Corte costituzionale
Ordinanza n. 21/2011
Corte cost., ord. 20 gennaio 2011, n. 21
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 21/2011
- Data di deposito
- 20 gennaio 2011
- Data di decisione
- 12 gennaio 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alfio Finocchiaro
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:21
Norme oggetto del giudizio
- art. 707, comma 1, codice di procedura civile
- art. 708, comma 1, e intero testo, codice di procedura civile
- art. 2, comma 3, lett e-ter), decreto-legge n. 35 del 14 marzo 2005
- legge n. 80 del 14 maggio 2005
Parametri
Massime
Massima n. 35256
E' manifestamente inammissibile, per indeterminatezza del petitum , la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli artt. 707, primo comma, e 708, primo comma, cod. proc. civ. - come sostituiti dall'art. 2, comma 3, lettera e-ter ), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80 - e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata in riferimento agli artt. 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, nella parte in cui tali norme prevedono che i coniugi debbano comparire davanti al presidente del tribunale, nel giudizio di separazione personale, con l'assistenza del difensore; la stessa formulazione dell'ordinanza di rimessione, infatti, si presenta ambigua, auspicando che la Corte risolva la questione o con un intervento manipolativo ovvero con una pronuncia interpretativa di accoglimento. Sull'inammissibilità della questione per indeterminatezza del petitum v., di recente, le ordinanze n. 54 del 2008 e n. 155 del 2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara manifestamente inammissibile la questione di legittimità costituzionale del combinato disposto degli articoli 707, primo comma, e 708, primo comma, del codice di procedura civile, come sostituiti dall'articolo 2, comma 3, lettera e-ter), del decreto-legge 14 marzo 2005, n. 35 (Disposizioni urgenti nell'ambito del Piano di azione per lo sviluppo economico, sociale e territoriale. Deleghe al Governo per la modifica del codice di procedura civile in materia di processo di cassazione e di arbitrato nonché per la riforma organica della disciplina delle procedure concorsuali), convertito, con modificazioni, dalla legge 14 maggio 2005, n. 80, e dell'art. 708, intero testo, cod. proc. civ., sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24, 29, 30, 31 e 111 della Costituzione, dal Presidente del Tribunale di Lamezia Terme con l'ordinanza in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 12 gennaio 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Alfio FINOCCHIARO, Redattore
Maria Rosaria FRUSCELLA, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 gennaio 2011.
Il Cancelliere
F.to: FRUSCELLA
Testo integrale
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