Corte costituzionale
Sentenza n. 16/2011
Corte cost., sent. 13 gennaio 2011, n. 16
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 16/2011
- Data di deposito
- 13 gennaio 2011
- Data di decisione
- 10 gennaio 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:16
Norme oggetto del giudizio
- art. 11, comma 8, legge n. 15 del 4 marzo 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35250
È inammissibile, per incertezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, Cost., nella parte in cui, disciplinando la composizione del Consiglio di presidenza della Corte dei conti, prevede che «la componente consiliare eletta dai magistrati contabili sia numericamente uguale a quella rappresentativa del Parlamento e non sia garantita la presenza maggioritaria dei rappresentanti dei magistrati della Corte dei conti in seno all'organo di autogoverno, quanto meno mediante la previsione di un rappresentante in più rispetto al numero dei rappresentanti del Parlamento». Premesso che l'art. 108, secondo comma, Cost. impone la presenza di organi di garanzia delle giurisdizioni speciali, di cui debbono far parte sia componenti eletti dai giudici delle singole magistrature, sia componenti esterni di nomina parlamentare, nel bilanciamento degli interessi, costituzionalmente tutelati, ad evitare tanto la dipendenza dei giudici dal potere politico, quanto la chiusura degli stessi in "caste" autoreferenziali; il giudice a quo chiede un intervento non limitato ad una pura affermazione di principio, ma esteso all'individuazione di un concreto rapporto numerico, di cui indica la soglia minima con una formula dubitativa che implica logicamente la preferibilità di altri rapporti che vedessero una presenza più elevata di membri togati elettivi, in una prospettiva di maggior rafforzamento dell'indipendenza dei magistrati della Corte dei conti. Pertanto, avendo il rimettente considerato l'aumento di un'unità della componente togata elettiva come una delle possibilità utili per conseguire il fine auspicato, ma non l'unica, il petitum è formulato in modo da lasciare alla Corte la scelta tra una soluzione "minimale" ed altre soluzioni ipotizzabili, tutte ritenute idonee a rimuovere il denunciato vizio di legittimità costituzionale. Siffatta scelta può provenire, tuttavia, solo dal legislatore al quale compete la fissazione del rapporto numerico tra membri "togati" e membri "laici", di nomina parlamentare. Per l'affermazione che «l'indipendenza è [...] forma mentale, costume, coscienza d'un'entità professionale», ma «in mancanza di adeguate, sostanziali garanzie, essa [...] degrada a velleitaria aspirazione», v. la citata sentenza n. 266/1988. Sull'inammissibilità delle questioni per incertezza del petitum , v. la citata sentenza n. 67/1984.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 11, comma 8, della legge 4 marzo 2009, n. 15 (Delega al Governo finalizzata all'ottimizzazione della produttività del lavoro pubblico e alla efficienza e trasparenza delle pubbliche amministrazioni nonché disposizioni integrative delle funzioni attribuite al Consiglio nazionale dell'economia e del lavoro e alla Corte dei conti), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 100, 103, 104 e 108, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale amministrativo regionale del Lazio con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 10 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 13 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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