Corte costituzionale

Ordinanza n. 31/2011

Corte cost., ord. 27 gennaio 2011, n. 31

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
31/2011
Data di deposito
27 gennaio 2011
Data di decisione
24 gennaio 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:31

Norme oggetto del giudizio

  • art. 15, comma 3, decreto-legge n. 195 del 30 dicembre 2009
  • legge n. 26 del 26 febbraio 2010

Parametri

Massime

Massima n. 35272

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 2, 3, 24 e 111, primo e secondo comma, Cost., sotto il profilo per cui la previsione della decadenza di giudizi arbitrali correttamente instaurati e dell'attribuzione del contendere alla giurisdizione ordinaria, oltre a violare il principio codificato dall'art. 5 cod. proc. civ., si tradurrebbe in un ingiustificato prolungamento del contendere, derivante anche dalla necessità di ripetere un'attività processuale già svolta. Infatti, premesso che la discrezionalità di cui il legislatore gode nell'individuazione delle materie sottratte alla possibilità di compromesso incontra il solo limite della manifesta irragionevolezza, e che le scelte legislative in materia di arbitrato nei lavori pubblici necessariamente si giustificano in funzione delle specifiche contingenze che caratterizzano le singole iniziative della pubblica amministrazione, la rilevante entità dei costi degli arbitrati gravanti sulla P.A. conferma che la previsione di tale esclusione non appare certamente incongrua (e tantomeno manifestamente irragionevole) rispetto allo specifico fine del risparmio di spesa esplicitato dalla norma impugnata. Sull'infondatezza di questioni di legittimità costituzionale aventi ad oggetto normativa analoga, v. la sentenza n. 376 del 2001, le ordinanze n. 162 del 2009, n. 122 e n. 11 del 2003. Sulla valutazione, da parte del legislatore, di sottrarre determinate controversie al giudizio arbitrale, v. l'ordinanza n. 162 del 2009.

Massima n. 35273

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento all'art. 25 Cost., sotto il profilo della violazione del principio del giudice naturale precostituito conseguente alla previsione di una decadenza retroattiva di un giudizio regolarmente instaurato. L'art. 25 Cost., infatti, fa riferimento al giudice naturale precostituito per legge e non a quello, derogatorio, previsto contrattualmente dalle parti; e comunque il principio costituzionale del giudice naturale viene rispettato allorché la legge, sia pure con effetto anche sui processi in corso, modifica in generale i presupposti o i criteri in base ai quali deve essere individuato il giudice competente, sicché lo spostamento della competenza dall'uno all'altro ufficio giudiziario avviene per effetto di un nuovo ordinamento e, dunque, della designazione di un nuovo giudice naturale. Sulla riferibilità dell'art. 25 Cost. al giudice indicato dalla legge e non a quello scelto dalle parti, v. le ordinanze n. 162 del 2009 e n. 11 del 2003. Sul principio del giudice naturale v., in generale, la sentenza n. 237 del 2007.

Massima n. 35274

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost. ed al principio comunitario del legittimo affidamento, in quanto l'applicazione della norma vanificherebbe retroattivamente un processo ritualmente avviato da mesi e legittimamente coltivato. Nel nostro sistema costituzionale, infatti, non è interdetto al legislatore di emanare disposizioni le quali vengano a modificare in senso sfavorevole per i beneficiari la disciplina dei rapporti di durata, anche se l'oggetto di questi sia costituito da diritti soggettivi perfetti (salvo, ovviamente, in caso di norme retroattive, il limite imposto in materia penale dall'art. 25, secondo comma, Cost.), unica condizione essendo che tali disposizioni non trasmodino in un regolamento irrazionale, frustrando, con riguardo a situazioni sostanziali fondate sulle leggi precedenti, l'affidamento dei cittadini nella sicurezza giuridica, da intendersi quale elemento fondamentale dello Stato di diritto. Sul principio costituzionale del legittimo affidamento e sui limiti di interventi legislativi che incidano sui rapporti di durata, v., tra le altre, le sentenze n. 1 del 2011, n. 302 del 2010, n. 236 e n. 206 del 2009.

Massima n. 35275

E' manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento agli artt. 24, 25 e 41 Cost., in quanto la previsione della decadenza di giudizi ritualmente instaurati comporterebbe un'irragionevole lesione dell'autonomia privata. Infatti, la riconosciuta sussistenza di un rilevante interesse pubblico, di cui risulta permeata la materia relativa alle opere di ricostruzione dei territori colpiti da calamità naturali, consente di disattendere la censura riguardante un'asserita irragionevole limitazione dell'autonomia privata derivante dal divieto di devoluzione ad arbitri delle controversie in esame, poiché l'art. 41 Cost. espressamente riconosce che l'autonomia contrattuale può essere limitata per ragioni di utilità economico-sociale e, coerentemente, anche l'art. 806 cod. proc. civ. prevede la possibilità di devoluzione ad arbitri delle controversie «salvo espresso divieto di legge». In argomento, v. l'ordinanza n. 162 del 2009.Sulla limitazione dell'autonomia privata per ragioni di utilità economico-sociale, v. la sentenza n. 279 del 2006.

Massima n. 35276

E' manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195, convertito, con modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2010, n. 26 - il quale prevede che: «Al fine di assicurare risparmi di spesa, i compromessi e le clausole compromissorie inserite nei contratti stipulati per la realizzazione d'interventi connessi alle dichiarazioni di stato di emergenza ai sensi dell'art. 5, comma 1, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e di grande evento di cui all'art. 5- bis del decreto-legge 7 settembre 2001, n. 343, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 novembre 2001, n. 401, sono nulli. Sono fatti salvi i collegi arbitrali presso cui pendono i giudizi per i quali la controversia abbia completato la fase istruttoria alla data di entrata in vigore del presente decreto» - sollevata, in riferimento all'art. 117, primo comma, Cost., per violazione del principio del giudice precostituito per legge e di quello di ragionevole durata del processo, sanciti anche dall'art. 6 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo. Infatti il giudice a quo , oltre a non porsi neppure il problema pregiudiziale dell'applicabilità della normativa comunitaria alla controversia in esame, non dà contezza alcuna né dell'esistenza di specifiche interpretazioni nel senso auspicato da parte della Corte di Strasburgo dell'evocato principio della CEDU, né di una valenza della norma della Carta recepita nel Trattato di Lisbona che consentano di configurare (almeno in tesi) l'eventuale operatività di un plus di tutela convenzionale o comunitaria rispetto a quella interna. Sui rapporti tra la Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e l'art. 117, primo comma, Cost., v., tra le altre, le sentenze n. 1 del 2011, nn. 311 e 317 del 2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 30 dicembre 2009, n. 195 (Disposizioni urgenti per la cessazione dello stato di emergenza in materia di rifiuti nella regione Campania, per l'avvio della fase post emergenziale nel territorio della regione Abruzzo ed altre disposizioni urgenti relative alla Presidenza del Consiglio dei Ministri ed alla protezione civile), convertito, con modificazioni, in legge 26 febbraio 2010, n. 26, sollevata - in riferimento all'art. 117, primo comma, della Costituzione - dal Collegio arbitrale di Roma, con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara la manifesta infondatezza delle questioni di legittimità costituzionale del citato art. 15, comma 3, del decreto-legge n. 195 del 2009, sollevate - in riferimento agli articoli 2, 3, 24, 25, 41, 111, primo e secondo comma, Cost. - dal medesimo Collegio arbitrale con la stessa ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 24 gennaio 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 27 gennaio 2011.

Il Cancelliere

F.to: FRUSCELLA

Testo integrale

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