Corte costituzionale
Ordinanza n. 74/2011
Corte cost., ord. 3 marzo 2011, n. 74
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 74/2011
- Data di deposito
- 3 marzo 2011
- Data di decisione
- 23 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:74
Norme oggetto del giudizio
Parametri
Massime
Massima n. 35458
E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale degli artt. 22 e 22- bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata in riferimento agli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 Cost., nella parte in cui tali norme radicano la competenza a conoscere delle controversie in materia di opposizione alla trascrizione del provvedimento di fermo amministrativo di beni mobili registrati, a seguito di violazioni del codice della strada, in capo al giudice del luogo della commessa violazione, anziché in capo a quello del luogo di residenza dell'opponente; l'ordinanza di rimessione, infatti, oltre ad essere priva di motivazione in ordine alla presunta violazione degli artt. 97 e 113 Cost., non dà conto delle ragioni per le quali la normativa in oggetto sarebbe applicabile all'impugnazione del provvedimento di trascrizione del fermo amministrativo, né si pronuncia, pur in presenza di contrapposte eccezioni sollevate dalle parti, sulla propria competenza. Sulla manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale dell'art. 22 della legge n. 689 del 1981, nella parte in cui stabilisce la competenza territoriale inderogabile del giudice del luogo in cui è stata commessa la violazione, ai fini della proposizione dell'opposizione a sanzione amministrativa, v., tra le altre, le ordinanze n. 114 del 2005, n. 130 del 2004 e n. 459 del 2002.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli articoli 22 e 22-bis della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli articoli artt. 3, 97, 111, secondo comma, e 113 della Costituzione, dal Tribunale ordinario di Arezzo, Sezione distaccata di Montevarchi, con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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