Art. 22
Salvo quanto previsto dall'articolo 133 del decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104, e da altre disposizioni di legge, contro l'ordinanza-ingiunzione di pagamento e contro l'ordinanza che dispone la sola confisca gli interessati possono proporre opposizione dinanzi all'autorità giudiziaria ordinaria. L'opposizione è regolata dall'articolo 6 del decreto legislativo 1° settembre 2011, n. 150.
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42
COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42
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COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150. 42
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