Corte costituzionale

Sentenza n. 248/2011

Corte cost., sent. 27 luglio 2011, n. 248

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
248/2011
Data di deposito
27 luglio 2011
Data di decisione
20 luglio 2011
Esito
Non fondatezza
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alfonso Quaranta
Presidente
QUARANTA
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:248

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8-quinquies, comma 2, lett. b), decreto legislativo n. 502 del 30 dicembre 1992
  • art. 79, comma 1, quinquies, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008

Parametri

Massime

Massima n. 35824

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8- quinquies , comma 2, lett. b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata in relazione agli artt. 3, 97 e 113 Cost., per asserito contrasto con il principio di legalità sostanziale, poiché, nel caso in esame la circostanza che l'esercizio del potere di autorizzazione avvenga sulla base di specifiche attività di contrattazione, intercorrenti «tra Giunta regionale e USL, da un lato, ed i vari soggetti accreditati, pubblici e privati, erogatori delle prestazioni, dall'altro, esclude l'arbitrarietà del suo esercizio e, con esso, la violazione del principio di legalità sostanziale da parte della norma che detto potere contempla. In tema di principio di libera scelta delle prestazioni sanitarie, v. sentenza n. 200/2005.

Massima n. 35825

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata per asserita violazione degli artt. 3 e 117, secondo comma, lettera m ), Cost. Infatti, la natura intrinseca dei livelli essenziali delle prestazioni, previsti dalla norma costituzionale prima citata, esclude, per evidenti ragioni logico-giuridiche, che la stessa norma possa essere indicata come fondamento di un principio di libertà di scelta delle strutture presso cui ricevere prestazioni di cura, giacché tale principio introduce in capo all'utente un diritto non incidente sui livelli quantitativi e qualitativi delle prestazioni, sicché gli interventi del legislatore destinati ad influire su tale libertà non rilevano sul versante delle prestazioni, ma su quello delle modalità con le quali l'utente può fruire delle stesse. In senso analogo, in tema di livelli essenziali delle prestazioni, v. citate sentenze n. 371/2008 e n. 387/2007.

Massima n. 35826

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8-quinquies, comma 2, lett. b ), del d.lgs. 30 dicembre 1992, n. 502, introdotto dall'art. 79, comma 1- quinquies , del d.l. 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 (che prevede la possibilità per le Regioni di individuare prestazioni - nella specie: dialisi - o gruppi di prestazioni per i quali stabilire la preventiva autorizzazione, da parte dell'azienda sanitaria locale competente, alla fruizione presso le strutture o i professionisti accreditati), sollevata in relazione agli artt. 3 e 32 Cost. Infatti, il principio di libera scelta non è assoluto e va contemperato con gli altri interessi costituzionalmente protetti, in considerazione dei limiti oggettivi che lo stesso legislatore ordinario incontra in relazione alle risorse finanziarie disponibili. In tema di libertà di scelta dell'assistito in relazione alle prestazioni sanitarie , v. citate sentenza n. sentenza n. 94/2009, n. 111, n. 200 del 2005, 267/1998 e 416/1995).

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara non fondata, nei sensi di cui in motivazione, la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 (Riordino della disciplina in materia sanitaria, a norma dell'art. 1 della legge 23 ottobre 1992, n. 421), introdotto dall'articolo 79, comma 1-quinquies, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, sollevata - in riferimento agli articoli 3, 97 e 113 della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe;

dichiara non fondate le ulteriori questioni di legittimità costituzionale del medesimo articolo 8-quinquies, comma 2, lettera b), del d.lgs. n. 502 del 1992, introdotto dall'articolo 79, comma 1-quinquies, del d.l. n. 112 del 2008, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 133 del 2008, sollevate - in riferimento agli articoli 3, 32 e 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione - dal Tribunale amministrativo regionale per la Sicilia con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.

F.to:

Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 luglio 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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