Corte costituzionale

Ordinanza n. 154/2011

Corte cost., ord. 21 aprile 2011, n. 154

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Ordinanza
Numero
154/2011
Data di deposito
21 aprile 2011
Data di decisione
18 aprile 2011
Esito
Manifesta inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
DE SIERVO
ECLI
ECLI:IT:COST:2011:154

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 35633

Sono manifestamente inammissibili le questioni di legittimità costituzionale, sollevate in riferimento agli artt. 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, 27, e 111 della Costituzione, dell'art. 10- bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lett. a ), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), che punisce con l'ammenda da 5.000 a 10.000 euro, salvo che il fatto costituisca più grave reato, lo straniero che fa ingresso o si trattiene illegalmente nel territorio dello Stato. Le ordinanze di rimessione, infatti, risultando carenti nella descrizione dei fatti di cui ai relativi giudizi, nonché nella motivazione sulla rilevanza della questione che sollevano, precludono lo scrutinio nel merito delle questioni medesime.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riuniti i giudizi,

dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10-bis del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286 (Testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina dell'immigrazione e norme sulla condizione dello straniero), aggiunto dall'art. 1, comma 16, lettera a), della legge 15 luglio 2009, n. 94 (Disposizioni in materia di sicurezza pubblica), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 25, secondo comma, e 27 della Costituzione, dal Giudice di pace di Chioggia e, in riferimento agli articoli 2, 3, 10, 25, secondo e terzo comma, («in relazione agli articoli 13 e 27 Cost.»), nonché all'articolo 111 Cost., dal Giudice di pace di Orvieto, con le ordinanze indicate in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.

F.to:

Ugo DE SIERVO, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Gabriella MELATTI, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 21 aprile 2011.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: MELATTI

Testo integrale

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