Corte costituzionale
Ordinanza n. 72/2011
Corte cost., ord. 3 marzo 2011, n. 72
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 72/2011
- Data di deposito
- 3 marzo 2011
- Data di decisione
- 23 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:72
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35455
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 24, 25 e 111, commi primo e secondo, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, nella prima delle due ordinanze di rimessione all'origine del giudizio, il difetto di descrizione della fattispecie è pressoché totale, in quanto il rimettente non riporta il capo d'imputazione né tantomeno descrive l'effettiva condotta contestata all'imputato; nella seconda - in cui difetta ogni motivazione in ordine alla rilevanza della questione - il rimettente descrive invece la fattispecie concreta in modo contraddittorio, non chiarendo se la condotta contestata all'imputato sia quella di ingresso illegale o, piuttosto, di indebito trattenimento nel territorio dello Stato, circostanza, questa, che assume particolare rilievo, posto che le questioni sollevate attengono alla mancanza dell'esimente del giustificato motivo. Tali carenze rendono impossibile il controllo sulla effettiva rilevanza delle questioni e, pertanto, precludono alla Corte lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, 24, 25 e 111 della Costituzione, dal Giudice di pace di Genova e dal Giudice di pace di Isernia con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, palazzo della Consulta, il 23 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 3 marzo 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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