Corte costituzionale
Sentenza n. 245/2011
Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 245
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 245/2011
- Data di deposito
- 25 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:245
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 29, Costituzione
- art. 31, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 12, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
Massime
Massima n. 35813
E' costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 2, 3, 29 e 117, primo comma, Cost., l'art. 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano». Tale disposizione, infatti - nello stabilire che lo straniero che vuole contrarre matrimonio nella Repubblica deve presentare all'ufficiale dello stato civile, oltre al nulla osta rilasciato dalla competente autorità del proprio Paese, anche un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano - incide su di un diritto fondamentale quale quello di contrarre matrimonio, derivante dagli artt. 2 e 29 Cost., e rappresenta uno strumento non idoneo ad assicurare un ragionevole e proporzionato bilanciamento dei diversi interessi coinvolti, tanto più che il d.lgs. n. 286 del 1998 già disciplina alcuni istituti volti a contrastare i cosiddetti "matrimoni di comodo"; oltre a ciò, tale disposizione è lesiva dell'art. 117, primo comma, Cost., perché la libertà matrimoniale è garantita anche dall'art. 12 della Convenzione europea dei diritti dell'uomo. Sul diritto costituzionalmente garantito di contrarre matrimonio v., tra le altre, le sentenze n. n. 445 del 2002 e n. 138 del 2010.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 116, primo comma, del codice civile, come modificato dall'art. 1, comma 15, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), limitatamente alle parole «nonché un documento attestante la regolarità del soggiorno nel territorio italiano».
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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