Corte costituzionale
Ordinanza n. 162/2011
Corte cost., ord. 6 maggio 2011, n. 162
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 162/2011
- Data di deposito
- 6 maggio 2011
- Data di decisione
- 20 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Alessandro Criscuolo
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:162
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 22, legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1-ter, comma 1, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- art. 1-ter, comma 8, decreto-legge n. 78 del 1° luglio 2009
- legge n. 102 del 3 agosto 2009
- art. 62-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 1, comma 22, lett. o), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35641
Benché il rimettente abbia indicato nel dispositivo dell'ordinanza di rimessione, quale oggetto della censura, esclusivamente la norma di cui all'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dall'intero contesto del provvedimento si desume con chiarezza come le doglianze riguardino anche le altre norme citate nell'ordinanza medesima - vale a dire: l'art. 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; l'art. 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); l'art. 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009 -, sicché esse vanno ritenute oggetto del sindacato di legittimità costituzionale in relazione agli evocati parametri di cui agli artt. 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97, primo comma, della Costituzione.
Massima n. 35642
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, primo comma,25, secondo comma, e 97, primo comma, della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Infatti, per un verso, l'ordinanza di rimessione omette qualsiasi descrizione della fattispecie cui la norma censurata dovrebbe applicarsi, precludendo così il necessario controllo in punto di rilevanza; per altro verso, il rimettente non espone alcuna motivazione autosufficiente a sostegno dei dubbi di legittimità costituzionale, limitandosi a rinviare alle deduzioni del pubblico ministero, peraltro non riportate neppure per sintesi nel provvedimento, il cui apparato argomentativo si esaurisce in un mero elenco dei parametri costituzionali invocati e nell'assiomatica asserzione che la norma censurata sarebbe in contrasto con essi. - In ordine all'impossibilità di effettuare il controllo di rilevanza in ipotesi di omessa descrizione della fattispecie oggetto del giudizio a quo , v., ex multis , le richiamate ordinanze n. 85 del 2010 e nn. 211 e 202 del 2009.
Massima n. 35643
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in relazione agli artt. 3, 24, secondo comma, e 27, terzo comma, della Costituzione, degli articoli: 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica; 16, comma 1, del medesimo decreto legislativo n. 286 del 1998, come modificato dall'art. 1, comma 16, lett. b ) e comma 22, lett. o ), della legge n. 94 del 2009; 1- ter , commi 1 e 8, del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali); 62- bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'art. 1, comma 17, lett. d ), della legge n. 94 del 2009. Nell'ordinanza di rimessione manca qualsiasi riferimento alla fattispecie concreta da cui la questione ha preso le mosse, onde resta preclusa ogni possibilità di controllo sulla rilevanza della medesima, né è dato cogliere la pertinenza delle disposizioni censurate rispetto alla fattispecie portata all'esame del giudicante, non essendo spiegato se di quelle norme egli debba fare applicazione.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi;
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli articoli 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), rispettivamente aggiunto e modificato dall'art. 1, comma 16, lettera a), e comma 22, della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), dell'art. 1-ter, commi 1 e 8, del decreto-legge 1° luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102 (recante provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini e della partecipazione italiana a missioni internazionali), e dell'articolo 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'art. 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), aggiunto dall'articolo 1, comma 17, lettera d), della legge n. 94 del 2009, sollevate, in riferimento agli articoli 2, 3, 24, secondo comma, 25, secondo comma, 27, terzo comma, e 97 primo comma, della Costituzione, dal Giudice di pace di Rivarolo Canavese e dal Giudice di pace di Vergato con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Alessandro CRISCUOLO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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