Corte costituzionale
Ordinanza n. 161/2011
Corte cost., ord. 6 maggio 2011, n. 161
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 161/2011
- Data di deposito
- 6 maggio 2011
- Data di decisione
- 20 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Maria Napolitano
- Presidente
- MADDALENA
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:161
Norme oggetto del giudizio
- art. 10-bis, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. a), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 16, comma 1, decreto legislativo n. 286 del 25 luglio 1998
- art. 1, comma 16, lett. b), legge n. 94 del 15 luglio 2009
- art. 62-bis, decreto legislativo n. 274 del 28 agosto 2000
- art. 1, comma 17, lett. d), legge n. 94 del 15 luglio 2009
Parametri
Massime
Massima n. 35640
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10- bis e 16, comma 1, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, e dell'art. 62- bis del d.lgs. 28 agosto 2000, n. 274, concernenti il trattamento sanzionatorio del reato di ingresso e soggiorno illegale dello straniero nel territorio dello Stato, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione. Le ordinanze di rimessione, infatti, presentano carenze in punto di descrizione della fattispecie concreta e di motivazione sulla rilevanza tali da precludere lo scrutinio nel merito delle questioni.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità delle questioni di legittimità costituzionale degli artt. 10-bis e 16, comma 1, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), e dell'art. 62-bis del decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274 (Disposizioni sulla competenza penale del giudice di pace, a norma dell'articolo 14 della legge 24 novembre 1999, n. 468), sollevate, in riferimento agli artt. 2, 3, 24, 25, 27 e 97 della Costituzione, dal Giudice di pace di Imola e dal Giudice di pace di Alessano con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 20 aprile 2011.
F.to:
Paolo MADDALENA, Presidente
Paolo Maria NAPOLITANO, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 6 maggio 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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