Corte costituzionale

Sentenza n. 193/2010

Corte cost., sent. 4 giugno 2010, n. 193

Dati del provvedimento

Organo
Corte costituzionale
Provvedimento
Sentenza
Numero
193/2010
Data di deposito
4 giugno 2010
Data di decisione
26 maggio 2010
Esito
Illegittimità costituzionale
Tipo di giudizio
GIUDIZIO DI LEGITTIMITÀ COSTITUZIONALE IN VIA PRINCIPALE
Relatore
Paolo Maddalena
Presidente
AMIRANTE
ECLI
ECLI:IT:COST:2010:193

Norme oggetto del giudizio

  • art. 5, comma 1, lett. c), legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 8, comma 4, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 7, comma 2, lett. a), n. 3, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 7, comma 2, lett. d), n. 1, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 7, comma 2, lett. a), n. 4, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 26, comma 1, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 27, comma 3, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 39, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • art. 44, comma 2, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009
  • titolo III, Allegato B, legge della Regione Piemonte n. 19 del 29 giugno 2009

Parametri

Massime

Massima n. 34696

Sono costituzionalmente illegittimi l'art. 5, comma 1, lettera c), e l'art. 8, comma 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, che consentono l'attività venatoria nelle zone naturali di salvaguardia per contrasto con l'art. 22 della legge n. 394 del 1991, che vieta l'attività venatoria nei parchi naturali e nelle riserve naturali regionali, e, di conseguenza, per violazione dell'art. 117, comma secondo, lettera s), Cost. Il divieto di attività venatoria, previsto dall'art. 22, comma 6, della legge quadro n. 394 del 1991 per i parchi e le riserve naturali regionali (ovvero per le aree protette regionali previste e consentite dalla legislazione statale), si applica anche alle zone naturali di salvaguardia, dato che il fine di protezione della fauna è connaturato alla funzione propria di qualsiasi area protetta. Il divieto di caccia, infatti, è una delle finalità più rilevanti che giustificano l'istituzione di un'area protetta, poiché oggetto della caccia è la fauna selvatica, bene ambientale di notevole rilievo, la cui tutela rientra nella materia "tutela dell'ambiente e dell'ecosistema", affidata alla competenza legislativa esclusiva dello Stato, che deve provvedervi assicurando un livello di tutela, non "minimo", ma «adeguato e non riducibile», restando salva la potestà della Regione di prescrivere, purché nell'esercizio di proprie autonome competenze legislative, livelli di tutela più elevati. In tema, v. citata sentenza n. 61/2009.

Massima n. 34697

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a ), n. 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - che disciplina l'affidamento ai gestori dei parchi naturali regionali del compito di tutelare il patrimonio storico-culturale ed architettonico, nonché l'affidamento ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale - limitatamente alle parole «tutelare e». Infatti, l'impugnata disposizione, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, è in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale, con violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".

Massima n. 34698

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. d ), n. 1, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19 - che disciplina l'affidamento ai gestori delle aree protette denominate «riserve speciali» del compito di tutelare il patrimonio archeologico, storico, artistico e culturale - limitatamente alla parola «tutelare». Infatti, l'impugnata disposizione, al di fuori di ogni forma di cooperazione con lo Stato, è in contrasto con gli artt. 4 e 5 del d.lgs. n. 42 del 2004, che impongono detta cooperazione quale presupposto per l'esercizio da parte delle Regioni di funzioni amministrative di tutela, nella parte in cui si riferiscono (non solo alla gestione o alla valorizzazione, ma anche) alla tutela del patrimonio storico-culturale ed architettonico o di quello archeologico, storico, artistico e culturale, con violazione della competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".

Massima n. 34699

È costituzionalmente illegittimo l'art. 7, comma 2, lett. a ), n. 4, della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, secondo il quale è compito dei gestori dei parchi naturali regionali «garantire, attraverso un processo di pianificazione di area, l'equilibrio urbanistico-territoriale ed il recupero dei valori paesaggistico-ambientale». L'art. 133 del d.lgs. n. 42 del 2004 ribadisce il principio di cooperazione tra le amministrazioni pubbliche per «la definizione di indirizzi e criteri riguardanti le attività di tutela, pianificazione, recupero, riqualificazione e valorizzazione del paesaggio». La Regione, invece, ha legiferato autonomamente, così violando la competenza esclusiva statale nella materia "tutela dei beni culturali".

Massima n. 34700

È costituzionalmente illegittimo l'art. 26 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, il quale prevede che per le aree naturali protette classificate parco naturale o zone naturali di salvaguardia è redatto un piano di area, che ha valore di piano territoriale regionale e sostituisce le norme difformi dei piani territoriali o urbanistici di qualsiasi livello. La disposizione censurata contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. In senso analogo, v. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008.

Massima n. 34701

È costituzionalmente illegittimo l'art. 27 della legge della Regione Piemonte 29 giugno 2009, n. 19, il quale prevede che i piani naturalistici hanno valore di piani di gestione dell'area protetta e le norme in essa prevedute sono vincolanti ad ogni livello. La disposizione censurata contrasta con l'art. 145 del d.lgs. n. 42 del 2004, il quale pone il principio della prevalenza del piano paesaggistico sugli atti di pianificazione ad incidenza territoriale posti dalle normative di settore, ivi compresi quelli degli enti gestori delle aree naturali protette. In senso analogo, v. citate sentenze n. 180 e n. 437/2008.

Massima n. 34702

Non è fondata la questione di legittimità costituzionale riguardante l'allegato B della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009. Infatti, le misure di mitigazione previste dall'allegato B non sono sostitutive di quelle di conservazione, e la loro previsione, imposta dal diritto comunitario, è coerente con le prescrizioni di cui all'art. 5 del d.P.R. n. 357 del 1997, di attuazione della direttiva 92/43/CEE.

Per questi motivi

per questi motivi

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale degli artt. 5, comma 1, lettera c); 7, comma 2, lettera a), n. 4; 8, comma 4; 26, comma 1, e 27, comma 3, della legge della Regione Piemonte 29 giugno, 2009, n. 19 (Testo unico sulla tutela delle aree naturali e della biodiversità);

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'art. 7, comma 2, lettera a), n. 3, della legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, limitatamente alle parole «tutelare e», e dell'art. 7, comma 2, lettera d), n. 1, della stessa legge, limitatamente alla parola «tutelare»;

dichiara non fondata la questione di legittimità costituzionale dell'Allegato B della stessa legge della Regione Piemonte n. 19 del 2009, sollevata, in relazione all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione, dal Presidente del Consiglio dei ministri con il ricorso indicato in epigrafe.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte costituzionale, Palazzo della Consulta, il 26 maggio 2010.

F.to:

Francesco AMIRANTE, Presidente

Paolo MADDALENA, Redattore

Giuseppe DI PAOLA, Cancelliere

Depositata in Cancelleria il 4 giugno 2010.

Il Direttore della Cancelleria

F.to: DI PAOLA

Testo integrale

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