Corte costituzionale
Sentenza n. 175/2011
Corte cost., sent. 8 giugno 2011, n. 175
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 175/2011
- Data di deposito
- 8 giugno 2011
- Data di decisione
- 7 giugno 2011
- Esito
- Non fondatezza
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:175
Norme oggetto del giudizio
- art. 17-bis, comma 2, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 23, comma 5, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- art. 24, comma 1, regio decreto n. 37 del 22 gennaio 1934
- decreto-legge n. 112 del 21 maggio 2003
- legge n. 180 del 18 luglio 2003
Parametri
Massime
Massima n. 35670
Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 17- bis , comma 2, 23, quinto comma, e 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), nel testo modificato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180 - sollevate in riferimento agli artt. 3, 4, 24, 41, 97 e 117 Cost. - nella parte in cui essi consentono che i giudizi di non ammissione dei candidati che partecipano agli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense possano essere motivati con l'attribuzione di un mero punteggio numerico. Tale punteggio, infatti, nella varietà della graduazione attraverso la quale si manifesta, esterna una valutazione che, sia pure in modo sintetico, si traduce in un giudizio di sufficienza o di insufficienza, variamente graduato a seconda del parametro numerico attribuito al candidato, che non solo stabilisce se quest'ultimo ha superato o meno la soglia necessaria per accedere alla fase successiva del procedimento valutativo, ma dà anche conto della misura dell'apprezzamento riservato dalla commissione esaminatrice all'elaborato e, quindi, del grado di idoneità o inidoneità riscontrato. Un simile metodo, che risponde al criterio di cui all'art. 97 Cost. secondo cui l'attività amministrativa è retta anche da criteri di economicità ed efficacia, non implica alcun difetto di trasparenza, sicché non risultano lesi né il diritto al lavoro inteso come diritto al conseguimento di un'abilitazione professionale, né il diritto di difesa di cui all'art. 24 Cost., perché la disciplina censurata non preclude il ricorso al giudice amministrativo. Quanto all'art. 117, primo comma, Cost., si tratta di parametro non conferente, perché la disciplina degli esami di abilitazione all'esercizio della professione forense non rientra nel campo di applicazione del diritto comunitario. In materia di esami per l'accesso alla professione forense v. la sentenza n. 20 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 17-bis, comma 2, 23, quinto comma, 24, primo comma, del regio decreto 22 gennaio 1934, n. 37 (Norme integrative e di attuazione del regio decreto legge 27 novembre 1933, n. 1578, sull'ordinamento della professione di avvocato e di procuratore), come novellato dal decreto-legge 21 maggio 2003, n. 112 (Modifiche urgenti alla disciplina degli esami di abilitazione alla professione forense), convertito, con modificazioni, dalla legge 18 luglio 2003, n. 180, sollevate, in riferimento agli articoli 3, 4, 24, 41, 97 e 117 della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'8 giugno 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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