Corte costituzionale

Sentenza n. 200/2010

Corte cost., sent. 10 giugno 2010, n. 200

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
200/2010
Data di deposito
10 giugno 2010
Data di decisione
7 giugno 2010
Esito
Inammissibilità
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Grossi
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:200

Norme oggetto del giudizio

  • art. 8, comma 3, legge della Regione Basilicata n. 25 del 7 agosto 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34718

È inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata, 7 agosto 2009, n. 25 - che prevede l'istituzione di un fascicolo di fabbricato, da redigere secondo uno schema tipo definito con apposito regolamento - per lamentata violazione del canone della ragionevolezza, del principio di buon andamento della pubblica amministrazione, della riserva di legge statale per le prestazioni imposte, della libertà di iniziativa economica, del diritto di proprietà, delle competenze legislative statali, esclusiva e concorrente, nelle materie "ordinamento civile" e "governo del territorio", dato che il ricorso risulta nel suo complesso apodittico e privo di un sufficiente sviluppo argomentativo a sostegno delle singole censure mosse alla norma impugnata, essendosi il ricorrente limitato ad affermare la lesività della disposizione in esame rispetto ai richiamati principi costituzionali, senza fornire una adeguata motivazione in ordine alle specifiche ragioni che determinerebbero la dedotta violazione di tali princípi. In senso analogo, v. citata sentenze n. 119, n. 45/2010, n. 200/2009 e n. 139/2006. Sull'omessa individuazione da parte del ricorrente di una diretta correlazione della norma con uno specifico titolo di competenza attribuibile allo Stato, v. citata sentenza n. 344/ 2001. In tema di ordinamento civile, v. citate sentenze n. n. 123/2010 e n. 295/2009.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara inammissibile la questione di legittimità costituzionale dell'art. 8, comma 3, della legge della Regione Basilicata 7 agosto 2009, n. 25 (Misure urgenti e straordinarie volte al rilancio dell'economia e alla riqualificazione del patrimonio edilizio residenziale), proposta - in riferimento agli artt. 3, 23, 41, 42, 97, 117, secondo comma, lettera l), e 117, terzo comma, della Costituzione - dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 7 giugno 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo GROSSI, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 10 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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