Corte costituzionale

Sentenza n. 269/2010

Corte cost., sent. 22 luglio 2010, n. 269

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
269/2010
Data di deposito
22 luglio 2010
Data di decisione
7 luglio 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Giuseppe Tesauro
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:269

Norme oggetto del giudizio

  • art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 2, comma 4, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 6, comma 35, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 6, comma 51, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 6, comma 55, lett. d), legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 6, comma 11, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009
  • art. 6, comma 43, legge della Regione Toscana n. 29 del 9 giugno 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34873

E' inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nella parte in cui, prevedendo specifici interventi in favore degli immigrati privi di regolare permesso di soggiorno, inciderebbe sulla disciplina dell'ingresso e del soggiorno degli immigrati, di competenza esclusiva del legislatore statale. Premesso che la delibera governativa di impugnazione della legge e l'allegata relazione ministeriale devono contenere l'indicazione delle disposizioni impugnate, a pena di inammissibilità delle relative censure, nella specie, del suddetto art. 2, comma 2, non si fa alcuna menzione nella delibera del Consiglio dei ministri che dispone l'impugnazione della legge regionale e nell'allegata relazione del Ministro per i rapporti con le Regioni.

Massima n. 34874

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 4, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ), Cost., nella parte in cui, disponendo che «gli interventi previsti dalla presente legge sono estesi anche a cittadini neocomunitari compatibilmente con le previsioni normative vigenti, fatte salve norme più favorevoli», introdurrebbe una misura concernente i cittadini comunitari, riconducibile alla competenza legislativa esclusiva statale in materia di disciplina dei rapporti con l'Unione europea. Invero, la norma in esame non determina alcuna lesione delle competenze legislative statali, poiché si limita ad assicurare anche ai cittadini neocomunitari quelle prestazioni ad essi dovute nell'osservanza di obblighi comunitari e riguardanti ambiti di competenza regionale, concorrente o residuale, riconducibili al settore sanitario, dell'istruzione, dell'accesso al lavoro ed all'edilizia abitativa e della formazione professionale.

Massima n. 34875

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 35, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nella parte in cui dispone che «tutte le persone dimoranti nel territorio regionale, anche se prive di titolo di soggiorno, possono fruire degli interventi socio assistenziali urgenti ed indifferibili, necessari per garantire il rispetto dei diritti fondamentali riconosciuti ad ogni persona in base alla Costituzione ed alle norme internazionali», dando vita così ad un sistema socio-assistenziale parallelo per gli stranieri non presenti regolarmente nel territorio dello Stato. Premesso che l'art. 35, comma 3, del d.lgs. n. 286 del 1998 assicura ai cittadini stranieri presenti sul territorio nazionale, non in regola con le norme relative all'ingresso ed al soggiorno, nei presidi pubblici ed accreditati, le cure ambulatoriali ed ospedaliere urgenti o comunque essenziali, ancorché continuative, per malattia ed infortunio ed estende ad essi i programmi di medicina preventiva a salvaguardia della salute individuale e collettiva; la censurata norma regionale, in attuazione dei principi fondamentali posti dal legislatore statale in tema di tutela della salute, provvede ad assicurare anche agli stranieri irregolari le fondamentali prestazioni sanitarie ed assistenziali atte a garantire il diritto all'assistenza sanitaria, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in tema di ingresso e soggiorno in Italia dello straniero, anche con riguardo allo straniero dimorante privo di un valido titolo di ingresso. Per l'affermazione che «lo straniero è [...] titolare di tutti i diritti fondamentali che la Costituzione riconosce spettanti alla persona», v. la citata sentenza n. 148/2008. Nel senso che il diritto alla salute deve essere riconosciuto «anche agli stranieri, qualunque sia la loro posizione rispetto alle norme che regolano l'ingresso ed il soggiorno nello Stato, pur potendo il legislatore prevedere diverse modalità di esercizio dello stesso», v. la citata sentenza n. 252/2001.

Massima n. 34876

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 51, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nella parte in cui stabilisce che «la rete regionale di sportelli informativi supporta i comuni nella sperimentazione, avvio ed esercizio delle funzioni relative al rilascio dei titoli di soggiorno; promuove inoltre il coordinamento tra gli enti locali per lo sviluppo dei servizi volti a facilitare e semplificare i rapporti tra i cittadini stranieri e la pubblica amministrazione», estendendo i compiti della detta rete regionale a funzioni che le norme statali non attribuiscono ai Comuni. Invero, la censurata disposizione, lungi dal regolare aspetti propriamente incidenti sulla materia dell'immigrazione, si limita a prevedere una forma di assistenza in favore degli stranieri presenti sul territorio regionale che si sostanzia nel mero affidamento agli enti locali di quegli adempimenti che, nell'ambito dei procedimenti di richiesta e rinnovo di permesso di soggiorno e di carta di soggiorno, diversamente sarebbero stati svolti direttamente dagli stessi richiedenti, nel pieno rispetto delle competenze statali di cui all'art. 5, commi 2 e 4, del d.lgs. n. 286 del 1998. Sullo svolgimento di compiti istruttori da parte degli enti locali nell'ambito dei procedimenti relativi a permessi di soggiorno, carte di soggiorno e richieste di nulla-osta al ricongiungimento, v. la citata sentenza n. 156/2006.

Massima n. 34877

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 6, comma 55, lett. d ), della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnato, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lett. a ) e b ), Cost., nella parte in cui garantisce l'iscrizione al servizio sanitario regionale anche agli stranieri che abbiano proposto ricorso giurisdizionale avverso il provvedimento di diniego del permesso di soggiorno per riconoscimento dello status di rifugiato, richiesta di asilo, protezione sussidiaria o per ragioni umanitarie. La disposizione si inserisce in un contesto caratterizzato dal riconoscimento in favore dello straniero, anche privo di un valido titolo di soggiorno, di un nucleo irriducibile di tutela del diritto alla salute protetto dalla Costituzione come ambito inviolabile della dignità umana. Premesso che l'art. 34, comma 1, lett. b ), del d.lgs. n. 286 del 1998 prescrive l'iscrizione al servizio sanitario nazionale degli stranieri che abbiano richiesto il rinnovo del titolo di soggiorno anche per asilo politico, per asilo umanitario o per richiesta di asilo; la norma regionale impugnata si limita a disciplinare la materia della tutela della salute, per la parte di propria competenza, nel pieno rispetto di quanto stabilito dal legislatore statale in ordine alla posizione dei soggetti sopra indicati, alle cui norme implicitamente fa rinvio.

Massima n. 34878

Non sono fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 6, commi 11 e 43, della legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29, impugnati, in riferimento all'art. 117, commi secondo, lett. a ) e b ), e nono, Cost. nonché all'art. 6, commi 2 e 3, della legge 5 giugno 2003, n. 131, in quanto stabiliscono, rispettivamente, che «La Regione promuove intese e azioni congiunte con gli enti locali, con le altre regioni, con gli uffici centrali e periferici delle amministrazioni statali, con le istituzioni europee, le agenzie delle Nazioni Unite competenti nella materia delle migrazioni» e che «La Regione, in conformità alla legislazione statale, promuove intese volte a facilitare l'ingresso in Italia di cittadini stranieri per la frequenza di corsi di formazione professionale o tirocini formativi», consentendo alla Regione di instaurare rapporti con organismi internazionali e attribuendo ad essa compiti internazionali in una materia, quella delle politiche migratorie, che non appartiene alla competenza regionale e che attiene alla disciplina dei flussi migratori. Invero, il comma 11 dell'art. 6 non fa altro che raccordare l'attività della Regione, nelle materie di propria competenza, con quella delle altre Regioni, delle amministrazioni statali, delle istituzioni europee e degli organismi internazionali, in vista del più efficace perseguimento, in via puramente indiretta ed accessoria, delle finalità delineate dal legislatore statale in tema di politiche migratorie. Quanto, poi, al comma 43 del medesimo art. 6, l'obiettivo della norma è chiaramente quello di consentire alla Regione di promuovere intese (al fine di agevolare la frequenza degli stranieri ai corsi di formazione professionale o tirocini formativi), che si riferiscono ad un ambito di competenza legislativa regionale residuale, corrispondente appunto alla formazione professionale, peraltro espressamente da realizzare «in conformità alla legislazione statale» e cioè nel pieno rispetto dei principi della politica estera fissati dallo Stato. Sull'ampiezza del potere estero riconosciuto alle Regioni, v. le citate sentenze n. 131/2008 e n. 454/2007.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 2, comma 2, legge della Regione Toscana 9 giugno 2009, n. 29 (Norme per l'accoglienza, l'integrazione partecipe e la tutela dei cittadini stranieri nella Regione Toscana), promossa, in riferimento all'art. 117, secondo comma, lettere a) e b), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe;

dichiara non fondate le questioni di legittimità costituzionale degli articoli 2, comma 4, e 6, commi 11, 35, 43, 51 e 55, lettera d), della medesima legge della Regione Toscana n. 29 del 2009, promosse dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe, in riferimento all'articolo 117, secondo comma, lettere a) e b), e nono comma, della Costituzione.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 luglio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Giuseppe TESAURO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 22 luglio 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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