Corte costituzionale

Sentenza n. 230/2010

Corte cost., sent. 24 giugno 2010, n. 230

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
230/2010
Data di deposito
24 giugno 2010
Data di decisione
21 giugno 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
Relatore
Alessandro Criscuolo
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:230

Norme oggetto del giudizio

Parametri

Massime

Massima n. 34782

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento agli artt. 3, 24 e 111, secondo comma, Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. Identica questione è stata, infatti, già dichiarata inammissibile con la sentenza n. 329 del 2009 per avere il rimettente sia trascurato di sperimentare la possibilità di dare al testo legislativo censurato un'interpretazione costituzionalmente orientata e di spiegare le ragioni che impediscono di pervenire ad un risultato idoneo a superare i dubbi di costituzionalità, sia denunciato meri inconvenienti di fatto, quali le asserite difficoltà di individuazione dei danneggiati, come tali estranei al controllo di costituzionalità. Per la dichiarazione di inammissibilità di identica questione, v. la citata sentenza n. 329/2009. Sull'ampia discrezionalità spettante al legislatore nella conformazione degli istituti processuali, con il solo limite della manifesta irragionevolezza delle scelte compiute, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenze n. 221/2008, n. 237/2007 e ordinanza n. 405/2007. Sulla manifesta inammissibilità delle questioni per omesso o inadeguato espletamento del tentativo di interpretazione conforme a Costituzione della disposizione censurata, v., ex plurimis , le citate ordinanze n. 257/2009, n. 341/2008, n. 268/2008, n. 226/2008 e n. 193/2008. Sull'estraneità al controllo di costituzionalità degli inconvenienti di fatto scaturenti dall'applicazione delle norme censurate, v., ex plurimis , le seguenti citate decisioni: sentenza n. 86/2008, ordinanze n. 427/2008, n. 385/2008 e n. 376/2007.

Massima n. 34783

Il controllo della conformità della norma delegata alla norma delegante richiede un confronto tra gli esiti di due processi ermeneutici paralleli: l'uno relativo alla disposizione che determina l'oggetto, i principi e i criteri direttivi della delega; l'altro relativo alla norma delegata da interpretare nel significato compatibile con questi ultimi. Il contenuto della delega deve essere identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, verificando, nel silenzio del legislatore delegante sullo specifico tema, che le scelte del legislatore delegato non siano in contrasto con gli indirizzi generali della medesima. I principi posti dal legislatore delegante costituiscono, poi, non soltanto base e limite delle norme delegate, ma anche strumenti per l'interpretazione della loro portata; e tali disposizioni devono essere lette, fintanto che sia possibile, nel significato compatibile con detti principi, i quali, a loro volta, vanno interpretati alla luce della ratio della legge delega. La delega legislativa non esclude ogni discrezionalità del legislatore delegato, che può essere più o meno ampia, in relazione al grado di specificità dei criteri fissati nella legge delega. Pertanto, per valutare se il legislatore abbia ecceduto tali - più o meno ampi - margini di discrezionalità, occorre individuare la ratio della delega, per verificare se la norma delegata sia con questa coerente. L'art. 76 Cost. non osta, infatti, all'emanazione di norme che rappresentino un ordinario sviluppo e, se del caso, un completamento delle scelte espresse dal legislatore delegante, poiché deve escludersi che la funzione del legislatore delegato sia limitata ad una mera scansione linguistica delle previsioni stabilite dal primo; dunque, nell'attuazione della delega è possibile valutare le situazioni giuridiche da regolamentare ed effettuare le conseguenti scelte, nella fisiologica attività di riempimento che lega i due livelli normativi. Sulla struttura del controllo di conformità della norma delegata alla norma delegante, v. le citate sentenze n. 98/2008, n. 340/2007 e n. 170/2007. Sulla necessità che il contenuto della delega sia identificato tenendo conto del complessivo contesto normativo nel quale si inseriscono la legge delega ed i relativi principi e criteri direttivi, nonché delle finalità che la ispirano, v. le citate sentenze n. 341/2007, n. 426/2006 e n. 285/2006. Sull'interpretazione delle disposizioni delegate nel significato compatibile con i principi e i criteri direttivi della norma delegante, v. le citate sentenze n. 98/2008, n. 340/2007 e n. 170/2007. Sull'interpretazione dei principi e dei criteri direttivi della norma delegante compatibilmente con la ratio della stessa, v. le citate sentenze n. 413/2002, n. 307/2002 e n. 290/2001. Sulla discrezionalità del legislatore delegato, v. le citate sentenze n. 199/2003 e n. 163/2000 e le ordinanze n. 213/2005 e n. 490/2000.

Massima n. 34784

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 140, comma 4, del d.lgs. 7 settembre 2005, n. 209, impugnato, in riferimento all'art. 76 Cost., nella parte in cui prevede un'ipotesi di litisconsorzio necessario, ai sensi dell'art. 102 cod. proc. civ., nei giudizi promossi fra l'impresa di assicurazione e le persone danneggiate. L'intervento del legislatore delegato risulta, infatti, conforme al criterio direttivo della «definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia» di cui agli artt. 4, comma 1, della legge delega n. 229 del 2003 e 20, comma 3, lett. a ), della legge n. 59 del 1997, nell'ambito del quale rientra l'obiettivo di ricondurre a sistema la disciplina del settore, introducendo disposizioni di carattere sostanziale e processuale che, per quanto non formino oggetto di espressa previsione nella normativa delegante, siano però coerenti con la ratio della delega e di essa costituiscano sviluppo. La fattispecie di litisconsorzio necessario prevista dalla norma censurata costituisce il mezzo per garantire, sul piano processuale, il principio della parità tra i creditori nella distribuzione del massimale, su cui peraltro già si fondava, al pari dell'art. 140 del d.lgs. n. 209 del 2005, il previgente art. 27 della legge n. 990 del 1969. Pertanto l'istituto contemplato dalla norma in questione completa sul versante processuale una regolamentazione sostanziale avente una ratio coerente con quello strumento e rappresenta, entro i limiti del criterio del riordino delle disposizioni vigenti in materia di assicurazioni, l'innovazione necessaria per garantire l'uniformità giuridica e sistematica della medesima normativa. Parimenti infondato è l'ulteriore argomento dedotto dal rimettente secondo cui la disposizione in esame inciderebbe sui riti e sui criteri di competenza, senza che ciò sia previsto dai criteri direttivi della legge delega. Invero, il litisconsorzio necessario non pone un problema di incidenza sui riti o sui criteri di competenza, dovendo la decisione essere pronunciata per legge nei confronti di più parti: in detta ipotesi, originata da un'inscindibilità del rapporto giuridico dedotto in giudizio o da una dipendenza di diverse posizioni giuridiche (nel caso di specie, dal rapporto tra le posizioni dei danneggiati, in ossequio al principio di parità dei creditori), la pronuncia è unica nei confronti di tutte le parti e la competenza è governata dai criteri ordinari, avuto riguardo alle ragioni che determinano la necessità del litisconsorzio. Per la duplice affermazione che «se l'obiettivo è quello della coerenza logica e sistematica della normativa, il coordinamento non può essere solo formale» e che «se l'obiettivo è quello di ricondurre a sistema una disciplina stratificata negli anni, con la conseguenza che i principi sono quelli già posti dal legislatore, non è necessario che sia espressamente enunciato nella delega il principio già presente nell'ordinamento, essendo sufficiente il criterio del riordino di una materia delimitata», v. la citata sentenza n. 52/2005.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209 (Codice delle assicurazioni private), sollevata, in riferimento agli articoli 3, 24 e 111, secondo comma, della Costituzione, dal Tribunale di Catania con l'ordinanza indicata in epigrafe;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dello stesso articolo 140, comma 4, del decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sollevata, in riferimento all'articolo 76 della Costituzione, dal Tribunale di Catania con la medesima ordinanza.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 21 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Alessandro CRISCUOLO, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 24 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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