Corte costituzionale
Sentenza n. 242/2011
Corte cost., sent. 25 luglio 2011, n. 242
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 242/2011
- Data di deposito
- 25 luglio 2011
- Data di decisione
- 20 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfonso Quaranta
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:242
Norme oggetto del giudizio
- art. 92, comma 2, bis, legge della Provincia autonoma di Trento n. 5 del 7 agosto 2006
- art. 53, comma 4, legge della Provincia autonoma di Trento n. 16 del 12 settembre 2008
- art. 67, comma 8, legge della Provincia autonoma di Trento n. 19 del 28 dicembre 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35801
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. - va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata in quanto il rimettente avrebbe omesso di decidere sull'eccezione di inammissibilità del ricorso proposta nel giudizio principale, potendo il suo esame pregiudicare l'accesso al merito dello stesso. Stante il carattere meramente processuale di tale eccezione, la sua definizione compete al giudice di merito, «salvo il limite estremo della manifesta implausibilità della motivazione». «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie».
Massima n. 35802
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 - sollevata in relazione agli artt. 3, 4, 16, 51 e 97 Cost. -, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di incidentalità motivata in relazione alla circostanza che il bando di concorso impugnato nel giudizio principale avrebbe carattere meramente riproduttivo della disposizione censurata. In realtà, il giudizio a quo ha ad oggetto un petitum separato e distinto dalla questione di legittimità costituzionale, costituito dall'impugnativa del suddetto bando - È citata la sentenza n. 263 del 1994.
Massima n. 35803
È costituzionalmente illegittimo l'art. 92, comma 2- bis , della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5, come introdotto dall'art. 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16. Esso, nel disporre che «a partire dall'anno scolastico 2009-2010 gli iscritti nelle graduatorie ad esaurimento previste dall'articolo 1, comma 605, lett. c ), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, che chiedono l'inserimento nelle graduatorie provinciali per titoli sono inseriti nelle medesime in posizione subordinata a tutte le fasce», utilizza il mero dato formale della maggiore anzianità di iscrizione nelle suddette graduatorie in tale modo derogando al principio, previsto dallo stesso art. 92, comma 2, secondo il quale i docenti sono inseriti tenuto conto dei titoli professionali posseduti. Tale deroga «non può superare il vaglio di ragionevolezza» in quanto comporta il sacrificio del «principio del merito posto a fondamento della procedura di reclutamento dei docenti, quale strumento volto a garantire, per quanto possibile, la migliore formazione scolastica». È citata la sentenza n. 41 del 2011.
Massima n. 35804
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato in relazione all'art. 3, Cost. nella parte in cui prevede che in sede di aggiornamento delle graduatorie provinciali dei docenti da effettuarsi nel 2010, siano attribuiti quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali -, va rigettata l'eccezione di inammissibilità per genericità e contraddittorietà prospettata in ragione dell'asserito omesso chiarimento della durata temporale degli effetti della disposizione censurata. Il rimettente ha infatti specificato che la censura consegue all'introduzione di un criterio di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica contrastante con quello precedente e che detto criterio si applicherebbe solo per l'aggiornamento straordinario delle graduatorie previsto per il 2010.
Massima n. 35805
In relazione alla questione di legittimità costituzionale relativa all'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - sollevata in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. - va rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza prospettata in quanto tali censure non sarebbero contenute nei ricorsi proposti nei giudizi principali. «Nel giudizio di costituzionalità ciò che rileva è, infatti, la valutazione formulata dal remittente in ordine alla ritenuta impossibilità di definire il processo principale, indipendentemente dalla soluzione della questione sollevata, potendo la Corte interferire su tale valutazione solo se essa, a prima vista, appare assolutamente priva di fondamento; circostanza, questa, che non ricorre nel caso di specie».
Massima n. 35806
In relazione alla questione di legittimità costituzionale avente ad oggetto l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 - censurato in relazione agli artt. 3 e 97 Cost. nella parte in cui limita l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali all'aggiornamento straordinario delle graduatorie trentine da compiersi nell'anno 2010 - deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità per difetto di rilevanza, non dovendo il rimettente fare applicazione di essa. In realtà, la decisione in ordine alla suddetta questione è preliminare in quanto la definizione del giudizio principale - avente ad oggetto la norma del bando relativo all'aggiornamento delle graduatorie che prevede l'attribuzione di quaranta punti ai docenti che hanno prestato servizio nella Provincia - dipende proprio dall'applicazione della disposizione censurata.
Massima n. 35807
Deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione di costituzionalità - sollevata in relazione all'art. 3 Cost. - avente ad oggetto l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 il quale stabilisce, in sede di aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali da effettuarsi nel 2010, l'attribuzione di quaranta punti per il servizio prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali, prevedendo, nel contempo, che tale punteggio sia riconosciuto per un massimo di quattro volte, purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno. L'eccepito difetto di rilevanza della questione, motivato in ragione del fatto che la censurata portata retroattiva della disposizione non rientrerebbe tra i motivi proposti nei ricorsi introduttivi dei giudizi principali e in quanto la norma censurata disciplinerebbe fattispecie successive alla sua entrata in vigore, è privo di fondamento. Infatti dall'ordinanza di rimessione si evince che l'art. 67, comma 8 della legge provinciale è censurato in quanto introdurrebbe una modalità di riconoscimento del servizio prestato in continuità didattica presso la provincia che si porrebbe in contrasto con il precedente e che si applicherebbe al solo aggiornamento straordinario del 2010, tornandosi successivamente ad applicare la disciplina stabilità dall'art. 92, comma 2, lett. e ) della legge provinciale n. 5 del 2006. Inoltre, «l'attualità della lesione lamentata dalla parte ricorrente nel giudizio principale esclude, per ciò solo, che l'efficacia della norma possa ritenersi soltanto pro futuro ».
Massima n. 35808
È costituzionalmente illegittimo l'art. 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 il quale dispone che ai fini dell'aggiornamento straordinario delle graduatorie provinciali per titoli del personale docente per gli anni scolastici 2009-2013, sono attribuiti quaranta punti per il servizio effettivamente prestato per tre anni scolastici continuativi nelle scuole provinciali a carattere statale, paritarie, legalmente riconosciute, pareggiate o parificate del Trentino; tale punteggio è riconosciuto per un massimo di quattro volte e purché il servizio sia stato prestato per almeno sei mesi per anno. Tale previsione «non è conforme al canone della ragionevolezza in quanto introduce, con effetto temporale rigidamente circoscritto ad un anno, una disciplina eccentrica e derogatoria rispetto a quella vigente non solo nel periodo anteriore, ma persino in quello posteriore all'esaurimento dell'anno stesso». Infatti, i criteri di attribuzione del punteggio non trovano alcuna obiettiva ragione giustificatrice e si pongono in rapporto di assoluta discontinuità con quelli oggetto di deroga.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 92, comma 2-bis, della legge della Provincia autonoma di Trento 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino), come introdotto dall'articolo 53, comma 4, della legge provinciale 12 settembre 2008, n. 16 (Disposizioni per la formazione dell'assestamento del bilancio annuale 2008 e pluriennale 2008-2010 e per la formazione del bilancio annuale 2009 e pluriennale 2009-2011 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2009);
dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 67, comma 8, della legge della Provincia autonoma di Trento 28 dicembre 2009, n. 19 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale 2010 e pluriennale 2010-2012 della Provincia autonoma di Trento. Legge finanziaria provinciale 2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente e Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 25 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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