Corte costituzionale
Sentenza n. 235/2011
Corte cost., sent. 22 luglio 2011, n. 235
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 235/2011
- Data di deposito
- 22 luglio 2011
- Data di decisione
- 19 luglio 2011
- Esito
- Illegittimità costituzionale
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
- Relatore
- Sabino Cassese
- Presidente
- QUARANTA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:235
Norme oggetto del giudizio
- art. 1, comma 1, legge della Regione Campania n. 11 del 25 ottobre 2010
- art. 1, comma 13, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c) e ultimo cap., legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 13, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c), legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 13, ultimo capoverso, legge della Regione Campania n. 2 del 21 gennaio 2010
- art. 1, comma 2, legge della Regione Campania n. 11 del 25 ottobre 2010
Parametri
- art. 9, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. l), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. s), Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 135, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 143, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 146, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 149, decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004
- art. 97, Costituzione
- decreto legge n. 400 del 5 ottobre 1993
- legge n. 494 del 4 dicembre 1993
- art. 70, Costituzione
- art. 117, comma 1, Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. e), Costituzione
- art. 117, comma 2, lett. m), Costituzione
- art. 7, decreto legislativo n. 59 del 26 marzo 2010
Massime
Massima n. 35786
Non sussistono i presupposti per la declaratoria della cessazione della materia del contendere della questione di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c ) e ultimo capoverso, nonostante che successivamente alla presentazione del ricorso, con la legge regionale 15 marzo 2011, n. 4, la Regione Campania ha soppresso il comma 13 dell'art 1 della legge regionale n. 2 del 2010, abrogando così l'art. 1, comma 1, della legge censurata. Infatti, nella specie può ragionevolmente presumersi che le disposizioni impugnate, nel periodo di tempo in cui sono state in vigore, abbiano trovato applicazione, con la conseguenza che la Corte deve pronunciarsi su tutte le questioni promosse dal ricorrente con riferimento all'art. 1, comma 1, della legge censurata.
Massima n. 35787
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, periodi terzo, quarto e quinto, lett. c ), il quale, nel prevedere sia deroghe alla pianificazione paesaggistica, sia apposite procedure di autorizzazione paesaggistica, invade la competenza legislativa statale, in quanto le disposizioni impugnate intervengono in materia di tutela del paesaggio, ambito riservato alla potestà legislativa dello Stato, e sono in contrasto con quanto previsto dal decreto legislativo n. 42 del 2004. Infatti, la legislazione regionale non può prevedere una procedura per l'autorizzazione paesaggistica diversa da quella dettata dalla legislazione statale, perché alle Regioni non è consentito introdurre deroghe agli istituti di protezione ambientale che dettano una disciplina uniforme valevole su tutto il territorio nazionale nel cui ambito deve essere annoverata l'autorizzazione paesaggistica. Peraltro, la normativa censurata si pone in contrasto con l'art. 146 - che regola il procedimento di autorizzazione paesaggistica - e con l'art. 149 - che individua tassativamente le tipologie di interventi in aree vincolate realizzabili anche in assenza di autorizzazione - del decreto legislativo n. 42 del 2004, nonché con l'allegato 1 del decreto del Presidente della Repubblica 9 luglio 2010, n. 139, che reca un elenco tassativo degli interventi di «lieve entità». In senso analogo, v. citate sentenze n. 101/2010, n. 272/2009 e n. 232/2008.
Massima n. 35788
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 1, comma 1, della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'art. 1 della legge della Regione Campania 21 gennaio 2010, n. 2, ultimo capoverso, secondo cui «[n]on è possibile prevedere biglietti di ingresso per l'accesso alla battigia ove l'unico accesso alla stessa è quello dell'uso in concessione ai privati». Infatti, la battigia fa parte del demanio marittimo e la relativa disciplina rientra nella materia dell'ordinamento civile, riservata alla potestà legislativa esclusiva statale: la legislazione regionale non può dunque disciplinare le modalità di accesso alla battigia, che sono regolate dal decreto legge 5 ottobre 1993, n. 400, convertito in legge 4 dicembre 1993, n. 494.
Massima n. 35789
E' costituzionalmente illegittimo l'art. 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11. La disposizione denunciata, nel disporre che le concessioni demaniali idriche sono «afferenti alle attività sanitarie», sottrae le relative attività all'applicabilità delle disposizioni del decreto legislativo n. 59 del 2010. L'art. 7 di tale decreto, richiamato dalla norma impugnata, prevede, infatti, che le attività sanitarie siano sottratte all'applicabilità della direttiva 2006/123/CE, ma nulla stabilisce in materia di esclusione del demanio idrico, così incidendo sulla disciplina relativa ai servizi nel mercato interno, che rientra nella competenza legislativa statale, in quanto è diretta a tutelare la concorrenza (art. 117, secondo comma, lett. e ), Cost.), assicurando il corretto e uniforme funzionamento del mercato.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 1, comma 1, nella parte in cui riformula il comma 13 dell'articolo 1 della legge regionale 21 gennaio 2010, n. 2 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della regione Campania - Legge finanziaria anno 2010), periodi terzo, quarto e quinto, lettera c) e ultimo capoverso, e 2 della legge della Regione Campania 25 ottobre 2010, n. 11 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale della Regione Campania - Legge finanziaria anno 2010).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 19 luglio 2011.
F.to:
Alfonso QUARANTA, Presidente
Sabino CASSESE, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
Per le sentenze della Corte costituzionale anteriori al 2025 LexTools pubblica massime, norme e dispositivo. Il testo integrale è sul sito della Corte costituzionale.
Testo e massime: Corte costituzionale, dati.cortecostituzionale.it, licenza CC BY-SA 3.0 IT (creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/it/). Impaginato da LexTools; il testo riprodotto resta sotto la stessa licenza. Fonti e licenze