Corte costituzionale
Ordinanza n. 154/2011
Corte cost., ord. 21 aprile 2011, n. 154
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 154/2011
- Data di deposito
- 21 aprile 2011
- Data di decisione
- 18 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Paolo Grossi
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:154
Norme oggetto del giudizio
Parametri
- art. 2, Costituzione
- art. 3, Costituzione
- art. 10, Costituzione
- art. 25, comma 2, Costituzione
- art. 25, comma 3, Costituzione
- art. 27, Costituzione
- art. 111, Costituzione
- art. 26, comma 2, legge n. 87 del 11 marzo 1953
- art. 9, comma 2, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
Massime
Massima n. 35633
Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, 27, e 111 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, infatti, risultando carenti nella descrizione dei fatti di cui ai relativi giudizi, nonché nella motivazione sulla rilevanza della questione che sollevano, precludono lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chioggia e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, («in relazione agli articoli 13 e 27 Cost.»), nonché all'articolo 111 Cost., dal Giudice di pace di Orvieto, con le ordinanze indicate in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Paolo GROSSI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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