Corte costituzionale

Sentenza n. 249/2011

Corte cost., sent. 27 luglio 2011, n. 249

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
249/2011
Data di deposito
27 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Giorgio Lattanzi
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:249

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35827

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata in relazione agli artt. 3, 24, 76 - in relazione all'art. 11, comma 1, lettera q), della legge 29 settembre 2000, n. 300 (Ratifica ed esecuzione dei seguenti Atti internazionali elaborati in base all'articolo K. 3 del Trattato sull'Unione europea: Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, fatta a Bruxelles il 26 luglio 1995, del suo primo Protocollo fatto a Dublino il 27 settembre 1996, del Protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale, da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee, di detta Convenzione, con annessa dichiarazione, fatto a Bruxelles il 29 novembre 1996, nonché della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee o degli Stati membri dell'Unione europea, fatta a Bruxelles il 26 maggio 1997 e della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, fatta a Parigi il 17 dicembre 1997. Delega al Governo per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica) - 111 e 117, primo comma, della Costituzione, in relazione all'art. 6 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali, ratificata e resa esecutiva con legge 4 agosto 1955, n. 848. Il rimettente - che ritiene la norma censurata affetta da palese irragionevolezza, in quanto configurerebbe un «meccanismo» in forza del quale le notificazioni all'ente sono eseguite mediante consegna al suo legale rappresentante anche quando, essendo questi imputato del reato da cui dipende l'illecito amministrativo, sussista nei suoi confronti una «presunzione iuris et de iure di incompatibilità» - muove dall'erroneo presupposto secondo cui le ragioni che determinano l'incompatibilità nel procedimento penale del legale rappresentante imputato del reato contestato all'ente siano automaticamente trasferibili nell'ambito del meccanismo notificatorio e comportino l'inidoneità della notificazione degli atti diretti all'ente, quando sia avvenuta mediante consegna a tale rappresentante. In questo modo vengono però sovrapposte, confondendole, due situazioni diverse: quella relativa alla legittimazione a rappresentare l'ente, costituendosi nel giudizio, e quella relativa all'idoneità a ricevere materialmente in consegna gli atti destinati all'ente. Invero, la ratio dell'incompatibilità processuale non si estende necessariamente alle notificazioni, che sono preordinate a porre l'ente a conoscenza dell'avvio e dello svolgimento del procedimento penale, perché la finalità cognitiva sottesa alla notificazione non è necessariamente pregiudicata dall'eventuale divaricazione degli interessi da far valere nel procedimento. Peraltro, ove, in presenza di un conflitto di interessi, l'autorità giudiziaria dovesse effettivamente ravvisare l'infedeltà del legale rappresentante e l'inosservanza da parte sua del dovere di informazione dell'ente, un utile strumento potrebbe essere individuato nella nomina di un curatore speciale, a norma dell'art. 78, secondo comma, cod. proc. civ.; in tale caso però gli atti destinati all'ente andrebbero notificati direttamente al curatore e non sarebbe applicabile la norma censurata, la quale non opera sul piano della rappresentanza, che ne costituisce un presupposto, ma su quello della forma della notificazione. Sotto altro profilo, se la richiesta del giudice rimettente mira ad anticipare normativamente l'incompatibilità al momento della notificazione, sarebbe la regola sulla rappresentanza a dover essere in primo luogo investita dalla questione di legittimità costituzionale e non quella sulla notificazione, che della prima costituisce solo una derivazione: si concreta così un errore nella individuazione della norma impugnata, che costituisce un'altra ragione di inammissibilità della questione. - Sulla erroneità del presupposto interpretativo quale causa di inammissibilità della questione, v., ex plurimis , la menzionata sentenza n. 125 del 2009. - Sull'errore nella individuazione della norma impugnata quale causa di inammissibilità della questione, v., ex plurimis , le citate: sentenza n. 325 del 2010 ed ordinanza n. 120 del 2011.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 43, comma 2, del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231 (Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica, a norma dell'articolo 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 76, 111 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Salerno con l'ordinanza indicata in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente

Giorgio LATTANZI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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