Corte costituzionale

Sentenza n. 40/2010

Corte cost., sent. 11 febbraio 2010, n. 40

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
40/2010
Data di deposito
11 febbraio 2010
Data di decisione
8 febbraio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Ugo De Siervo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:40

Norme oggetto del giudizio

  • art. 79, comma 1, bis, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • art. 79, comma 1, ter, decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008
  • legge n. 133 del 6 agosto 2008
  • art. 79, comma 1, bis, lett. a), b) e c), decreto-legge n. 112 del 25 giugno 2008

Parametri

Massime

Massima n. 34318

V. titoletto.

Massima n. 34319

In relazione alla questione di legittimità costituzionale dell'art. 79, commi 1- bis e 1- ter , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, va rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione per omesso riferimento alla disposizione impugnata nell'atto di costituzione della Regione posto che esso si limita a contraddire le doglianze regionali concernenti le ulteriori disposizioni normative impugnate contestualmente. Tale tecnica difensiva è compatibile con il disposto dell'art. 23 delle Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale, nel testo antecedente alle modifiche apportate con la delibera del 7 ottobre 2008, testo che trova applicazione al caso di specie in ragione della circostanza per cui il ricorso è stato depositato il 22 ottobre 2008 e cioè prima che entrassero in vigore le nuove Norme integrative (art. 34 delle vigenti Norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale). In senso analogo, v. citate sentenze n. 324 e n. 308/2003.

Massima n. 34320

In relazione alla intervenuta modifica, nella pendenza del giudizio, delle disposizioni censurate, contenute dell'art. 79, commi 1- bis e 1- ter , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, ad opera dell'art. 22, comma 1, lettere a) e b) del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sussistono le condizioni per il trasferimento delle sollevate questioni di legittimità costituzionale sulle nuove norme nella parte in cui esse modificano quelle originarie, in ragione della persistenza del medesimo contenuto precettivo recato dalle disposizioni impugnate. In senso analogo, v. citate sentenze n. 237 e n. 139/2009.

Massima n. 34321

Deve escludersi il trasferimento delle questioni di legittimità costituzionale sollevate in relazione all'art. 79, comma 1- ter , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, sulle nuove norme nella parte in cui modificano quelle originarie con riguardo all'ulteriore modifica apportata dall'art. 22 del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 al solo comma 1- ter impugnato, nella parte in cui si è stabilito che, in caso di mancato raggiungimento dell'intesa di cui al comma 1- bis «si applicano comunque l'art. 120 della Costituzione, nonché le norme statali di attuazione e di applicazione dello stesso, e la legge 5 maggio 2009, n. 42, in materia di federalismo fiscale». In questo caso, infatti, la norma ha assunto un nuovo e diverso contenuto, la cui lesività avrebbe potuto essere denunciata dalla Regione solo adempiendo all'onere di tempestiva impugnazione. Lo scrutinio di costituzionalità del comma 1- ter andrà perciò effettuato sul testo originario, dovendosi evidentemente escludere il carattere satisfattivo dello ius superveniens appena ricordato. In senso analogo, v. citata sentenza n. 162/2007.

Massima n. 34322

Sono inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1- bis , lett. a ), b ) e c ), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lett. a ), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2009, n. 102, sollevate in relazione agli artt. 32 e 97 Cost. Tali parametri sono estranei al riparto delle competenze tra Stato e Regioni, alla garanzia del quale soltanto è destinato il giudizio in via principale quando promosso dalle Regioni; né la ricorrente illustra, per altro profilo, per quali ragioni le dedotte violazioni possano ridondare su tale sfera competenziale. In senso analogo, v. citate sentenze n. 107/2009 e n. 216/2008.

Massima n. 34323

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 79, comma 1- bis , del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall'art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, sollevate in relazione agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost. La disposizione impugnata dà vita ad una forma di finanziamento integrativo, indirizzata a premiare politiche regionali virtuose in relazione all'obiettivo di contenimento della spesa sanitaria, ovvero di un rilevante aggregato della spesa pubblica al cui controllo le Regioni sono tenute a concorrere per conseguire gli obiettivi di finanza pubblica condizionati anche dagli obblighi comunitari, che la legge dello Stato predetermina. Si tratta di disposizione qualificabile quale principio fondamentale di coordinamento della finanza pubblica, rivolta alla preminente finalità di contenimento razionale della spesa. La disposizione introduce, inoltre, un meccanismo incentivante a generale presidio della finanza pubblica, per la quota relativa al contributo integrativo riservato al settore sanitario, individuando aree di intervento, senza, nel contempo, privare le Regioni dello spazio di autonomia necessario per articolare nel dettaglio le misure necessarie per ciascuna di esse. In tema di assistenza in materia sanitaria, si vedano le citate sentenze n. 134/2006 e n. 88/2003, nonché, per i profili concernenti i riflessi sull'autonomia finanziaria (art. 119 Cost.) ed organizzativa (artt. 117, quarto comma, e art. 118 Cost.) delle Regioni, v. citate sentenze n. 169/2007 e n. 36/2004.

Massima n. 34324

Deve essere dichiarata l'intervenuta cessazione della materia del contendere in relazione alla questione di legittimità costituzionale concernente il comma 1- ter dell'art. 79, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in quanto il raggiungimento dell'intesa prevista dal precedente comma 1- bis ha quale effetto di privare di interesse il ricorso per tale parte: l'attivazione del meccanismo contemplato dal comma 1- ter , infatti, è espressamente subordinato alla mancata stipula della predetta intesa, entro il 15 ottobre 2009. In senso analogo, v. citate sentenze n. 275/2007 e n. 216/2006.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

riservata a separate pronunce la decisione sulle ulteriori questioni di legittimità costituzionale promosse dalla Regione Veneto con il ricorso di cui al reg. ric. n. 70 del 2008, nei confronti del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112 (Disposizioni urgenti per lo sviluppo economico, la semplificazione, la competitività, la stabilizzazione della finanza pubblica e la perequazione tributaria), convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133,

dichiara inammissibili le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1-bis, lettere a) e b) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall’art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78 (Provvedimenti anticrisi, nonché proroga di termini), convertito, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge 3 agosto 2009, n. 102, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 32 e 97 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1-bis, lettera c) del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall’art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge 1 luglio 2009, n. 78, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promossa dalla Regione Veneto, in riferimento all’art. 32 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara cessata la materia del contendere sulle questioni di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1-ter, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato, limitatamente alle parole “entro il 15 ottobre 2009”, dall’art. 22, comma 1, lettera b), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell’art. 79, comma 1-bis del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, nel testo modificato dall’art. 22, comma 1, lettera a), del decreto-legge n. 78 del 2009, convertito in legge, con modificazioni, dall’art. 1, comma 1, della legge n. 102 del 2009, promosse dalla Regione Veneto, in riferimento agli artt. 117, terzo e quarto comma, 118 e 119 Cost., con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, l'8 febbraio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Ugo DE SIERVO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria l'11 febbraio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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