Corte costituzionale
Ordinanza n. 143/2011
Corte cost., ord. 20 aprile 2011, n. 143
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Ordinanza
- Numero
- 143/2011
- Data di deposito
- 20 aprile 2011
- Data di decisione
- 18 aprile 2011
- Esito
- Manifesta inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Luigi Mazzella
- Presidente
- DE SIERVO
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2011:143
Norme oggetto del giudizio
- art. 2, comma 212, legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 2, comma 212, lett. a) e b), legge n. 191 del 23 dicembre 2009
- art. 9, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 10, comma 6, bis, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 30, comma 1, decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 30 maggio 2002
- art. 23, comma 10, legge n. 689 del 24 novembre 1981
Parametri
Massime
Massima n. 35600
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre2009, n. 191 impugnato, in riferimento agli artt. 3 e 24 Cost., in quanto ha previsto l'obbligo del pagamento del contributo unificato anche in caso di proposizione di un ricorso innanzi al Giudice di Pace avverso sanzioni amministrative ai sensi dell'art. 23 della legge n. 689 del 1981. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.
Massima n. 35601
E' manifestamente inammissibile, per difetto di rilevanza nel giudizio a quo , la questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, così come modificati dall'art. 2, comma 212, lett. a ) e b ), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, impugnati, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 Cost., in quanto assoggettano i procedimenti di opposizione a sanzioni amministrative al pagamento del contributo di iscrizione a ruolo e delle spese forfetizzate. La questione è stata sollevata d'ufficio, nonostante l'avvenuto spontaneo pagamento del contributo da parte del ricorrente. Pertanto, poiché le norme censurate, che impongono il pagamento del contributo, sono già state spontaneamente applicate dal ricorrente, l'asserito vulnus agli invocati principi costituzionali sarebbe, in ipotesi, determinato da una norma di cui il rimettente non deve fare applicazione.
Massima n. 35669
E' manifestamente inammissibile, per insufficiente motivazione sulla rilevanza, la questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6- bis , del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dall'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689, impugnati, in riferimento agli artt. 24 e 25 Cost., nella parte in cui prevedono l'obbligo di versamento del contributo unificato per tutti i procedimenti istaurati con ricorso ai sensi del citato art. 23 - con riferimento ai ricorsi iscritti alla data del 1º gennaio 2010 - avverso verbali di accertamento o ordinanze ingiunzioni ex lege n. 689 del 1981 e, quindi, anche per i ricorsi riferibili a verbali notificati prima dell'entrata in vigore della legge n. 191 del 2009. Premesso che il giudizio a quo non ha ad oggetto la verifica della suddetta obbligazione tributaria, la rilevanza della questione potrebbe ravvisarsi solo nell'ipotesi in cui il pagamento del contributo unificato costituisse una condizione di ammissibilità o di procedibilità del giudizio cui accede tale adempimento. Tuttavia, il rimettente non indica in base a quale disposizione l'inadempimento dell'obbligazione tributaria - che, secondo gli artt. 16, 247 e 249 del d.P.R. n. 115 del 2002, determina l'attivazione, da parte della cancelleria del magistrato dove è depositato l'atto introduttivo del giudizio, della procedura per la riscossione coattiva del contributo stesso, nonché l'applicazione della sanzione di cui all'art. 71 del d.P.R. n. 131 del 1986 - possa comportare l'ulteriore sanzione processuale dell'improcedibilità della domanda; né, più in generale, spiega in che modo la richiesta pronuncia di incostituzionalità inciderebbe sulla decisione che gli é sottoposta.
Per questi motivi
per questi motivi
la corte costituzionale
riuniti i giudizi,
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 212, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, recante «Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (legge finanziaria 2010)», sollevata, con riferimento agli artt. 3 e 24 della Costituzione, dal Giudice di pace di Ficarolo con l'ordinanza in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale degli artt. 9 e 10, comma 6-bis, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia. - Testo A), così come modificati dall'art 2, comma 212, lettere a) e b), della legge n. 191 del 2009, e dell'art. 30, comma 1, del predetto d.P.R. n. 115 del 2002, sollevata, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 113 della Costituzione, dal Giudice di Pace di Varazze con l'ordinanza indicata in epigrafe;
dichiara la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale dell'art. 10, comma 6-bis, del d.P.R. n. 115 del 2002, come modificato dall'art. 2, comma 212, legge n. 191 del 2009, e dell'art. 23, decimo comma, della legge 24 novembre 1981, n. 689 (Modifiche al sistema penale), sollevata, in riferimento agli artt. 24 e 25 della Costituzione, dal Giudice di pace di Fermo con l'ordinanza indicata in epigrafe.
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 18 aprile 2011.
F.to:
Ugo DE SIERVO, Presidente
Luigi MAZZELLA, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria il 20 aprile 2011.
Il Direttore della Cancelleria
F.to: MELATTI
Testo integrale
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