Corte costituzionale
Sentenza n. 118/2011
Corte cost., sent. 7 aprile 2011, n. 118
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 118/2011
- Data di deposito
- 7 aprile 2011
- Data di decisione
- 4 aprile 2011
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Giuseppe Frigo
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:118
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 23, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 3, legge n. 689 del 24 novembre 1981
- art. 117, comma 1, Costituzione
- Accordo ADR relativo al trasporto di merci pericolose su strada del 30 settembre 1957
- direttiva CE n. 55 del 21 novembre 1994
- direttiva CE n. 68 del 24 settembre 2008
Massime
Massima n. 35558
Nel giudizio incidentale di legittimità costituzionale non è ammesso l'intervento di soggetti che non siano parti in causa nel giudizio a quo al momento del deposito o della lettura in dibattimento dell'ordinanza di rimessione, a meno che non si tratti di soggetti titolari di un interesse qualificato, immediatamente inerente al rapporto sostanziale dedotto in giudizio e non semplicemente regolato, al pari di ogni altro, dalla norma oggetto di censura. (Principio enunciato in relazione all'intervento dell'Associazione nazionale dei produttori armi e munizioni in un giudizio avente ad oggetto le sanzioni amministrative stabilite dal codice della strada per il trasporto su strada di materiali pericolosi). In argomento si vedano, tra le più recenti, le sentenze n. 151 e n. 263 del 2009 e n. 48 del 2010, nonché le ordinanze n. 96 e n. 393 del 2008.
Massima n. 35559
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento agli artt. 3, 23 e 27 Cost., dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Tale disposizione, infatti, non pone a carico a carico del proprietario del veicolo e del committente del trasporto una responsabilità per fatto altrui e a carattere oggettivo, in quanto il conducente, il proprietario del veicolo ed il committente rispondono ciascuno per fatto proprio, tanto che la norma non prevede la solidarietà fra i medesimi, sicché la responsabilità in questione resta regolata dai principi generali in materia di sanzioni amministrative e, in particolare, da quello della responsabilità almeno per colpa, sancito dall'art. 3 della legge 24 novembre 1981, n. 689; principi ai quali non consta che il legislatore abbia inteso nella specie derogare. Ciò consente di escludere anche la violazione dell'art. 23 Cost., perché la norma non sottopone alla sanzione alcun soggetto in tesi estraneo all'illecito. Per un'analoga pronuncia, relativa però al precedente codice della strada, v. l'ordinanza n. 3 del 1989.
Massima n. 35560
E' infondata la questione di legittimità costituzionale, sollevata in riferimento all'art. 3 Cost. per violazione dei principi di ragionevolezza e di uguaglianza, dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Da un lato, infatti, l'espressione «per conto» assume la valenza di «nell'interesse», sicché la nozione di trasporto eseguito «per conto esclusivo» del committente si contrappone non già a quella di trasporto eseguito a favore di più committenti, ma all'altra di trasporto eseguito anche nell'interesse del trasportatore, e cioè per soddisfare anche esigenze dell'impresa di quest'ultimo. Da un altro lato, poi, il principio di eguaglianza non può ritenersi violato neppure dalla avvenuta equiparazione, sotto l'aspetto considerato, delle violazioni relative al trasporto di materiali pericolosi a quelle concernenti il sovraccarico dei veicoli, di cui al precedente art. 167, perché le fattispecie poste a confronto non presentano gli elementi differenziali che, ad avviso del giudice a quo , renderebbero irragionevole detto allineamento.
Massima n. 35561
E' infondata la questione di legittimità costituzionale - sollevata in riferimento all'art. 117, primo comma, e 3 Cost. per asserita non conformità della norma censurata alle previsioni dell'Accordo europeo relativo al trasporto internazionale su strada di merci pericolose (ADR) - dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), che estende alle sanzioni amministrative per le violazioni della disciplina del trasporto su strada dei materiali pericolosi la previsione del precedente art. 167, comma 9, in forza della quale le sanzioni si applicano sia al conducente che al proprietario del veicolo, nonché al committente, quando si tratta di trasporto eseguito per suo conto esclusivo. Infatti, il comma 2 dell'art. 168 cod. strada rinvia specificamente agli allegati a detto Accordo per la disciplina della circolazione dei veicoli che trasportano merci pericolose, nonché «per le prescrizioni relative all'etichettaggio, all'imballaggio, al carico, allo scarico ed allo stivaggio sui veicoli stradali»; in tal modo, le prescrizioni contenute negli allegati all'Accordo ADR vengono ad integrare la componente precettiva degli illeciti amministrativi previsti dai commi 9, 9- bis e 9- ter dello stesso art. 168, i quali sanzionano specificamente le violazioni del citato comma 2, il che assicura la piena aderenza della disciplina interna all'atto internazionale di cui si tratta.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
dichiara inammissibile l'intervento della A.N.P.A.M. (Associazione Nazionale Produttori Armi e Munizioni);
dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 168, comma 10, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285 (Nuovo codice della strada), sollevata, in riferimento agli artt. 3, 23, 27 e 117, primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Verona con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 4 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Giuseppe FRIGO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 7 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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