinamentale e procedurale - Collegato alla manovra di finanza regionale per l'anno 2011. Articolo 3, comma 4, della legge regionale n. 8 del 2002);

2) dichiara cessata la materia del contendere in ordine alle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 11, comma 1, e 49 della legge reg. Calabria n. 34 del 2010, promosse, in riferimento agli artt. 117, primo, secondo comma, lettere e), g) e s), e terzo comma, della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 novembre 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Gaetano SILVESTRI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 23 novembre 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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