Corte costituzionale
Ordinanza n. 55/2011
Corte cost., ord. 18 febbraio 2011, n. 55
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 55/2011
- Data di deposito
- 18 febbraio 2011
- Data di decisione
- 9 febbraio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:55
Norme oggetto del giudizio
- art. 61, n. 11 bis, codice penale
- art. 1, lett. f), decreto-legge n. 92 del 23 maggio 2008
- art. 1, legge n. 125 del 24 luglio 2008
Parametri
- art. 3, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 27, comma 1, Costituzione
- art. 13, Costituzione
- art. 27, comma 3, Costituzione
- art. 10, comma 1, Costituzione
- art. 1, XII Protocollo addizionale, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 14, convenzione europea dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali (Roma 04/11/1950)
- art. 20, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 2, comma 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
- art. 21, Carta dei diritti fondamentali U.E.
- art. 2, comma 1, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 7, dichiarazione universale dei diritti dell'uomo
- art. 14, comma 1, patto internazionale dei diritti civili e politici
Massime
Massima n. 35388
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dell'art. 61, n. 11- bis , del codice penale, che prevede una circostanza aggravante comune per i fatti commessi da persona che, al momento dei fatti, si trovava illegalmente nel territorio nazionale. Invero, successivamente all'ordinanza di rimessione, la sentenza n. 249 del 2010, ha dichiarato l'illegittimità costituzionale della norma impugnata con la conseguenza che la questione proposta è divenuta priva di oggetto. Infatti, in ragione dell'efficacia ex tunc con la quale la norma censurata è stata rimossa dall'ordinamento, i giudici rimettenti non potrebbero essere utilmente chiamati ad una nuova valutazione di rilevanza delle questioni medesime, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al giudice rimettente. Per la dichiarazione di illegittimità costituzionale dell'art. 61, numero 11- bis , cod. pen., ed altresì, in via consequenziale, dell'art. 1, comma 1, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica) e dell'art. 656, comma 9, lettera a), del codice di procedura penale, limitatamente alle parole «e per i delitti in cui ricorre l'aggravante di cui all'art. 61, primo comma, numero 11- bis ), del medesimo codice,» v. la citata sentenza n. 249/2010 Nel senso che l'efficacia ex tunc della declaratoria di incostituzionalità della norma impugnata preclude al giudice a quo una nuova valutazione della perdurante rilevanza del quesito, valutazione che sola potrebbe giustificare la restituzione degli atti al rimettente, v., con riferimento a questioni analoghe all'attuale, le citate ordinanze nn. 306 e 78 del 2010 e n. 327 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale dell'art. 61, n. 11-bis, del codice penale, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 10, primo comma, 13, 25, secondo comma, 27, primo e terzo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Agrigento e dal Tribunale di Latina, in composizione monocratica, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 9 febbraio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 18 febbraio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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