Corte costituzionale
Sentenza n. 209/2010
Corte cost., sent. 11 giugno 2010, n. 209
Dati del provvedimento
- Organo
- Corte costituzionale
- Provvedimento
- Sentenza
- Numero
- 209/2010
- Data di deposito
- 11 giugno 2010
- Data di decisione
- 7 giugno 2010
- Esito
- Inammissibilità
- Tipo di giudizio
- GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA INCIDENTALE
- Relatore
- Gaetano Silvestri
- Presidente
- AMIRANTE
- ECLI
- ECLI:IT:COST:2010:209
Norme oggetto del giudizio
- art. 107-bis, comma 6, legge provincia Bolzano n. 13 del 11 agosto 1997
- art. 107-bis, comma 7, legge provincia Bolzano n. 13 del 11 agosto 1997
Parametri
- art. 3, norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale (7/10/2008)
- art. 3, Costituzione
- art. 24, Costituzione
- art. 102, Costituzione
- art. 113, Costituzione
- art. 117, comma 3, Costituzione
- art. 4, statuto regione Trentino Alto Adige
- art. 8, statuto regione Trentino Alto Adige
Massime
Massima n. 34734
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere dichiarato inammissibile l'intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves, poiché il relativo atto è stato depositato oltre il termine perentorio stabilito dall'art. 3 delle norme integrative per i giudizi davanti alla Corte costituzionale. In senso analogo, v., fra le più recenti, le citate ordinanze n. 11/2010 e n. 100/2009.
Massima n. 34735
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per difetto di adeguata motivazione sulla rilevanza e carente descrizione della fattispecie. Invero, il rimettente è chiamato, nel giudizio a quo , a valutare, tra l'altro, la legittimità di una concessione in sanatoria adottata sulla base delle norme vigenti al momento del rilascio. In virtù del principio tempus regit actum , la legittimità degli atti amministrativi va verificata con riguardo alla situazione di fatto e di diritto esistente al momento della loro adozione. Pertanto, nello svolgimento del suo sindacato il rimettente non può che fare applicazione delle censurate norme di interpretazione autentica, vigenti all'epoca in cui l'atto amministrativo è stato adottato e abrogate dalla successiva legge provinciale n. 4 del 2008.
Massima n. 34736
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per difetto del requisito della rilevanza derivante dall'estraneità delle norme denunciate all'area decisionale del giudice rimettente, in quanto basata su un'errata ricognizione della legislazione provinciale in materia. Inoltre, la semplice eliminazione (operata dall'art. 32, comma 14, della legge provinciale n. 1 del 2004) del riferimento alla restituzione in pristino - tra le condizioni che consentono di ottenere, in caso di annullamento della concessione edilizia, la concessione in sanatoria previo pagamento di una sanzione pecuniaria - non implica l'estensione della possibilità di sanatoria all'ipotesi di vizi sostanziali, ma significa soltanto che tale sanatoria è subordinata esclusivamente all'impossibilità di rimuovere i vizi delle procedure. Sulla manifesta inammissibilità di questioni aventi ad oggetto norme estranee all'area decisionale del rimettente, v. la citata ordinanza n. 447/2005.
Massima n. 34737
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per errata indicazione delle norme applicabili nel giudizio a quo . Infatti, il rimettente ha sufficientemente illustrato le ragioni per le quali ritiene che soltanto le denunciate norme di interpretazione autentica siano illegittime e non anche le norme "interpretate" contenute nell'art. 88 della legge provinciale n. 13 del 1997, ed ha, altresì, focalizzato le censure sul presunto carattere di interpretazione autentica delle norme di cui agli impugnati commi 6 e 7 dell'art. 107- bis della medesima legge provinciale.
Massima n. 34738
Nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), impugnato in riferimento agli artt. 3, 24, 102, 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670, deve essere rigettata l'eccezione di inammissibilità della questione, sollevata dalla difesa provinciale, per mancato esperimento, da parte del giudice a quo , del tentativo di individuare un'interpretazione costituzionalmente orientata della disposizione censurata. Invero, il significato, assegnato dal legislatore, di interpretazione autentica all'art. 88 della legge provinciale n. 13 del 1997 non lascia margini di dubbio e dunque non consente l'interpretazione conforme a Costituzione cui fa riferimento la difesa della Provincia.
Massima n. 34739
È costituzionalmente illegittimo, per violazione degli artt. 3, 24, primo comma, e 102 Cost., l'art. 107- bis , commi 6 e 7, della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale), che, nel dettare norme di interpretazione autentica dell'art. 88, commi 1 e 1- bis , della medesima legge provinciale, ha esteso la possibilità - ivi prevista - di sanatoria, previo pagamento di sanzione pecuniaria, ai casi in cui la concessione edilizia sia stata annullata per vizi non rimovibili di natura sostanziale (come il contrasto con gli strumenti urbanistici vigenti) e alle costruzioni sorte in aree gravate da vincoli di inedificabilità relativa. Le disposizioni impugnate non possono essere ritenute interpretative, nonostante la relativa autoqualificazione, poiché contengono significative innovazioni del testo previgente che, da un lato, limitava la sanatoria in esame alle sole ipotesi di violazioni di carattere formale-procedurale e, dall'altro, la escludeva per la generalità delle costruzioni sorte in aree soggette a vincoli di inedificabilità, assoluta e relativa. Pertanto, il legislatore provinciale ha modificato retroattivamente l'ordinamento urbanistico, incidendo in modo irragionevole sul legittimo affidamento riposto nella sicurezza giuridica, in particolare, da quei soggetti che, basandosi sulla legislazione vigente, mai oggetto di dubbi interpretativi e di per sé chiara e univoca, avevano chiesto ed ottenuto dai giudici amministrativi la tutela delle proprie situazioni giuridiche lese da atti illegittimi. L'irragionevolezza risiede nella circostanza che il legislatore é intervenuto per rendere retroattivamente legittimo ciò che era illegittimo, senza che fosse necessario risolvere oscillazioni giurisprudenziali e senza che il testo delle norme "interpretate" offrisse alcun appiglio semantico nel senso delle rilevanti modifiche introdotte. In tal modo, non solo si è leso l'affidamento dei consociati nella stabilità della disciplina giuridica delle fattispecie, che viene sconvolta dall'ingresso inopinato e immotivato di norme retroattive che alterano rapporti pregressi, ma si rende inutile e privo di effettività il diritto dei cittadini di adire i giudici per ottenere la tutela delle proprie situazioni giuridiche soggettive. A tale lesione di diritti fondamentali dei cittadini si aggiunge la violazione dell'art. 102 Cost., perché le norme censurate incidono negativamente sulle attribuzioni costituzionali dell'autorità giudiziaria, travolgendo gli effetti di pronunce divenute irrevocabili e definendo sostanzialmente, con atto legislativo, l'esito di giudizi in corso. La presente decisione non incide sulla legge provinciale n. 4 del 2008, che ha abrogato le denunciate norme interpretative, sostituendole con altre di contenuto identico, ma operanti per l'avvenire, in quanto non applicabili nel giudizio principale, nel quale si controverte su atti disciplinati dalle suddette norme interpretative, vigenti al momento in cui furono emanati. (Restano assorbite le ulteriori censure formulate dal rimettente in riferimento agli artt. 113 e 117, terzo comma, Cost. ed agli artt. 4 e 8 del d.P.R. 31 agosto 1972, n. 670). Per l'affermazione che il legislatore può adottare norme di interpretazione autentica non soltanto in presenza di incertezze sull'applicazione di una disposizione o di contrasti giurisprudenziali, ma anche «quando la scelta imposta dalla legge rientri tra le possibili varianti di senso del testo originario, con ciò vincolando un significato ascrivibile alla norma anteriore», v. la citata sentenza n. 525/2000, nonché, in senso conforme, ex plurimis , le citate sentenze n. 24/2009, n. 170/2008, n. 234/2007, n. 274/2006, n. 26/2003 e n. 374/2002. Sui limiti generali, costituzionalmente imposti, all'efficacia retroattiva delle leggi, v. la citata sentenza n. 397/1994. Nel senso che il «legittimo affidamento nella sicurezza giuridica» costituisce «elemento fondamentale dello Stato di diritto», v. la citata sentenza n. 236/2009.
Per questi motivi
per questi motivi
LA CORTE COSTITUZIONALE
dichiara inammissibile l'intervento in giudizio del Comune di Naz Sciaves;
dichiara l'illegittimità costituzionale dei commi 6 e 7 dell'art. 107-bis della legge della Provincia autonoma di Bolzano 11 agosto 1997, n. 13 (Legge urbanistica provinciale).
Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.
F.to:
Francesco AMIRANTE, Presidente
Gaetano SILVESTRI, Redattore
Gabriella MELATTI, Cancelliere
Depositata in Cancelleria l'11 giugno 2010.
Il Cancelliere
F.to: MELATTI
Testo integrale
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